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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difesa da Avv. Paola RIPA
RICORRENTE
Nei confronti di
PM, in sede
Ogg.: mutamento sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione finale del 3.10.25.
In particolare, di seguito, le conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, visti gli art. 1 L. 164/1982 e 31 D. Lgs. 150/2011 e, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, previa eventuale convocazione del ricorrente, previa eventuale consulenza medica e tecnica d'ufficio ed ogni ulteriore eventuale provvedimento istruttorio ritenuto necessario:
- accertare e dichiarare che il signor ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e Parte_1 sociali corrispondenti al sesso femminile;
- dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di "Mariachiara” conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asti, ove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso femminile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia "Mariachiara”;
- contestualmente autorizzare signor e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari maschili pagina 1 di 7 seguiti da vaginoplastica ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile nel quale si riconosce l'attore. Con ogni riserva di formulare ed articolare ulteriori istanze istruttorie.
Il PM si associa alla domanda, con rinuncia ai termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere, rispettivamente, autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione nome e genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (da femminili a maschili).
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio e sentita parte ricorrente, acquisita la documentazione allegata, all'esito, la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, accertare e dichiarare che ha acquisito le Parte_1 sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al genere femminile;
con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da maschili a femminili (cd. transizione male to female - M2F -).
Come noto, all'epoca dell'entrata in vigore la L. 14.4.1982, n. 164, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Più precisamente, l'art. 1 della L. 164/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali di parte ricorrente, non detta specificamente alcun riferimento in ordine alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere.
La questione ha costituito oggetto di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità (di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle garanzie individuali e delle libertà relazionali.
Già con pronuncia n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
pagina 2 di 7 Richiamato tale precedente, la Corte ha in seguito escluso (Corte Cost. 221/15) la necessità del previo trattamento chirurgico, non più qualificato quale prerequisito per accedere a detto procedimento, essendo "(…) solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali"; con la precisazione che "(…) rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo".
Nello stesso senso i giudici di legittimità - percorso culminato in Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015 - hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale e non standardizzabile svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere, come momento determinativo assolutamente personale;
sicchè l'intervento in sede chirurgica può accedervi in via meramente eventuale.
Il ragionamento della Corte fonda sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla Carta costituzionale oltrechè dalla CEDU (artt.
2, 3, 32 Cost., 8 CEDU); in base a un'interpretazione dell'art. 1, L. n. 162 del 1984, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of IN WI vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) si è affermato che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque "(…) ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" da parte del Giudice;
stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali. Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso che il Giudice deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente;
ove necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
proprio in ragione della "tendenzialmente immutabilità, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Il definitivo superamento del cd. procedimento bifasico trova conferma, da ultimo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1.9.2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143): segnatamente, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In tal senso, ha specificato la Corte potendo il percorso di transizione di genere: “(…) compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico».
In sede giudiziale, in definitiva, deve potersi accertare che il mutamento di sesso – trattandosi di scelta tendenzialmente irreversibile, sia sotto il profilo soggettivo che delle oggettive mutazioni dei caratteri del fenotipo - sia effettivamente tale, cioè abbia assunto caratteristiche oggettive di irreversibilità attraverso il consapevole completamento di percorso individuale documentato.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte della ricorrente e della documentazione acquisita, si riscontra che:
pagina 3 di 7 1. (classe 2002), risulta in stato libero e senza figli;
vive con la famiglia di origine e Parte_1 studia presso accademia di moda;
riferisce non essere mai riuscita ad identificarsi nel genere maschile;
2. in particolare, a partire dal 14.4.22, la Difesa di parte ricorrente ha documentato l'avvio di presa in carico (della paziente) presso il Centro CIDIGEM di Torino onde verificare presupposti per procedere al trattamento del riallineamento del fenotipo sessuale (maschile) rispetto all'identità di genere (femminile) espressa dal da allora risultano svolti colloqui psicologici Pt_1 anamnestici a cadenza quindicinale (dott. e visite endocrinologiche periodiche (dott.ri Per_1
e ; agli esordi del percorso era stato rilevato funzionamento cognitivo al di Per_2 Per_3 sotto della media: situazione emotivamente condizionata, nel senso che - come chiarito dalla psicologa clinica (dott. ) – ferma l'assenza di evidenze di aspetti psicopatologici, Per_4 evidenzia: “(…) bensì una sofferenza dettata dalla disforia di genere che ha acuito aspetti di ansia sociale e inibizione già presenti”; all'esito del percorso psicologico (di esplorazione dell'identità di genere), segnatamente, dal luglio 2023, l'equipè ha confermato la diagnosi di disforia di genere della paziente, quindi ritenuto che non vi fossero controindicazioni all'inizio del trattamento ormonale femminilizzante;
da allora, intrapresa la terapia ormonale (a partire dal settembre 2023) in seguito: “(…) ha effettuato visite endocrinologiche di Parte_2 controllo a cadenza programmata associati a colloqui di psicoterapia individuale. La paziente si
è sempre presentata regolarmente puntualmente ai colloqui psicologici mostrando fin da subito un atteggiamento disponibile e collaborativo”; predisposizione che l'equipe qualifica come determinante e che ha consentito, complessivamente, alla ricorrente di acquisire una identità
“definitivamente integrata, permettendole un'elaborazione autentica dei propri meccanismi di funzionamento psichico”; si specifica che: “(…) la paziente si è sempre riferita a sé utilizzando il genere femminile in modo spontaneo e senza forzature. L'aspetto è sempre stato curato e adeguato, connotato in senso femminile. La paziente in tutti i colloqui è apparsa lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio rispetto alla propria persona. L'eloquio è spontaneo, fluido ed il linguaggio adeguato a livello socio-culturale. La mimica vivace, l'umore è in asse. Il corso del pensiero è il risultato congruo e regolare, sia per forma, che per contenuti;
(…) ha mostrato sufficienti competenze di critica e di giudizio oltre che buone Parte_2 capacità di adattamento, adeguatamente elaborati e gestiti dal soggetto”; fermi i limiti e le fragilità personali della paziente, l'equipe ha ritenuto che il progetto terapeutico volto a rinforzare le risorse individuali in chiave di autodeterminazione consapevole nella scelta di genere, sia stato raggiunto: la terapia ormonale in una con “(…) il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita che ha vissuto l'hanno portata al raggiungimento della maturità CP_1 necessaria per poter affrontare gli interventi chirurgici di affermazione di genere in modo consapevole”;
3. pertanto, conclude l'equipe che: “(…) in questi mesi di lavoro la paziente ha elaborato il percorso di cambiamento e si è fermata a riflettere in modo lucido sui significati che tale decisione può avere per lei e per il suo futuro (…) fa progetti per il futuro e sembra non avere timore di affrontare le eventuali difficoltà”; ha seguito con regolarità la terapia ormonale prescritta;
la disforia è risultata accertata: “(…) la paziente presenta una condizione di disforia e vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti sia privati che sociali (…) condizione manifestata in età infantile che è presumibilmente irreversibile;
(…) la paziente inizia dal secondo anno delle superiori a riconoscersi come ragazza transgender e a vivere al femminile (…); al compimento dei diciotto anni , con l'appoggio della sua famiglia, fa CP_1 richiesta al Cidigem per intraprendere il presente percorso di affermazione di genere”; all'esito del quale, in conclusione, “(…) l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del pagina 4 di 7 nome, del genere, dei documenti che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica”; con la precisazione che, data la giovane età e il delicato percorso evolutivo della paziente, l'equipe ha evidenziato altresì che: “(…) la paziente si impegna inoltre a proseguire il percorso psicoterapeutico fino agli interventi di affermazione chirurgica del genere, al fine di poter continuare il supporto psicologico in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica”.
La documentazione esaminata dà atto quindi della diagnosi di disforia, viene illustrato il percorso sanitario e psicologico ed il trattamento ormonale svolto;
non risultano patologie cognitive, né sono emerse controindicazioni – fermo suggerimento a proseguire il percorso psicologico di supporto -; la paziente ha manifestato all'equipe una progressiva maturazione ed elaborazione consapevole della propria scelta, conforme al vissuto che sente ed ha espresso – senza soluzione di continuità - fin dall'infanzia.
