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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1262/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1262/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo PROSPERO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri, via Roma n. 62
- ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via CP_1
Polledrera s.n.c.
- resistente
Oggetto: trattamento di malattia
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 15.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per l'annullamento delle trattenute per CP_1 indennità di malattia operate dall'Istituto previdenziale in relazione ai mesi da dicembre 2021 all'attualità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, previo accertamento della correttezza dell'indirizzo di residenza del ricorrente, Via Barca San Domenico n. 3, Sora,
03039, FR, dallo stesso comunicato all' CP_1
2. Il ricorrente espone che il suo medico curante, con certificato di malattia telematico del
5.11.2021, gli assegnava prognosi clinica fino al 13.11.2021; che, con successivo certificato del
15.11.2021, la prognosi veniva prorogata sino al 27.11.2021; che, in entrambi i certificati di malattia, veniva indicato quale indirizzo di residenza del ricorrente Via Barca San Domenico
n. 3, comune di Sora, FR;
che, con comunicazione del 29.11.2021, l' lo informava che, CP_1 in data 13.11.2021, il medico incaricato del controllo constatava l'irreperibilità del suo domicilio presso l'indirizzo riportato nella certificazione di malattia;
che detta comunicazione era inoltrata all'indirizzo sopra indicato e correttamente ricevuta dal ricorrente;
che, in data
26.12.2021, il medico incaricato dell' recatosi presso il domicilio del sig. al CP_1 Pt_1 medesimo indirizzo, ne constatava l'assenza ingiustificata e non la irreperibilità; che, in data
7.2.2022, veniva inoltrato all' ricorso amministrativo;
che il Comitato Provinciale CP_1 rigettava il ricorso.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce di avere correttamente comunicato all' CP_1
l'indirizzo di residenza per la visita medica di controllo in Via Barca San Domenico n. 3, comune di Sora, FR, con la conseguenza che l'irreperibilità del 13.11.2021 è frutto di errore dello stesso medico incaricato del controllo domiciliare, in alcun modo imputabile al ricorrente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'Ente previdenziale, richiamata la disciplina relativa alle visite mediche di controllo del lavoratore in malattia e agli obblighi di reperibilità dello stesso, sostiene che, con riferimento alla comunicazione del 29.11.2021,
l'indirizzo comunicato dal lavoratore è corretto, ma dal verbale redatto dal medico incaricato della visita medica di controllo risulta la mancanza del nominativo del lavoratore al civico indicato nel certificato di malattia, in violazione del dovere del lavoratore di inserire il proprio nominativo sul citofono e sulla cassetta della posta.
5. Parte ricorrente, in replica alle difese svolte dall' nella memoria difensiva, ha proposto CP_1
in via incidentale querela di falso avverso il verbale telematico di accesso del medico incaricato per la visita di controllo domiciliare del 13.11.2021. Il procedimento incidentale è stato istruito mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi ed è stato definito con sentenza collegiale di accoglimento n. 74/2025, resa all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.1.2022. La presente causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza di discussione del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto a percepire dall' l'indennità di malattia CP_1
dal dicembre 2021 all'attualità previa declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dall' con la motivazione della irreperibilità del domicilio del lavoratore all'indirizzo CP_1 riportato nella certificazione di malattia.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Giova richiamare sinteticamente la disciplina delle visite mediche di controllo presso il domicilio dei lavoratori assenti dal posto di lavoro per malattia. Il D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, all'art. 5 prevede che le aziende sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli schemi-tipo di convezione di cui al comma precedente, predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e gli accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici (comma 10); prevede inoltre che, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro (comma 12); demanda, poi, ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi di concerto con il Ministero della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la fissazione delle modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al decimo comma ed i compensi spettanti ai medici, nonché la previsione delle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (comma
13); stabilisce, infine, al comma 14, che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero
o già accertati da precedente visita di controllo”. Quest'ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni (C. Cost. n. 78 del
1988).
9. Il D.M.
8.1.1985 ha fissato nelle ore 10.00 – 12.00 del mattino e 17.00 – 19.00 del pomeriggio le fasce di reperibilità del lavoratore in malattia per le visite di controllo. L'ulteriore disciplina di fonte secondaria delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'
[...]
è stata dettata dal D.M. del 15.7.1986. Controparte_1
10. La decadenza dal trattamento economico di malattia del lavoratore resosi ingiustificatamente irreperibile, inserita nel sistema dei controlli spettanti all' è diretta a garantire la CP_1 necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi. Correlativamente, l'onere di reperibilità del lavoratore nelle suddette fasce orarie è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia (cfr. C. Cost. n. 78 del 1988 cit.).
