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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 13.05.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1007/2024 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 Parte_2 Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cozzolino Controparte_1
Biagio e Siciliano Rosa Maria
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente, , con mansioni di collaboratore Controparte_2
professionale sanitario;
di essere inquadrato nella Ctg. D6 del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
di osservare l'orario giornaliero di lavoro prestabilito dell'azienda sanitaria;
di aver espletato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali, conformemente alla normale articolazione dei turni lavorativi, nonché della disciplina dell'orario di lavoro fissato dal
C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali;
di non aver mai usufruito del riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista dagli artt. 9 e
34, c. 7 e 8, del C.C.N.L. del personale Comparto Sanità del 20.09.2001, nonché dall'art. 20 del
C.C.N.L. I° Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma
6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa nelle seguenti festività
Nazionali: I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono del 15
Novembre (San Felice di Nola); di aver espletato la propria attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali per un monte ore di 150 ore;
di non aver ricevuto quanto di propria spettanza nonostante le reiterate richieste di pagamento, da ultimo a mezzo pec del 13.07.2023.
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare e, per l'effetto, condannare, l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione Controparte_1 dell'importo di € 3.135,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al
30% per i periodi dal 2018 al 2021 ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l' CP_2
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te p.t., la quale chiedeva dichiararsi la cessata
[...]
materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto di spettanza del ricorrente con la busta paga di febbraio 2024 pari a complessivi euro 3.594,34, conformemente a quanto sancito mediante la
Determinazione Dirigenziale nr. 243 adottata il 16.02.2024, con cui veniva stanziato apposito fondo destinato al pagamento degli emolumenti per cui è causa.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava Cont integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda, mentre, i procuratori dell' chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, ed il Gl, all'udienza del 13.05.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, stante l'avvenuta liquidazione a febbraio 2024 degli importi richiesti con l'instaurazione del presente giudizio pari a complessivi euro 3.594,34, somma sensibilmente superiore a quella postulata in ricorso, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, pari al 30% per i periodi dal 2018 al 2021 in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria, oltre interessi (cfr. all. 3 agli atti).
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell' anteriormente (febbraio 2024) alla data di notifica del ricorso (07.04.2025) CP_2
e consentendo in tal modo una rapida definizione del giudizio
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 13.05.2025
Il Giudice
Dott. ssa Daniela Ammendola