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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17987 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
– C.F.: – nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via Montello n. 30, presso lo studio dell'Avv. Paola M. Quaranta
che lo difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- attore opponente -
E
– C.F.: – nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ON d'CI (SI) alla Via Amiata n. 181, nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv.
, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma (RM) il 17.10.2006 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tigani Sava ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
giusta procura in atti;
- convenuto opposto -
1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, a mezzo posta elettronica certificata
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 20.02.2023 ad Parte_1
istanza di , nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv. Controparte_1 Persona_1
per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 69.449,75 oltre spese successive in forza del
[...]
decreto ingiuntivo n. 37/1999, RG 49065/1998, emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.1998,
depositato in data 07.01.1999, munito di formula esecutiva in data 15.12.2022 nonché della sentenza n.
4775/2012 emessa dal Tribunale di Roma in data 07.03.2012 nel relativo giudizio di opposizione.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si richiamano sinteticamente: 1) «Inesistenza del diritto di credito in capo al Sig. : il titolo esecutivo ha perso Pt_2
qualsiasi efficacia essendo stato accertato con sentenza passata in giudicato l'integrale pagamento delle
somme» in ragione della sentenza n. 344/2011 emessa tra le medesime parti dalla Corte di Appello di Roma;
2) «Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche per l'ulteriore credito portato dalla
sentenza n. 4775/2012 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.3.2012»; 3) In via riconvenzionale:
eccezione di compensazione e domanda di condanna del a restituire le eccedenze risultanti dal Pt_2
“controcredito”»;
Ha concluso, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come segue: «in via
principale e nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 20.2.2023, dichiarando
che il Sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente;
Parte_3
- in via riconvenzionale compensare l'importo di € 11.321,36 richiesto dal (spese legali liquidate Pt_2
dalla sentenza n. 4775/2012) con il controcredito vantato dal Dr. pari a complessivi € 25.484,73». Pt_1
L'opposto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha richiesto il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione con il favore delle spese di lite.
2 Con ordinanza del 04.08.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del
01.08.2023, l'istanza cautelare è stata rigettata;
sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. ed il giudizio è stato rinviato per le relative all'udienza del 09.01.2024.
In seguito, vanificato un bonario componimento della lite, all'udienza del 15.10.2024 è stata formulata alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: «versamento da parte opponente in favore della parte
opposta della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 20.000,00 a saldo e stralcio delle
rispettive pretese entro il 31.03.2025; spese di lite compensate».
All'udienza successiva del 24.12.2024 parte opponente ha dichiarato di accettare la suddetta proposta conciliativa;
parte opposta, per contro, non l'ha accettata ed ha chiesto la decisione.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente si osserva che, attesa la natura delle doglianze prospettate, si è in presenza di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma c.p.c. essendo contestato il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente.
Ciò premesso, melius res perpensa rispetto a quanto sostenuto in sede cautelare, dal maggior approfondimento della domanda cui è deputata la fase di merito, si evidenzia quanto qui di seguito.
Quanto al motivo di opposizione sub 1) la doglianza è da ritenersi fondata: l'esame della questione ha rilevato, infatti, che il credito azionato con l'atto di precetto de quo di cui al decreto ingiuntivo n. 37/1999
emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.1998, depositato in data 07.01.1999, per Euro 53.450,82 (oltre spese vive successive per Euro 55,60) in effetti risulta estinto in ragione dell'integrale pagamento effettuato dall'opponente così come accertato dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 344/2011 pubblicata in data 01.02.2011.
Trattasi di fatto estintivo successivo al titolo esecutivo azionato che appunto è il decreto ingiuntivo suddetto e non già la sentenza n. 4575 /2012 di rigetto, solo in rito, del relativo giudizio di opposizione.
Ed invero i fatti estintivi, modificativi e impeditivi verificatisi dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo non possono dirsi coperti dal giudicato derivante dalla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione. La cosa giudicata copre soltanto i fatti esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo.
3 Ne consegue, pertanto, che il debitore può dirsi legittimato a far valere i fatti estintivi, modificativi e impeditivi successivi alla pronuncia del decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione al precetto o all'opposizione all'esecuzione, qualora il creditore minacci o inizi l'esecuzione per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. n. 6337/2014)
Nel caso di specie, l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha determinato il formarsi della cosa giudicata soltanto sull'esistenza del credito al momento della pronuncia del provvedimento e non anche al momento del passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità
dell'opposizione.
Peraltro, l'eccepita circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme portate di cui all'azionato decreto ingiuntivo risulta non contestata dalla parte opposta la quale si è limitata a sostenere l'anteriorità della sentenza della Corte d'Appello n. 344/2011 rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4775/2012 di rigetto in rito dell'opposizione.
Quanto al motivo di opposizione sub 2) ̶ inerente l'eccezione di compensazione del credito azionato con il precetto, relativo alle spese di lite di cui alla sentenza opposta n. 4775/2012 del Tribunale di Roma per Euro
15.580,61 (oltre Euro 13,72 per spese vive successive) con i crediti dall'opponente portati dalla sentenza sopra richiamata della Corte d'Appello n. 344/2011 ̶ si rileva diversamente che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, (Cass. n.