11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sulla introduzione di fasce orarie entro i quali devono essere operati dai competenti servizi accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi reperibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce orarie di reperibilità assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (Cass. civ. n. 3226/2008). Si è altresì chiarito che, in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. civ. n. 3294/2016).
12. Tanto chiarito, nella specie il lavoratore ha prodotto i certificati di malattia telematici con prognosi iniziale dal 5.11.2021 sino al 13.11.2021 (certificato di inizio malattia del 5.11.2021, sub all. 1), poi prolungata sino al 27.11.2021 (cfr. certificato di continuazione di malattia del
15.11.2021 sub all. 2). Il ricorrente ha poi prodotto un ulteriore certificato medico per ricaduta in malattia del 14.12.2021, con prognosi dal 13.12.2021 al 28.12.2021 (all. 3). In tutti e tre i certificati medici viene indicato quale indirizzo di residenza o domicilio abituale del ricorrente
Via Barca San Domenico, n. 3, Sora (FR).
13. Con comunicazione del 29.11.2021 (all. 5), l' ha informato il ricorrente che “in data CP_1
13/11/2021 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia” con conseguente diniego della indennità di malattia, confermato in sede di rigetto del ricorso amministrativo, con la motivazione che “il lavoratore non ha comunicato dati precisi e sufficienti per la reperibilità del domicilio per effettuare la visita di controllo domiciliare” (all.ti 6 e 7).
14. Nella memoria difensiva l' pur riconoscendo la correttezza dell'indirizzo comunicato CP_1
dal lavoratore, eccepisce che, secondo quanto attestato nel verbale telematico redatto dal medico incaricato della visita di controllo domiciliare del 13.11.2021 (all. 3 , non era CP_1 riportato il nominativo del ricorrente sui due civici n. 3 di Via Barca San Domenico, Sora
(FR), sconosciuto ai condomini. Secondo la tesi dell' controparte non ha adempiuto CP_1 all'obbligo di inserire il proprio nominativo sul citofono e sulla casetta della posta, e dunque di rendersi reperibile per la visita di controllo, così giustificandosi il diniego della indennità di malattia da parte dell'Istituto.
15. La tesi dell' è infondata. Con sentenza collegiale n. 74 del 23 gennaio 2025, resa a CP_1
definizione del procedimento di querela di falso promosso in via incidentale dal ricorrente, è stata accertata la falsità del verbale citato nella parte in cui ha attesta che il nominativo del ricorrente non era riportato sui due civici n. 3 di Via Barca San Domenico: “accerta e dichiara la falsità della seguente attestazione riportata nel verbale telematico di accesso per controllo domiciliare n.
3300623370214 1 del 13.11.2021, ore 17.06.47, cod. SR146, nei confronti di “Accesso Parte_1
– Sconosciuto/Irreperibile…Non riportato nominativo sui 2 civici 3 di via Barca S. Domenico, sconosciuto ai condomini…Impossibilità a lasciare invito”, per essere correttamente riportato sul citofono del civico n. 3 il nome ed il cognome del ricorrente”). Con tale sentenza, che ha privato il su indicato atto del medico incaricato della sua efficacia di pubblica fede quanto alla attestazione riportata, si è conseguentemente ordinato all' di procedere alla eliminazione di detta attestazione. CP_1
16. Premesso che l'accertamento contenuto nella citata sentenza è fondato sia sulle risultanze documentali – e nello specifico sul prospetto telematico delle visite mediche di controllo effettuate presso l'indirizzo del ricorrente, estratto dalla pagina intranet dell' “gestione CP_1 certificati di malattia” (all. 8) e sulla riproduzione fotografica del citofono condominiale presso il civico in questione – sia sulle testimonianze raccolte nel procedimento incidentale di falso, è qui utile richiamare il passaggio motivazionale centrale della sentenza, al cui contenuto integrale per il resto si rinvia: “Le tre dichiarazioni testimoniali, oltre ad essere perfettamente convergenti sulla circostanza riferita, trovano conferma in elementi documentali dall'univoco significato probatorio. Dalla foto del citofono condominiale prodotta dal ricorrente, rispetto alla quale l' non ha formulato alcun CP_1 disconoscimento della conformità a quanto rappresentato ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., risulta il nominativo del ricorrente, quello della moglie , e quello degli altri due testi escussi, e Dal Persona_1 Tes_1 Tes_2 prospetto telematico delle visite mediche di controllo effettuate presso l'indirizzo del ricorrente, estratto dalla pagina intranet dell' “gestione certificati di malattia” (doc. 8 prod. ric.), risulta inoltre che, in occasione CP_1 di due altre visite domiciliari di controllo effettuate dal medico incaricato dall' la prima in data CP_1
26.11.2019, circa due anni prima di quella del 13.11.2021, e la seconda, alcuni giorni dopo quest'ultima, in data 26.12.2021 e sempre presso il medesimo indirizzo (cfr. certificato medico di malattia dal 13.12.2021 al 28.12.2021 sub doc. 3 prod. ric.), il medico non aveva constato la irreperibilità del ricorrente, ma semplicemente, nel primo caso la sua “assenza giustificata” e nel secondo caso la “sua assenza ingiustificata”, constatazioni che presuppongono, evidentemente, l'individuazione del nominativo del lavoratore sul citofono condominiale, considerato che in caso contrario sarebbe stata emessa una attestazione di irreperibilità, come quella indicata in corrispondenza dell'esito della visita del 13.11.2021, “sconosciuto/irreperibile”.
