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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 204/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to MIMMO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Via Ettore Gallo n. 45, CASTROVILLARI, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/01/2023,
[...]
a convenuto in giudizio proponendo opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI Pt_1 CP_1
- 000925052 e OI - 000924634, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità indicate. Spese vinte, da distrarre.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte, dando comunque atto di avere proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione.
*** Nelle note di trattazione scritta depositate in data 26/10/2024 la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata per come rideterminata da chiedendo la CP_1 dichiarazione della cessata materia del contendere, con vittoria di spese in luce della soccombenza virtuale.
Ciò posto il Giudice, vista anche la ricevuta del pagamento in atti, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to MIMMO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Via Ettore Gallo n. 45, CASTROVILLARI, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/01/2023,
[...]
a convenuto in giudizio proponendo opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI Pt_1 CP_1
- 000925052 e OI - 000924634, con le quali gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa comminata per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità indicate. Spese vinte, da distrarre.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte, dando comunque atto di avere proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione.
*** Nelle note di trattazione scritta depositate in data 26/10/2024 la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata per come rideterminata da chiedendo la CP_1 dichiarazione della cessata materia del contendere, con vittoria di spese in luce della soccombenza virtuale.
Ciò posto il Giudice, vista anche la ricevuta del pagamento in atti, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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