Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2445/2023
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Filomena Piccirillo Presidente relatore/estensore dott. Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. BRUNO SARA;
Parte_1
nei confronti di
, , in persona del Ministro Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, non costituito in giudizio;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 09/06/2023 e contestuale istanza di sospensiva, ha impugnato il provvedimento, notificato al Parte_1
ricorrente in data 12 MAGGIO 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998, su domanda presentata alla Questura di in data 11/04/2022. CP_1
di essere fuggito dal Pakistan a causa del fatto che nel 2018 aveva iniziato a lavorare per una cooperativa che si occupava di effettuare le vaccinazioni anti-polio e che nel luglio 2019 è stato minacciato dai talebani, i quali gli avevano intimato di lasciare quel lavoro;
di essere partito dal suo
Paese nel mese successivo, dopo essere rimasto ferito da uno sparo di pistola alla gamba;
di essere dapprima stato accolto presso una struttura gestita da ICS a , CP_1
di esserne successivamente uscito e di essersi stabilito dall'anno 2022 nel comune di
Ostellato, in provincia di Ferrara, dove ha reperito un impiego nel settore agricolo e risulta tuttora in attività.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, ha Parte_1
insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1.
del d.lgs. 286/1998.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
In data 13/01/2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha depositato parere chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata l'istanza di sospensiva con decreto dd. 03/07/2023, all'udienza del 21
maggio 2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Lei parla italiano?”
“Poco”
“”Quando è arrivato in Italia?”
“4 anni fa”
“Dove vive adesso?”
“A Ferrara, in una casa in affitto con alcuni connazionali. Il contratto di affitto
non è intestato a me”
“Lavora?”
“Si, nell'ambito dell'agricoltura. L'ultimo contratto è stato firmato a gennaio 2024 e scade a dicembre 2024. Lavoro 5 giorni a settimana”
“In Italia ha amici o parenti?”
“Solo amici”
“Chi è rimasto in Pakistan dei suoi familiari?”
“Madre e fratello. Li sento telefonicamente.”
Il Tribunale, alla luce delle dichiarazioni rese, constatato che il ricorrente ha risposto personalmente in italiano alle domande più semplici (servendosi solo all'occorrenza dell'interprete), ha assegnato termine all'avv. Bruno fino al 4 giugno 2024 per il deposito della busta di consegna e degli allegati inclusi, ha riservato all'esito la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”. Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente si trova in Italia da quasi cinque anni;
dal 2022 risulta stabilmente insediato nel ferrarese (come attestato, da ultimo, da dichiarazione di ospitalità rilasciatagli dal suo datore di lavoro); quanto all'aspetto lavorativo, risulta dai documenti versati in atti che egli ha lavorato come bracciante agricolo dapprima alle dipendenze della società Geo s.r.l. con sede a Legnago (VR), con contratto a tempo determinato decorrente dal 17/10/2021 al 31/10/2021, successivamente alle dipendenze della società FRI-EL GREEN HOUSE Soc. Agr. S.r.l. con sede a Ostellato
(FE) con contratto di lavoro decorrente dal 02/01/2022 al 30/09/2022, poi rinnovato dal 02/01/2023 al 30/06/2023 e prorogato al 30/12/2023, ulteriormente rinnovato dal
02/01/2024 al 30/12/2024. Dalla documentazione fiscale e previdenziale allegata
(buste paga, CU per gli anni 2021, 2022 e 2023, estratto conto previdenziale) risulta che il ricorrente ha raggiunto un livello reddituale considerevole, che lo rende pienamente in grado di provvedere in autonomia alle proprie necessità.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale. Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne l'irrepetibilità.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese di lite irripetibili.
SI COMUNICHI.
Trieste, 31.01.2025
Il Presidente relatore
Filomena Piccirillo