9912/2007; Cass. n. 26089/ 2005).
Nel caso in esame, di contro, i crediti eccepiti in compensazione dall'opponente essendo antecedenti al credito azionato con il precetto, relativo alle spese di lite di cui alla sentenza opposta n. 4775/2012 del
Tribunale di Roma, non può esser fatto valere in questa sede con la conseguenza che risulta, pertanto,
inammissibile l'invocata compensazione.
Da ciò ne discende, per l'effetto, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
4 Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere come il precetto non sia sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta: l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è
investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'opposizione, all'opposto non compete l'importo complessivo di Euro 53.506,42 (Euro 53.450,82 + Euro 55,60 per spese vive successive), mentre il precetto
è valido ed efficace per la minore somma residua 15.943,33.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relativamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
quanto le spese di lite relative alla fase decisionale, maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa del giudice ex art. 185
bis c.p.c., si liquidano ex art. 91 c.p.c., nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi, considerato che l'opposto ha rifiutato senza giustificato la proposta conciliativa di misura superiore rispetto al giudizio finale.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un'ipotesi di abuso dello strumento processuale posto che l'opponente, non ha accettato la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c. senza alcun serio motivo,
elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017 e
21943/2018).
Ha così proseguito il giudizio in via temeraria con ciò determinando un inutile aggravio dell'istituto del processo.
Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, è meritevole, quindi, della condanna di responsabilità
aggravata. I principi di lealtà e probità e di economia processuale impongono, infatti, una concreta disamina della proposta del giudice, proprio per evitare il rischio di un abuso del processo legittimante la sanzione di
5 cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. da liquidarsi, nel caso in esame, nella misura di un 1/4 delle spese di lite liquidate;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
che il precetto opposto è valido ed efficace per il minor importo di Euro 15.943,33;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) condanna l'opposto , nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv. Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida, Persona_1 Parte_1
in Euro 4.200,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna, altresì, l'opposto , nella qualità di erede con beneficio di inventario Controparte_1
dell'Avv. , al pagamento in favore di ai sensi dell'art. Persona_1 Parte_1
96, terzo comma c.p.c., dell'importo di Euro 1.050,00, oltre interessi, nella misura legale, fino al soddisfo.
Roma, 22 dicembre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 e vertente
TRA
– C.F.: – nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via Montello n. 30, presso lo studio dell'Avv. Paola M. Quaranta
che lo difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto;
- attore opponente -
E
– C.F.: – nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
ON d'CI (SI) alla Via Amiata n. 181, nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv.
, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma (RM) il 17.10.2006 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tigani Sava ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
giusta procura in atti;
- convenuto opposto -
1 CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, a mezzo posta elettronica certificata
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 20.02.2023 ad Parte_1
istanza di , nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv. Controparte_1 Persona_1
per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 69.449,75 oltre spese successive in forza del
[...]
decreto ingiuntivo n. 37/1999, RG 49065/1998, emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.1998,
depositato in data 07.01.1999, munito di formula esecutiva in data 15.12.2022 nonché della sentenza n.
4775/2012 emessa dal Tribunale di Roma in data 07.03.2012 nel relativo giudizio di opposizione.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti motivi che si richiamano sinteticamente: 1) «Inesistenza del diritto di credito in capo al Sig. : il titolo esecutivo ha perso Pt_2
qualsiasi efficacia essendo stato accertato con sentenza passata in giudicato l'integrale pagamento delle
somme» in ragione della sentenza n. 344/2011 emessa tra le medesime parti dalla Corte di Appello di Roma;
2) «Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche per l'ulteriore credito portato dalla
sentenza n. 4775/2012 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.3.2012»; 3) In via riconvenzionale:
eccezione di compensazione e domanda di condanna del a restituire le eccedenze risultanti dal Pt_2
“controcredito”»;
Ha concluso, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come segue: «in via
principale e nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 20.2.2023, dichiarando
che il Sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente;
Parte_3
- in via riconvenzionale compensare l'importo di € 11.321,36 richiesto dal (spese legali liquidate Pt_2
dalla sentenza n. 4775/2012) con il controcredito vantato dal Dr. pari a complessivi € 25.484,73». Pt_1
L'opposto si è ritualmente costituito in giudizio ed ha richiesto il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione con il favore delle spese di lite.
2 Con ordinanza del 04.08.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del
01.08.2023, l'istanza cautelare è stata rigettata;
sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. ed il giudizio è stato rinviato per le relative all'udienza del 09.01.2024.
In seguito, vanificato un bonario componimento della lite, all'udienza del 15.10.2024 è stata formulata alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: «versamento da parte opponente in favore della parte
opposta della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 20.000,00 a saldo e stralcio delle
rispettive pretese entro il 31.03.2025; spese di lite compensate».
