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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ceriello Cristiano presso cui domicilia Parte_1
in Polla alla via Della Noce n. 05
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Oranges Gianluigi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. de
Gasperi n. 45
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Diodata Ardolino e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.01.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 071
2023 903410130 000 notificata alla data del 24.11.2023 con riferimento all'avviso di addebito n,. 371 2018 0006357361 000; all'avviso di addebito n. 371 2018
0018171601 000; all'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000; all'avviso di CP_ addebito n. 371 2019 0015725474 000 emessi dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità della e la mancata notifica degli atti prodomici essendo trascorsi non solo i termini di decadenza ma anche la prescrizione dei crediti previdenziali in essi contenuti. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio l' con articolata Controparte_3
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda. CP_ Si Costituiva in giudizio l il quale chiede, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni formali in quanto del tutto infondate oltre il termine di venti giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Contestava in toto la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni CP_ che seguono. La documentazione prodotta dall' ,le cartoline postali relativi agli avvisi di addebito 371 2018 0006357361 000; all'avviso di addebito n. 371 2019
0004283747 000; all'avviso di addebito n. 371 2019 0015725474 000 attestano l'avvenuta regolare notifica degli stessi .Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani di persone che si trovavano sul luogo di consegna deli documenti postali come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: l' avviso di addebito n,. 371 2018 0006357361 000 alla data del 14.08.2018. l'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000 alla data del 06.09.2019 ; l'avviso di addebito n.
371 2019 0015725474 000 alla data del 24.01.2020. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza.
L'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia
“effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” .
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente CP_ prevista dalla legge, si è avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel caso in CP_ esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti interruttivi prodotti e, in particolare:
a) in data 14.08.2018 , è stato notificato l' avviso di addebito n. 371 2018 0006357361 a mezzo raccomandata n. 689526955430-2 che coincide col numero riportato sulla cartolina postale:
b) in data 06.09.2019 l'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68956344250-5 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato , ;
c) in data 24.01.2020 l'avviso di addebito n. 371 2019 15725474 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68957790337-5 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato
Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito. Quindi tenuto conto che la stabilizzazione dell' avviso d'addebito, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur ,. Passando ad esaminare ,invece, l'avviso di addebito n. 371 2018 0018171601 000 siamo al cospetto di un notifica per compiuta giacenza , recando la "l' avviso di ricevimento depositato dalle controparti la data del 25.01 2019 con firma e timbro postale e la dicitura avvisato, mentre sull'altro fronte la cartolina postale è in bianco", non compilato in nessuna parte. In merito si evidenzia che siamo al cospetto di una notifica eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per cui in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza di giacenza, nel caso in cui l'agente postale , sebbene non tenuto, vi abbia provveduto, laddove nella specie, giusta le annotazioni effettuate sul plico, di pugno dell'Ufficiale
Postale risulta che il portalettere ha inserito il "modello 26" – cioè l'avviso di mancata consegna - nella cassetta delle lettere in data 25.01.2019), trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il
D.P.R. n. 602 del 1973,art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente/assicurato di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c. , ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (dimostrazione qui del tutto mancante né tanto meno risulta mai formulata la relativa istanza di rimessione in termini). Pertanto, nella specie "……era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione , la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell' avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza , ove l'atto non fosse stato precedentemente ritirato…". Ed infatti (v. Cass. n. 10131/2020 e da ultimo Cass. 6586/2025 ), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n.70/2001 oggetto: poste- condizioni generali del servizio postale - D.M. 9 aprile 2001 su g.u. n.95 del
24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere, all'art.32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento contiene, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo postale dalla legge n. 890/1982 art. 8 comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Né, come chiarito dalla citata Cass. N. 86856/2025 questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ( art. 24 e
111 Cost. comma 2, Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890/1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta , "quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale , quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo" secondo la L. n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era "avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890/1982", e non la notifica secondo regime postale ordinario. Rebus sic stantibus restano assorbite le ulteriori censure intese ad affrontare il merito delle pretese contributive CP_ dell senza tener conto dell'intervenuta irretrattabilità di queste ultime.
Il ricorso avviso pertanto, integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in CP_ favore dell' e della delle spese del giudizio , le Controparte_1 quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00
a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Revoca la concessa sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 26.06.2025
il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Ceriello Cristiano presso cui domicilia Parte_1
in Polla alla via Della Noce n. 05
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Oranges Gianluigi ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. de
Gasperi n. 45
Opposto
E
CP_
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Diodata Ardolino e domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.01.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 071
2023 903410130 000 notificata alla data del 24.11.2023 con riferimento all'avviso di addebito n,. 371 2018 0006357361 000; all'avviso di addebito n. 371 2018
0018171601 000; all'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000; all'avviso di CP_ addebito n. 371 2019 0015725474 000 emessi dall' per il mancato pagamento di contributi previdenziali . Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità della e la mancata notifica degli atti prodomici essendo trascorsi non solo i termini di decadenza ma anche la prescrizione dei crediti previdenziali in essi contenuti. Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa .
Si costituiva in giudizio l' con articolata Controparte_3
memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda. CP_ Si Costituiva in giudizio l il quale chiede, nel merito, il rigetto della domanda, oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni formali in quanto del tutto infondate oltre il termine di venti giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Contestava in toto la domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto
Giudicante.