In linea con i predetti riscontri documentali risultano, altresì, le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e atteggiamenti femminili e, alle domande del GR, ha specificato: “(…) mi chiamo (…) ho fatto la scuola GL (istituto professionale di CP_1
Asti), sono sempre stata propensa a dedicarmi alla moda;
preciso che fin da piccola non mi sentivo come gli altri bambini, mi sentivo che stavo meglio con le bambine mentre ero sempre un pò da parte con i maschi;
poi in terza media e soprattutto dalla seconda superiore ho fatto outing; non lavoro, per me è difficile anche presentarsi ad un colloquio di lavoro, ho sempre timore di come vengo guardata, di come sono giudicata (…); ho problemi adesso a presentarmi come sono, vorrei lavorare in una boutique mi piacerebbe in particolare trattare capi vintage” (verbale ud. 3.7.25).
In definitiva, pertanto, le risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come “Mariachiara” pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche maschili, parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (femminile) nel quale si riconosce e per il quale ha scelto di intraprendere il percorso di transizione in atto.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, considerato il superamento del cd. procedimento bifasico (cit. Corte Cost. 143/24); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
onde evitare di gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.). pagina 5 di 7 Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del nome "Mariachiara” da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita “ – Pt_1 l'assenza di condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente:
“Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.
Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: "Mariachiara” anziché sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in Pt_1 uso e ormai identificativo di parte ricorrente.
- SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con il nome già in uso di " ” determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde CP_1 evitare difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerata la natura e gli esiti del giudizio, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte ricorrente, nato Parte_1
a Asti (AT) il 14/11/2002 (C.F. ) da maschile a femminile;
C.F._1
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile territorialmente competente proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ il prenome di parte ricorrente debba Pt_1 sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “Mariachiara”;
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome
“Mariachiara”;
4) nulla sulle spese.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
pagina 6 di 7 Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1
Difesa da Avv. Paola RIPA
RICORRENTE
Nei confronti di
PM, in sede
Ogg.: mutamento sesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione finale del 3.10.25.
In particolare, di seguito, le conclusioni di parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, visti gli art. 1 L. 164/1982 e 31 D. Lgs. 150/2011 e, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, previa eventuale convocazione del ricorrente, previa eventuale consulenza medica e tecnica d'ufficio ed ogni ulteriore eventuale provvedimento istruttorio ritenuto necessario:
- accertare e dichiarare che il signor ha acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e Parte_1 sociali corrispondenti al sesso femminile;
- dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di "Mariachiara” conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Asti, ove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso femminile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia "Mariachiara”;
- contestualmente autorizzare signor e gli enti sanitari ai quali lo stesso si rivolga ad Parte_1 effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari maschili pagina 1 di 7 seguiti da vaginoplastica ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile nel quale si riconosce l'attore. Con ogni riserva di formulare ed articolare ulteriori istanze istruttorie.
Il PM si associa alla domanda, con rinuncia ai termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere, rispettivamente, autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione nome e genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali (da femminili a maschili).
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio e sentita parte ricorrente, acquisita la documentazione allegata, all'esito, la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, accertare e dichiarare che ha acquisito le Parte_1 sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al genere femminile;
con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da maschili a femminili (cd. transizione male to female - M2F -).
Come noto, all'epoca dell'entrata in vigore la L. 14.4.1982, n. 164, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Più precisamente, l'art. 1 della L. 164/1982 nel subordinare la rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali di parte ricorrente, non detta specificamente alcun riferimento in ordine alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere.
La questione ha costituito oggetto di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità (di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle garanzie individuali e delle libertà relazionali.
Già con pronuncia n. 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
pagina 2 di 7 Richiamato tale precedente, la Corte ha in seguito escluso (Corte Cost. 221/15) la necessità del previo trattamento chirurgico, non più qualificato quale prerequisito per accedere a detto procedimento, essendo "(…) solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali"; con la precisazione che "(…) rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo".
Nello stesso senso i giudici di legittimità - percorso culminato in Cass, I, n. 15138 del 20/7/2015 - hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale e non standardizzabile svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere, come momento determinativo assolutamente personale;
sicchè l'intervento in sede chirurgica può accedervi in via meramente eventuale.
Il ragionamento della Corte fonda sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla Carta costituzionale oltrechè dalla CEDU (artt.