17. Ne consegue che al ricorrente non può ascriversi alcun inadempimento dell'obbligo di reperibilità per la visita medica di controllo da parte del medico incaricato dall' nella data CP_1 del 13.11.2021. Il ricorrente ha dunque diritto a vedersi erogato dall' l'indennità di CP_1 malattia per le assenze dal 5.11.2021 al 27.11.2021 di cui ai certificati medici del 5.11.2021 e del 15.11.2021 (all.ti 1 e 2).
18. L' secondo soccombenza, va condannato a pagare al difensore antistatario del CP_1
ricorrente le spese processuali, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M.
n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, in relazione alle cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (cfr. importo delle trattenute nelle buste paga in atti).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' l'indennità di malattia per le CP_1
assenze dal 5.11.2021 al 27.11.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con le decorrenze di legge;
− condanna l' a rifondere al difensore antistatario del ricorrente le spese di giudizio, da CP_1 liquidarsi in euro 2.620,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FF CC, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n.r.g. 1262/2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo PROSPERO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isola del Liri, via Roma n. 62
- ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Cassino, Via CP_1
Polledrera s.n.c.
- resistente
Oggetto: trattamento di malattia
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 15.6.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto l' dinnanzi all'intestato Tribunale per l'annullamento delle trattenute per CP_1 indennità di malattia operate dall'Istituto previdenziale in relazione ai mesi da dicembre 2021 all'attualità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, previo accertamento della correttezza dell'indirizzo di residenza del ricorrente, Via Barca San Domenico n. 3, Sora,
03039, FR, dallo stesso comunicato all' CP_1
2. Il ricorrente espone che il suo medico curante, con certificato di malattia telematico del
5.11.2021, gli assegnava prognosi clinica fino al 13.11.2021; che, con successivo certificato del
15.11.2021, la prognosi veniva prorogata sino al 27.11.2021; che, in entrambi i certificati di malattia, veniva indicato quale indirizzo di residenza del ricorrente Via Barca San Domenico
n. 3, comune di Sora, FR;
che, con comunicazione del 29.11.2021, l' lo informava che, CP_1 in data 13.11.2021, il medico incaricato del controllo constatava l'irreperibilità del suo domicilio presso l'indirizzo riportato nella certificazione di malattia;
che detta comunicazione era inoltrata all'indirizzo sopra indicato e correttamente ricevuta dal ricorrente;
che, in data
26.12.2021, il medico incaricato dell' recatosi presso il domicilio del sig. al CP_1 Pt_1 medesimo indirizzo, ne constatava l'assenza ingiustificata e non la irreperibilità; che, in data
7.2.2022, veniva inoltrato all' ricorso amministrativo;
che il Comitato Provinciale CP_1 rigettava il ricorso.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce di avere correttamente comunicato all' CP_1
l'indirizzo di residenza per la visita medica di controllo in Via Barca San Domenico n. 3, comune di Sora, FR, con la conseguenza che l'irreperibilità del 13.11.2021 è frutto di errore dello stesso medico incaricato del controllo domiciliare, in alcun modo imputabile al ricorrente.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'Ente previdenziale, richiamata la disciplina relativa alle visite mediche di controllo del lavoratore in malattia e agli obblighi di reperibilità dello stesso, sostiene che, con riferimento alla comunicazione del 29.11.2021,
l'indirizzo comunicato dal lavoratore è corretto, ma dal verbale redatto dal medico incaricato della visita medica di controllo risulta la mancanza del nominativo del lavoratore al civico indicato nel certificato di malattia, in violazione del dovere del lavoratore di inserire il proprio nominativo sul citofono e sulla cassetta della posta.