La domanda della parte ricorrente non può essere accolta sulla scorta delle motivazioni CP_ che seguono. La documentazione prodotta dall' ,le cartoline postali relativi agli avvisi di addebito 371 2018 0006357361 000; all'avviso di addebito n. 371 2019
0004283747 000; all'avviso di addebito n. 371 2019 0015725474 000 attestano l'avvenuta regolare notifica degli stessi .Tali atti risultano infatti notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente a mani di persone che si trovavano sul luogo di consegna deli documenti postali come risulta dagli avvisi di ricevimento prodotti, nelle seguenti date: l' avviso di addebito n,. 371 2018 0006357361 000 alla data del 14.08.2018. l'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000 alla data del 06.09.2019 ; l'avviso di addebito n.
371 2019 0015725474 000 alla data del 24.01.2020. Le contestazioni relative alla regolarità di tali notifiche, sollevate dal procuratore paiono destituite di ogni fondamento, alla luce della normativa vigente come costantemente interpretata dalla giurisprudenza.
L'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'àmbito di misure volte al “Potenziamento dei processi di riscossione “, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici”, sia
“effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” .
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito “è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale” (primo periodo). La disciplina consente la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2010). Di tale modalità, espressamente CP_ prevista dalla legge, si è avvalso a giusto titolo l' La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La notificazione appare dunque conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. La giurisprudenza, nell'interpretazione della disciplina vigente, ha evidenziato anche le finalità dell'intervento normativo, rilevando che: “Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra CP_ la disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Ciò posto l'Ente previdenziale, avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che “
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). La Corte di cassazione ha precisato anche che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141). Nel caso in CP_ esame, la documentazione prodotta dall' , in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito, appare completa e, in assenza di una querela di falso o di un disconoscimento validamente proposto le notifiche debbono ritenersi validamente perfezionate. Alla luce di quanto esposto, deve anche concludersi per la infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti interruttivi prodotti e, in particolare:
a) in data 14.08.2018 , è stato notificato l' avviso di addebito n. 371 2018 0006357361 a mezzo raccomandata n. 689526955430-2 che coincide col numero riportato sulla cartolina postale:
b) in data 06.09.2019 l'avviso di addebito n. 371 2019 0004283747 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68956344250-5 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato , ;
c) in data 24.01.2020 l'avviso di addebito n. 371 2019 15725474 000 a mezzo servizio postale con raccomandata n. 68957790337-5 coincidente col numero riportato sull'avviso di addebito impugnato
Per cui acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito, di cui sopra risulta infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente in merito ai predetti avvisi di addebito. Quindi tenuto conto che la stabilizzazione dell' avviso d'addebito, non opposto tempestivamente ai sensi dell'art 24 del dlgs 46/1999 s.i.e m., preclude al ricorrente di formulare eccezioni di merito in ordine all'an debeatur ,. Passando ad esaminare ,invece, l'avviso di addebito n. 371 2018 0018171601 000 siamo al cospetto di un notifica per compiuta giacenza , recando la "l' avviso di ricevimento depositato dalle controparti la data del 25.01 2019 con firma e timbro postale e la dicitura avvisato, mentre sull'altro fronte la cartolina postale è in bianco", non compilato in nessuna parte. In merito si evidenzia che siamo al cospetto di una notifica eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, per cui in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza di giacenza, nel caso in cui l'agente postale , sebbene non tenuto, vi abbia provveduto, laddove nella specie, giusta le annotazioni effettuate sul plico, di pugno dell'Ufficiale
Postale risulta che il portalettere ha inserito il "modello 26" – cioè l'avviso di mancata consegna - nella cassetta delle lettere in data 25.01.2019), trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il
D.P.R. n. 602 del 1973,art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente/assicurato di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c. , ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (dimostrazione qui del tutto mancante né tanto meno risulta mai formulata la relativa istanza di rimessione in termini). Pertanto, nella specie "……era sufficiente, ai fini della regolarità della notificazione , la presenza nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale delle annotazioni di immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e del deposito della stessa presso tale ufficio, decorrendo dalla data di quell' avviso il termine di dieci giorni per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza , ove l'atto non fosse stato precedentemente ritirato…". Ed infatti (v. Cass. n. 10131/2020 e da ultimo Cass. 6586/2025 ), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n.70/2001 oggetto: poste- condizioni generali del servizio postale - D.M. 9 aprile 2001 su g.u. n.95 del
24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere, all'art.32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento contiene, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo postale dalla legge n. 890/1982 art. 8 comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Né, come chiarito dalla citata Cass. N. 86856/2025 questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale , qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata ( art. 24 e
111 Cost. comma 2, Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890/1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta , "quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale , quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo" secondo la L. n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era "avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890/1982", e non la notifica secondo regime postale ordinario. Rebus sic stantibus restano assorbite le ulteriori censure intese ad affrontare il merito delle pretese contributive CP_ dell senza tener conto dell'intervenuta irretrattabilità di queste ultime.
Il ricorso avviso pertanto, integralmente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte ricorrente al rimborso in CP_ favore dell' e della delle spese del giudizio , le Controparte_1 quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00
a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Rigetta la domanda
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
CP_
e delle spese di giudizio che si liquidano in euro Controparte_1
1.305,50 ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali
- Revoca la concessa sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 26.06.2025
il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino