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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.25 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9000049888/000, notificata il 13.03.2025 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 298 2013
0013705754 000, presuntivamente notificata il 27.03.2014, per la somma di € 2.274,89, dovuta in favore del Comune di Siracusa a titolo di TARI- Tassa Smaltimento Rifiuti per gli anni 2007-2008-2009 e 2011, mai notificata al contribuente, nonché di tutti i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, oltre oneri di notifica e spese di riscossione;
alla cartella di pagamento n. 298 2015 000 0803077 000, presuntivamente notificata l'01.08.2015, per la somma di € 225,78, dovuta in favore del Comune di Siracusa a titolo di TARI- Tassa
Smaltimento Rifiuti per gli anni 2007-2009-2011 e 2012, mai notificata al contribuente, nonché di tutti i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, oltre oneri di notifica e spese di riscossione;
eccepiva in ogni caso, oltre alla mancata notifica, la prescrizione stante il tempo trascorso dalla asserita notifica alla intimazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della intimazione .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per la eccepita prescrizione evidenziando peraltro di aver notificato in data 26.11.2019 una intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione .
Alla udienza del 6.2.2026 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso appare parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento, cui erano sottese due cartelle per TARI, per cui aveva eccepito la mancata notifica e quindi la successiva prescrizione. In merito, dalla documentazione prodotta da AdEr, emerge invece la corretta notifica delle cartelle di cui una per compiuta giacenza e l'altra a mani del destinatario e non opposte;
per quanto attiene invece l'eccepita prescrizione va osservato che parte resistente ha dato prova della notifica di una intimazione di pagamento in data 24.11.2019 interruttiva della prescrizione. Ma in merito si rileva che la intimazione opposta è stata notificata in data 13.3.2025 e quindi oltre un quinquennio dopo l'ultimo atto interruttivo (trattandosi di tributi locali) con la conseguenza che la relativa pretesa va ritenuta prescritta, non essendo applicabile alcuna proroga de termini per Covid 19, essendo stato il relativo ruolo affidato in un periodo anteriore a quello emergenziale.
Attese pertanto le superiori considerazioni ritenuta la fondatezza del ricorso va annullata la intimazione opposta.
Stante però l'accoglimento parziale delle doglianze del ricorrente giusti motivi ricorrono per compensare le spese .
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla la cartella opposta .
Compensa le spese.
Siracusa, 6.2.2026
Il Giudice Unico (dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GL NA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000049888000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.25 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 298 2025 9000049888/000, notificata il 13.03.2025 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 298 2013
0013705754 000, presuntivamente notificata il 27.03.2014, per la somma di € 2.274,89, dovuta in favore del Comune di Siracusa a titolo di TARI- Tassa Smaltimento Rifiuti per gli anni 2007-2008-2009 e 2011, mai notificata al contribuente, nonché di tutti i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, oltre oneri di notifica e spese di riscossione;
alla cartella di pagamento n. 298 2015 000 0803077 000, presuntivamente notificata l'01.08.2015, per la somma di € 225,78, dovuta in favore del Comune di Siracusa a titolo di TARI- Tassa
Smaltimento Rifiuti per gli anni 2007-2009-2011 e 2012, mai notificata al contribuente, nonché di tutti i relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, oltre oneri di notifica e spese di riscossione;
eccepiva in ogni caso, oltre alla mancata notifica, la prescrizione stante il tempo trascorso dalla asserita notifica alla intimazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della intimazione .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione per la eccepita prescrizione evidenziando peraltro di aver notificato in data 26.11.2019 una intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione .
Alla udienza del 6.2.2026 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso appare parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento, cui erano sottese due cartelle per TARI, per cui aveva eccepito la mancata notifica e quindi la successiva prescrizione. In merito, dalla documentazione prodotta da AdEr, emerge invece la corretta notifica delle cartelle di cui una per compiuta giacenza e l'altra a mani del destinatario e non opposte;
per quanto attiene invece l'eccepita prescrizione va osservato che parte resistente ha dato prova della notifica di una intimazione di pagamento in data 24.11.2019 interruttiva della prescrizione. Ma in merito si rileva che la intimazione opposta è stata notificata in data 13.3.2025 e quindi oltre un quinquennio dopo l'ultimo atto interruttivo (trattandosi di tributi locali) con la conseguenza che la relativa pretesa va ritenuta prescritta, non essendo applicabile alcuna proroga de termini per Covid 19, essendo stato il relativo ruolo affidato in un periodo anteriore a quello emergenziale.
Attese pertanto le superiori considerazioni ritenuta la fondatezza del ricorso va annullata la intimazione opposta.
Stante però l'accoglimento parziale delle doglianze del ricorrente giusti motivi ricorrono per compensare le spese .
P.Q.M.
Il Giudice in accoglimento del ricorso annulla la cartella opposta .
Compensa le spese.
Siracusa, 6.2.2026
Il Giudice Unico (dott. Adriana Puglisi)