5. Parte ricorrente, in replica alle difese svolte dall' nella memoria difensiva, ha proposto CP_1
in via incidentale querela di falso avverso il verbale telematico di accesso del medico incaricato per la visita di controllo domiciliare del 13.11.2021. Il procedimento incidentale è stato istruito mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi ed è stato definito con sentenza collegiale di accoglimento n. 74/2025, resa all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.1.2022. La presente causa è stata infine decisa come in dispositivo con contestuale motivazione all'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza di discussione del 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto a percepire dall' l'indennità di malattia CP_1
dal dicembre 2021 all'attualità previa declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dall' con la motivazione della irreperibilità del domicilio del lavoratore all'indirizzo CP_1 riportato nella certificazione di malattia.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
8. Giova richiamare sinteticamente la disciplina delle visite mediche di controllo presso il domicilio dei lavoratori assenti dal posto di lavoro per malattia. Il D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, all'art. 5 prevede che le aziende sanitarie locali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli schemi-tipo di convezione di cui al comma precedente, predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e gli accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici (comma 10); prevede inoltre che, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro (comma 12); demanda, poi, ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi di concerto con il Ministero della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la fissazione delle modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al decimo comma ed i compensi spettanti ai medici, nonché la previsione delle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (comma
13); stabilisce, infine, al comma 14, che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero
o già accertati da precedente visita di controllo”. Quest'ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni (C. Cost. n. 78 del
1988).
9. Il D.M.
8.1.1985 ha fissato nelle ore 10.00 – 12.00 del mattino e 17.00 – 19.00 del pomeriggio le fasce di reperibilità del lavoratore in malattia per le visite di controllo. L'ulteriore disciplina di fonte secondaria delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'
[...]
è stata dettata dal D.M. del 15.7.1986. Controparte_1
10. La decadenza dal trattamento economico di malattia del lavoratore resosi ingiustificatamente irreperibile, inserita nel sistema dei controlli spettanti all' è diretta a garantire la CP_1 necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi. Correlativamente, l'onere di reperibilità del lavoratore nelle suddette fasce orarie è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia (cfr. C. Cost. n. 78 del 1988 cit.).
11. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sulla introduzione di fasce orarie entro i quali devono essere operati dai competenti servizi accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi reperibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce orarie di reperibilità assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (Cass. civ. n. 3226/2008). Si è altresì chiarito che, in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. civ. n. 3294/2016).
12. Tanto chiarito, nella specie il lavoratore ha prodotto i certificati di malattia telematici con prognosi iniziale dal 5.11.2021 sino al 13.11.2021 (certificato di inizio malattia del 5.11.2021, sub all. 1), poi prolungata sino al 27.11.2021 (cfr. certificato di continuazione di malattia del
15.11.2021 sub all. 2). Il ricorrente ha poi prodotto un ulteriore certificato medico per ricaduta in malattia del 14.12.2021, con prognosi dal 13.12.2021 al 28.12.2021 (all. 3). In tutti e tre i certificati medici viene indicato quale indirizzo di residenza o domicilio abituale del ricorrente
Via Barca San Domenico, n. 3, Sora (FR).
13. Con comunicazione del 29.11.2021 (all. 5), l' ha informato il ricorrente che “in data CP_1
13/11/2021 il medico incaricato del controllo ha constatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia” con conseguente diniego della indennità di malattia, confermato in sede di rigetto del ricorso amministrativo, con la motivazione che “il lavoratore non ha comunicato dati precisi e sufficienti per la reperibilità del domicilio per effettuare la visita di controllo domiciliare” (all.ti 6 e 7).
14. Nella memoria difensiva l' pur riconoscendo la correttezza dell'indirizzo comunicato CP_1
dal lavoratore, eccepisce che, secondo quanto attestato nel verbale telematico redatto dal medico incaricato della visita di controllo domiciliare del 13.11.2021 (all. 3 , non era CP_1 riportato il nominativo del ricorrente sui due civici n. 3 di Via Barca San Domenico, Sora
(FR), sconosciuto ai condomini. Secondo la tesi dell' controparte non ha adempiuto CP_1 all'obbligo di inserire il proprio nominativo sul citofono e sulla casetta della posta, e dunque di rendersi reperibile per la visita di controllo, così giustificandosi il diniego della indennità di malattia da parte dell'Istituto.