All'udienza successiva del 24.12.2024 parte opponente ha dichiarato di accettare la suddetta proposta conciliativa;
parte opposta, per contro, non l'ha accettata ed ha chiesto la decisione.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Preliminarmente si osserva che, attesa la natura delle doglianze prospettate, si è in presenza di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma c.p.c. essendo contestato il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente.
Ciò premesso, melius res perpensa rispetto a quanto sostenuto in sede cautelare, dal maggior approfondimento della domanda cui è deputata la fase di merito, si evidenzia quanto qui di seguito.
Quanto al motivo di opposizione sub 1) la doglianza è da ritenersi fondata: l'esame della questione ha rilevato, infatti, che il credito azionato con l'atto di precetto de quo di cui al decreto ingiuntivo n. 37/1999
emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.1998, depositato in data 07.01.1999, per Euro 53.450,82 (oltre spese vive successive per Euro 55,60) in effetti risulta estinto in ragione dell'integrale pagamento effettuato dall'opponente così come accertato dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 344/2011 pubblicata in data 01.02.2011.
Trattasi di fatto estintivo successivo al titolo esecutivo azionato che appunto è il decreto ingiuntivo suddetto e non già la sentenza n. 4575 /2012 di rigetto, solo in rito, del relativo giudizio di opposizione.
Ed invero i fatti estintivi, modificativi e impeditivi verificatisi dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo non possono dirsi coperti dal giudicato derivante dalla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione. La cosa giudicata copre soltanto i fatti esistenti al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo.
3 Ne consegue, pertanto, che il debitore può dirsi legittimato a far valere i fatti estintivi, modificativi e impeditivi successivi alla pronuncia del decreto ingiuntivo attraverso l'opposizione al precetto o all'opposizione all'esecuzione, qualora il creditore minacci o inizi l'esecuzione per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. n. 6337/2014)
Nel caso di specie, l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha determinato il formarsi della cosa giudicata soltanto sull'esistenza del credito al momento della pronuncia del provvedimento e non anche al momento del passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità
dell'opposizione.
Peraltro, l'eccepita circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme portate di cui all'azionato decreto ingiuntivo risulta non contestata dalla parte opposta la quale si è limitata a sostenere l'anteriorità della sentenza della Corte d'Appello n. 344/2011 rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4775/2012 di rigetto in rito dell'opposizione.
Quanto al motivo di opposizione sub 2) ̶ inerente l'eccezione di compensazione del credito azionato con il precetto, relativo alle spese di lite di cui alla sentenza opposta n. 4775/2012 del Tribunale di Roma per Euro
15.580,61 (oltre Euro 13,72 per spese vive successive) con i crediti dall'opponente portati dalla sentenza sopra richiamata della Corte d'Appello n. 344/2011 ̶ si rileva diversamente che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, (Cass. n.
9912/2007; Cass. n. 26089/ 2005).
Nel caso in esame, di contro, i crediti eccepiti in compensazione dall'opponente essendo antecedenti al credito azionato con il precetto, relativo alle spese di lite di cui alla sentenza opposta n. 4775/2012 del
Tribunale di Roma, non può esser fatto valere in questa sede con la conseguenza che risulta, pertanto,
inammissibile l'invocata compensazione.
Da ciò ne discende, per l'effetto, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
4 Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere come il precetto non sia sanzionabile con la nullità qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta: l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è
investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento dell'opposizione, all'opposto non compete l'importo complessivo di Euro 53.506,42 (Euro 53.450,82 + Euro 55,60 per spese vive successive), mentre il precetto
è valido ed efficace per la minore somma residua 15.943,33.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relativamente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
quanto le spese di lite relative alla fase decisionale, maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa del giudice ex art. 185
bis c.p.c., si liquidano ex art. 91 c.p.c., nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi, considerato che l'opposto ha rifiutato senza giustificato la proposta conciliativa di misura superiore rispetto al giudizio finale.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un'ipotesi di abuso dello strumento processuale posto che l'opponente, non ha accettato la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c. senza alcun serio motivo,
elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017 e
21943/2018).
Ha così proseguito il giudizio in via temeraria con ciò determinando un inutile aggravio dell'istituto del processo.
Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, è meritevole, quindi, della condanna di responsabilità
aggravata. I principi di lealtà e probità e di economia processuale impongono, infatti, una concreta disamina della proposta del giudice, proprio per evitare il rischio di un abuso del processo legittimante la sanzione di
5 cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. da liquidarsi, nel caso in esame, nella misura di un 1/4 delle spese di lite liquidate;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
che il precetto opposto è valido ed efficace per il minor importo di Euro 15.943,33;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) condanna l'opposto , nella qualità di erede con beneficio di inventario dell'Avv. Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida, Persona_1 Parte_1
in Euro 4.200,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna, altresì, l'opposto , nella qualità di erede con beneficio di inventario Controparte_1
dell'Avv. , al pagamento in favore di ai sensi dell'art. Persona_1 Parte_1
96, terzo comma c.p.c., dell'importo di Euro 1.050,00, oltre interessi, nella misura legale, fino al soddisfo.
Roma, 22 dicembre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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