2, 3, 32 Cost., 8 CEDU); in base a un'interpretazione dell'art. 1, L. n. 162 del 1984, costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (ECHR, 11.7.2002, 28957/95, Case of IN WI vs. United Kingdom, § 81 ss.; in altri paesi dell'UE, esemplificativamente, Cass. civ. Francia, 7.6.2012, n. 757, Axel X;
Corte Cost. Austria, 3.12.2009, B1973/08) si è affermato che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque "(…) ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" da parte del Giudice;
stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali. Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso che il Giudice deve compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente;
ove necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
proprio in ragione della "tendenzialmente immutabilità, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Il definitivo superamento del cd. procedimento bifasico trova conferma, da ultimo, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1.9.2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143): segnatamente, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. In tal senso, ha specificato la Corte potendo il percorso di transizione di genere: “(…) compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico».
In sede giudiziale, in definitiva, deve potersi accertare che il mutamento di sesso – trattandosi di scelta tendenzialmente irreversibile, sia sotto il profilo soggettivo che delle oggettive mutazioni dei caratteri del fenotipo - sia effettivamente tale, cioè abbia assunto caratteristiche oggettive di irreversibilità attraverso il consapevole completamento di percorso individuale documentato.
Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di esame da parte della ricorrente e della documentazione acquisita, si riscontra che:
pagina 3 di 7 1. (classe 2002), risulta in stato libero e senza figli;
vive con la famiglia di origine e Parte_1 studia presso accademia di moda;
riferisce non essere mai riuscita ad identificarsi nel genere maschile;
2. in particolare, a partire dal 14.4.22, la Difesa di parte ricorrente ha documentato l'avvio di presa in carico (della paziente) presso il Centro CIDIGEM di Torino onde verificare presupposti per procedere al trattamento del riallineamento del fenotipo sessuale (maschile) rispetto all'identità di genere (femminile) espressa dal da allora risultano svolti colloqui psicologici Pt_1 anamnestici a cadenza quindicinale (dott. e visite endocrinologiche periodiche (dott.ri Per_1
e ; agli esordi del percorso era stato rilevato funzionamento cognitivo al di Per_2 Per_3 sotto della media: situazione emotivamente condizionata, nel senso che - come chiarito dalla psicologa clinica (dott. ) – ferma l'assenza di evidenze di aspetti psicopatologici, Per_4 evidenzia: “(…) bensì una sofferenza dettata dalla disforia di genere che ha acuito aspetti di ansia sociale e inibizione già presenti”; all'esito del percorso psicologico (di esplorazione dell'identità di genere), segnatamente, dal luglio 2023, l'equipè ha confermato la diagnosi di disforia di genere della paziente, quindi ritenuto che non vi fossero controindicazioni all'inizio del trattamento ormonale femminilizzante;
da allora, intrapresa la terapia ormonale (a partire dal settembre 2023) in seguito: “(…) ha effettuato visite endocrinologiche di Parte_2 controllo a cadenza programmata associati a colloqui di psicoterapia individuale. La paziente si
è sempre presentata regolarmente puntualmente ai colloqui psicologici mostrando fin da subito un atteggiamento disponibile e collaborativo”; predisposizione che l'equipe qualifica come determinante e che ha consentito, complessivamente, alla ricorrente di acquisire una identità
“definitivamente integrata, permettendole un'elaborazione autentica dei propri meccanismi di funzionamento psichico”; si specifica che: “(…) la paziente si è sempre riferita a sé utilizzando il genere femminile in modo spontaneo e senza forzature. L'aspetto è sempre stato curato e adeguato, connotato in senso femminile. La paziente in tutti i colloqui è apparsa lucida, cosciente, orientata nel tempo e nello spazio rispetto alla propria persona. L'eloquio è spontaneo, fluido ed il linguaggio adeguato a livello socio-culturale. La mimica vivace, l'umore è in asse. Il corso del pensiero è il risultato congruo e regolare, sia per forma, che per contenuti;
(…) ha mostrato sufficienti competenze di critica e di giudizio oltre che buone Parte_2 capacità di adattamento, adeguatamente elaborati e gestiti dal soggetto”; fermi i limiti e le fragilità personali della paziente, l'equipe ha ritenuto che il progetto terapeutico volto a rinforzare le risorse individuali in chiave di autodeterminazione consapevole nella scelta di genere, sia stato raggiunto: la terapia ormonale in una con “(…) il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita che ha vissuto l'hanno portata al raggiungimento della maturità CP_1 necessaria per poter affrontare gli interventi chirurgici di affermazione di genere in modo consapevole”;
3. pertanto, conclude l'equipe che: “(…) in questi mesi di lavoro la paziente ha elaborato il percorso di cambiamento e si è fermata a riflettere in modo lucido sui significati che tale decisione può avere per lei e per il suo futuro (…) fa progetti per il futuro e sembra non avere timore di affrontare le eventuali difficoltà”; ha seguito con regolarità la terapia ormonale prescritta;
la disforia è risultata accertata: “(…) la paziente presenta una condizione di disforia e vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti sia privati che sociali (…) condizione manifestata in età infantile che è presumibilmente irreversibile;
(…) la paziente inizia dal secondo anno delle superiori a riconoscersi come ragazza transgender e a vivere al femminile (…); al compimento dei diciotto anni , con l'appoggio della sua famiglia, fa CP_1 richiesta al Cidigem per intraprendere il presente percorso di affermazione di genere”; all'esito del quale, in conclusione, “(…) l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del pagina 4 di 7 nome, del genere, dei documenti che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica”; con la precisazione che, data la giovane età e il delicato percorso evolutivo della paziente, l'equipe ha evidenziato altresì che: “(…) la paziente si impegna inoltre a proseguire il percorso psicoterapeutico fino agli interventi di affermazione chirurgica del genere, al fine di poter continuare il supporto psicologico in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica”.
La documentazione esaminata dà atto quindi della diagnosi di disforia, viene illustrato il percorso sanitario e psicologico ed il trattamento ormonale svolto;
non risultano patologie cognitive, né sono emerse controindicazioni – fermo suggerimento a proseguire il percorso psicologico di supporto -; la paziente ha manifestato all'equipe una progressiva maturazione ed elaborazione consapevole della propria scelta, conforme al vissuto che sente ed ha espresso – senza soluzione di continuità - fin dall'infanzia.
In linea con i predetti riscontri documentali risultano, altresì, le dichiarazioni rese da parte ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e atteggiamenti femminili e, alle domande del GR, ha specificato: “(…) mi chiamo (…) ho fatto la scuola GL (istituto professionale di CP_1
Asti), sono sempre stata propensa a dedicarmi alla moda;
preciso che fin da piccola non mi sentivo come gli altri bambini, mi sentivo che stavo meglio con le bambine mentre ero sempre un pò da parte con i maschi;
poi in terza media e soprattutto dalla seconda superiore ho fatto outing; non lavoro, per me è difficile anche presentarsi ad un colloquio di lavoro, ho sempre timore di come vengo guardata, di come sono giudicata (…); ho problemi adesso a presentarmi come sono, vorrei lavorare in una boutique mi piacerebbe in particolare trattare capi vintage” (verbale ud. 3.7.25).
In definitiva, pertanto, le risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come “Mariachiara” pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche maschili, parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere (femminile) nel quale si riconosce e per il quale ha scelto di intraprendere il percorso di transizione in atto.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, considerato il superamento del cd. procedimento bifasico (cit. Corte Cost. 143/24); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
onde evitare di gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.). pagina 5 di 7 Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del nome "Mariachiara” da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita “ – Pt_1 l'assenza di condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente:
“Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.
Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: "Mariachiara” anziché sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi esclusivamente – in Pt_1 uso e ormai identificativo di parte ricorrente.
- SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con il nome già in uso di " ” determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde CP_1 evitare difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerata la natura e gli esiti del giudizio, restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte ricorrente, nato Parte_1
a Asti (AT) il 14/11/2002 (C.F. ) da maschile a femminile;
C.F._1
2) dispone che l'Ufficiale di stato civile territorialmente competente proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ il prenome di parte ricorrente debba Pt_1 sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “Mariachiara”;
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome
“Mariachiara”;
4) nulla sulle spese.
Asti, 5.11.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
pagina 6 di 7 Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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