15. La tesi dell' è infondata. Con sentenza collegiale n. 74 del 23 gennaio 2025, resa a CP_1
definizione del procedimento di querela di falso promosso in via incidentale dal ricorrente, è stata accertata la falsità del verbale citato nella parte in cui ha attesta che il nominativo del ricorrente non era riportato sui due civici n. 3 di Via Barca San Domenico: “accerta e dichiara la falsità della seguente attestazione riportata nel verbale telematico di accesso per controllo domiciliare n.
3300623370214 1 del 13.11.2021, ore 17.06.47, cod. SR146, nei confronti di “Accesso Parte_1
– Sconosciuto/Irreperibile…Non riportato nominativo sui 2 civici 3 di via Barca S. Domenico, sconosciuto ai condomini…Impossibilità a lasciare invito”, per essere correttamente riportato sul citofono del civico n. 3 il nome ed il cognome del ricorrente”). Con tale sentenza, che ha privato il su indicato atto del medico incaricato della sua efficacia di pubblica fede quanto alla attestazione riportata, si è conseguentemente ordinato all' di procedere alla eliminazione di detta attestazione. CP_1
16. Premesso che l'accertamento contenuto nella citata sentenza è fondato sia sulle risultanze documentali – e nello specifico sul prospetto telematico delle visite mediche di controllo effettuate presso l'indirizzo del ricorrente, estratto dalla pagina intranet dell' “gestione CP_1 certificati di malattia” (all. 8) e sulla riproduzione fotografica del citofono condominiale presso il civico in questione – sia sulle testimonianze raccolte nel procedimento incidentale di falso, è qui utile richiamare il passaggio motivazionale centrale della sentenza, al cui contenuto integrale per il resto si rinvia: “Le tre dichiarazioni testimoniali, oltre ad essere perfettamente convergenti sulla circostanza riferita, trovano conferma in elementi documentali dall'univoco significato probatorio. Dalla foto del citofono condominiale prodotta dal ricorrente, rispetto alla quale l' non ha formulato alcun CP_1 disconoscimento della conformità a quanto rappresentato ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., risulta il nominativo del ricorrente, quello della moglie , e quello degli altri due testi escussi, e Dal Persona_1 Tes_1 Tes_2 prospetto telematico delle visite mediche di controllo effettuate presso l'indirizzo del ricorrente, estratto dalla pagina intranet dell' “gestione certificati di malattia” (doc. 8 prod. ric.), risulta inoltre che, in occasione CP_1 di due altre visite domiciliari di controllo effettuate dal medico incaricato dall' la prima in data CP_1
26.11.2019, circa due anni prima di quella del 13.11.2021, e la seconda, alcuni giorni dopo quest'ultima, in data 26.12.2021 e sempre presso il medesimo indirizzo (cfr. certificato medico di malattia dal 13.12.2021 al 28.12.2021 sub doc. 3 prod. ric.), il medico non aveva constato la irreperibilità del ricorrente, ma semplicemente, nel primo caso la sua “assenza giustificata” e nel secondo caso la “sua assenza ingiustificata”, constatazioni che presuppongono, evidentemente, l'individuazione del nominativo del lavoratore sul citofono condominiale, considerato che in caso contrario sarebbe stata emessa una attestazione di irreperibilità, come quella indicata in corrispondenza dell'esito della visita del 13.11.2021, “sconosciuto/irreperibile”.
17. Ne consegue che al ricorrente non può ascriversi alcun inadempimento dell'obbligo di reperibilità per la visita medica di controllo da parte del medico incaricato dall' nella data CP_1 del 13.11.2021. Il ricorrente ha dunque diritto a vedersi erogato dall' l'indennità di CP_1 malattia per le assenze dal 5.11.2021 al 27.11.2021 di cui ai certificati medici del 5.11.2021 e del 15.11.2021 (all.ti 1 e 2).
18. L' secondo soccombenza, va condannato a pagare al difensore antistatario del CP_1
ricorrente le spese processuali, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M.
n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, in relazione alle cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (cfr. importo delle trattenute nelle buste paga in atti).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall' l'indennità di malattia per le CP_1
assenze dal 5.11.2021 al 27.11.2021, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con le decorrenze di legge;
− condanna l' a rifondere al difensore antistatario del ricorrente le spese di giudizio, da CP_1 liquidarsi in euro 2.620,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FF CC