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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1086/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. RINALDI ALVARO con domicilio eletto presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna PARTE RECLAMANTE contro
C.F. rappresentato e difeso da Avv. ROSA Controparte_1 C.F._1
CC con domicilio eletto in VIA BUFALINI N.58 47921 RIMINI PARTE RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 7.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 20.6.2024 in proprio e quale l.r. della Parte_2 instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con Parte_1 sentenza del Tribunale di Rimini n. 49/2025 pubblicata il 21.5.2025
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditrice in virtù di Controparte_1 titoli giudiziali definitivi (sentenza CA n. 705/2023 e d.i. n. 1711/2017) e in esito a pregresse procedure esecutive infruttuose – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società costituita nella fase pre-fallimentare, rilevando che Parte_1 l'ultimo bilancio approvato era quello al 31.12.2021, che quelli successivi relativi alle annualità 2022 e 2023 erano stati depositati presso il solo in data 21.5.2025 ed erano inattendibili, che in CP_2 mancanza di bilanci attendibili la società doveva essere considerata assoggettabile a liquidazione giudiziale per non aver assolto all'onere probatorio a suo carico circa la insussistenza dei requisiti di fallibilità, che lo stato di insolvenza era provato oltre che dal mancato deposito tempestivo dei bilanci 2022 e 2023, dalle plurime iniziative esecutive infruttuose della creditrice, dal mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie da tempo scadute, dall' ingente debito tributario solo in parte impugnato.
Reclama la società e “in proprio” il legale rappresentante eccependo che il tardivo deposito dei bilanci era dovuto a controversia del titolare con il commercialista dimissionario nel marzo del 2023, che il credito della on era stato pagato perché non dovuto, che era immotivata la valutazione CP_1 del tribunale di inattendibilità dei bilanci, che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati e il credito tributario era in parte rateizzato, che la situazione economico-finanziaria risultante dai bilanci era positiva e denotava normale operatività con margini di profitto.
Si è costituito il creditore istante chiedendo la conferma dell'apertura della procedura e il rigetto del reclamo.
Non si è costituito il curatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa Corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La Corte in esito a udienza cartolare del 7.11.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte reclamante deduceva, a riprova della mancanza dello stato di insolvenza, l'avvenuta notifica in data 5.11.2025 di quattro dispositivi di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini “a definizione” di altrettanti ricorsi avverso avvisi di accertamento tributari.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento.
Il curatore, esaminata la documentazione contabile 2022-2024 (partitari clienti e fornitori, Registri iva, libro inventari, schede contabili, giornale di contabilità, registro cespiti) ha riscontrato che dalla documentazione contabile acquisita e dalle scritture della società emergono profili da verificare che si riflettono in dubbi sull'attendibilità dei bilanci: ad es. libro cespiti non aggiornato, mancati accantonamenti per il contenzioso tributario o per rischi collegati a passività fiscali, così come per i crediti della partite di giro con clienti e cessioni di crediti tributari (superbonus), CP_1
"criticità" che confermano la valutazione del tribunale di inattendibilità dei bilanci tardivamente depositati e rendono difficoltosa l'effettiva e reale ricostruzione della situazione economico- patrimoniale-finanziaria della società.
Quanto al passivo, oltre al credito della ristallizzato in titoli esecutivi definitivi e pari CP_1 ad € 64.446,61 il curatore attesta che all'attualità il progetto di stato passivo ammonta ad € 517.236,76 e l'attivo consiste esclusivamente in poche migliaia di euro di liquidità in mancanza di beni liquidabili.
Date queste risultanze ritiene la Corte che anche tenendo conto del recente accoglimento di alcuni ricorsi tributari e dunque di una diminuzione dei debiti tributari è conclamato lo stato di insolvenza, stante il mancato pagamento di debiti portati da titoli esecutivi definitivi e l'inattendibilità dei dati di bilancio.
Va dunque confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'istanza cautelare ex art. 52 CCII è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Rimini n. pubblicata il 21.5.2025.
