CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6802/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010780860000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ufficio territoriale di Cosenza, nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente della riscossione prov. Di Cosenza avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento N. 034 2024 90107808 60/000, notificata in data 09.07.2024
a mezzo pec, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.194,23, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 03420220018610187000, notificata in data
23.09.2022, emessa per conto dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza a seguito di
Controllo tasse e imposte indirette anno 2018.
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento per nullità derivante dalla pendenza di giudizio sull'atto presupposto (avviso di rettifica e liquidazione n. 2018 1T 012692 000000), precedentemente impugnato con ricorso n. RG 415/2022 presso questa Corte, conclusosi con sentenza n. 14/2024, pubblicata il
02.01.2024, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate il 03.01.2024, che ha annullato l'atto presupposto e condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nonostante la sentenza favorevole al ricorrente, l'Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso in data 23.09.2022, e successivamente intimava il pagamento con l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, costituitasi in giudizio, ha prodotto atto di sgravio della partita di ruolo, attestando l'annullamento della cartella in ottemperanza alla sentenza n.
14/2024.
Il ricorrente, in memorie, ha preso atto dello sgravio, ma si opponeva alla richiesta dell'Amministrazione di compensazione delle spese, invocando il principio di soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza, osserva che:
· la cartella di pagamento e l'intimazione oggetto del presente giudizio si fondavano su un atto presupposto già annullato con sentenza passata in giudicato;
· l'Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio della partita di ruolo, eliminando ogni effetto pratico e giuridico dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, il ricorso è divenuto privo di oggetto, integrando il caso di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992.
Considerato che la parte resistente ha ottemperato allo sgravio prima della decisione, la cessata materia del contendere impone di compensare le spese di lite tra le parti, secondo la prassi consolidata della giurisprudenza tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249010780860/000;
-compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
TO AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6802/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010780860000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, in Indirizzo_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ufficio territoriale di Cosenza, nonché contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente della riscossione prov. Di Cosenza avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento N. 034 2024 90107808 60/000, notificata in data 09.07.2024
a mezzo pec, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.194,23, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 03420220018610187000, notificata in data
23.09.2022, emessa per conto dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza a seguito di
Controllo tasse e imposte indirette anno 2018.
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento per nullità derivante dalla pendenza di giudizio sull'atto presupposto (avviso di rettifica e liquidazione n. 2018 1T 012692 000000), precedentemente impugnato con ricorso n. RG 415/2022 presso questa Corte, conclusosi con sentenza n. 14/2024, pubblicata il
02.01.2024, regolarmente notificata all'Agenzia delle Entrate il 03.01.2024, che ha annullato l'atto presupposto e condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nonostante la sentenza favorevole al ricorrente, l'Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso in data 23.09.2022, e successivamente intimava il pagamento con l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, costituitasi in giudizio, ha prodotto atto di sgravio della partita di ruolo, attestando l'annullamento della cartella in ottemperanza alla sentenza n.
14/2024.
Il ricorrente, in memorie, ha preso atto dello sgravio, ma si opponeva alla richiesta dell'Amministrazione di compensazione delle spese, invocando il principio di soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza, osserva che:
· la cartella di pagamento e l'intimazione oggetto del presente giudizio si fondavano su un atto presupposto già annullato con sentenza passata in giudicato;
· l'Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio della partita di ruolo, eliminando ogni effetto pratico e giuridico dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, il ricorso è divenuto privo di oggetto, integrando il caso di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992.
Considerato che la parte resistente ha ottemperato allo sgravio prima della decisione, la cessata materia del contendere impone di compensare le spese di lite tra le parti, secondo la prassi consolidata della giurisprudenza tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249010780860/000;
-compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cosenza, li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
TO AN