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore della parte resistente elle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1086/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. RINALDI ALVARO con domicilio eletto presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna PARTE RECLAMANTE contro
C.F. rappresentato e difeso da Avv. ROSA Controparte_1 C.F._1
CC con domicilio eletto in VIA BUFALINI N.58 47921 RIMINI PARTE RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 7.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 20.6.2024 in proprio e quale l.r. della Parte_2 instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con Parte_1 sentenza del Tribunale di Rimini n. 49/2025 pubblicata il 21.5.2025
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditrice in virtù di Controparte_1 titoli giudiziali definitivi (sentenza CA n. 705/2023 e d.i. n. 1711/2017) e in esito a pregresse procedure esecutive infruttuose – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società costituita nella fase pre-fallimentare, rilevando che Parte_1 l'ultimo bilancio approvato era quello al 31.12.2021, che quelli successivi relativi alle annualità 2022 e 2023 erano stati depositati presso il solo in data 21.5.2025 ed erano inattendibili, che in CP_2 mancanza di bilanci attendibili la società doveva essere considerata assoggettabile a liquidazione giudiziale per non aver assolto all'onere probatorio a suo carico circa la insussistenza dei requisiti di fallibilità, che lo stato di insolvenza era provato oltre che dal mancato deposito tempestivo dei bilanci 2022 e 2023, dalle plurime iniziative esecutive infruttuose della creditrice, dal mancato pagamento di obbligazioni pecuniarie da tempo scadute, dall' ingente debito tributario solo in parte impugnato.
Reclama la società e “in proprio” il legale rappresentante eccependo che il tardivo deposito dei bilanci era dovuto a controversia del titolare con il commercialista dimissionario nel marzo del 2023, che il credito della on era stato pagato perché non dovuto, che era immotivata la valutazione CP_1 del tribunale di inattendibilità dei bilanci, che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati e il credito tributario era in parte rateizzato, che la situazione economico-finanziaria risultante dai bilanci era positiva e denotava normale operatività con margini di profitto.
Si è costituito il creditore istante chiedendo la conferma dell'apertura della procedura e il rigetto del reclamo.
Non si è costituito il curatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa Corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La Corte in esito a udienza cartolare del 7.11.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte reclamante deduceva, a riprova della mancanza dello stato di insolvenza, l'avvenuta notifica in data 5.11.2025 di quattro dispositivi di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini “a definizione” di altrettanti ricorsi avverso avvisi di accertamento tributari.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento.
Il curatore, esaminata la documentazione contabile 2022-2024 (partitari clienti e fornitori, Registri iva, libro inventari, schede contabili, giornale di contabilità, registro cespiti) ha riscontrato che dalla documentazione contabile acquisita e dalle scritture della società emergono profili da verificare che si riflettono in dubbi sull'attendibilità dei bilanci: ad es. libro cespiti non aggiornato, mancati accantonamenti per il contenzioso tributario o per rischi collegati a passività fiscali, così come per i crediti della partite di giro con clienti e cessioni di crediti tributari (superbonus), CP_1
"criticità" che confermano la valutazione del tribunale di inattendibilità dei bilanci tardivamente depositati e rendono difficoltosa l'effettiva e reale ricostruzione della situazione economico- patrimoniale-finanziaria della società.
Quanto al passivo, oltre al credito della ristallizzato in titoli esecutivi definitivi e pari CP_1 ad € 64.446,61 il curatore attesta che all'attualità il progetto di stato passivo ammonta ad € 517.236,76 e l'attivo consiste esclusivamente in poche migliaia di euro di liquidità in mancanza di beni liquidabili.
Date queste risultanze ritiene la Corte che anche tenendo conto del recente accoglimento di alcuni ricorsi tributari e dunque di una diminuzione dei debiti tributari è conclamato lo stato di insolvenza, stante il mancato pagamento di debiti portati da titoli esecutivi definitivi e l'inattendibilità dei dati di bilancio.
Va dunque confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'istanza cautelare ex art. 52 CCII è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Rimini n. pubblicata il 21.5.2025.
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore della parte resistente elle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.11.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina