Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 28/04/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 53/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati CO NI Presidente Luigi GILI Consigliere NO BA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24512 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
B.M., nato a omissis l’ omissis, residente a omissis,
Via omissis, cod. fisc. omissis.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero (PM dr. Martini), come da verbale.
Ritenuto in fatto
La Procura regionale, con atto di citazione del 9 dicembre 2025, agisce nei confronti del soggetto in epigrafe indicato per sentirlo condannare al pagamento del complessivo importo di euro 42.196,19 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in relazione agli emolumenti percepiti come collaboratore scolastico nel periodo 2018-2021.
In particolare, la vicenda in esame trae origine da un procedimento penale interessante una moltitudine di soggetti e vertente sull’acquisizione di falsi diplomi, di differente grado e natura, emessi dall’Istituto “Passarelli” di San CO di Castellabate ed utilizzati dagli indagati per l’ammissione o l’avanzamento nelle graduatorie scolastiche per il personale docente o ATA.
Il convenuto, secondo l’assunto attoreo, avrebbe ottenuto plurime supplenze presso istituti scolastici Piemontesi accedendo alle graduatorie del personale ausiliario (graduatorie per il triennio 2017/2019) sulla base di un diploma professionale di “Operatore dei servizi sociali” conseguito presso l’istituto formativo sopra menzionato, con il punteggio di 100/100, al termine dell’a.s. 2012/2013 e nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.
A fondamento della domanda introduttiva la Procura richiama gli atti dell’indagine penale, allo stato esitati nel rinvio a giudizio dei possessori dei diplomi ritenuti falsi ed in particolare, quanto al convenuto, per il reato di truffa aggravata a danno di ente pubblico, avendo utilizzato il diploma professionale per l’inserimento nelle graduatorie personale ATA valevoli per il triennio 2017/2019. Ancora, la Procura regionale rammenta che dalle indagini in atti (acquisizioni documentali e sommarie informazioni testimoniali) emergeva che il codice identificativo della pergamena del diploma conseguito dal convenuto era falso, essendo tale pergamena già in precedenza legittimamente assegnata dall’Ufficio scolastico della Campania ad altro istituto.
Richiamate le supplenze ottenute dal convenuto grazie all’indebito inserimento nelle graduatorie (in particolare, presso l’Istituto Comprensivo Rivoli–Gozzano e l’IC Castiglione Torinese), sulla base della documentazione contabile acquisita la Procura determinava le retribuzioni indebitamente percepite in euro 42.196,19.
Quanto all’elemento soggettivo, il requirente ritiene la condotta del convenuto caratterizzata dal dolo, essendo provata la circostanza che la sessione straordinaria di esami dell’agosto 2013, nella quale venivano emessi tutti i diplomi risultati falsi, non si era invero tenuta.
Nessuno si è costituito per il convenuto.
Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in
Considerato in diritto
1. La domanda deve essere accolta.
2. In via preliminare, stante la ritualità della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., va dichiarata la contumacia di B.M.
3. Venendo all’esame del merito, la domanda si fonda sull’asserita falsità del diploma di qualificazione professionale conseguito dal convenuto B.M.,
presso l’Istituto Passarelli di San CO di Castellabate, nella sessione di esame dell’agosto 2013, e sul suo utilizzo per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale ausiliario per il triennio 2017/2019.
Invero, analoga questione è già stata affrontata da codesta Sezione in plurimi precedenti (cfr. Corte Conti Sezione Piemonte sentenze nn. 112/2024, 113/2024 e 122/2024), rispetto ai quali non vi è motivo di discostarsi.
Va quindi succintamente ricordato che gli elementi indiziari versati in atti dimostrano, oltre ogni dubbio, la falsità del titolo conseguito dal convenuto e sulla consapevolezza di tale falsità in capo allo stesso.
3.1 Sotto il primo profilo, vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria presso il Tribunale di Vallo della Lucania (Nr. 349/2019 e sotto numerazioni; copia dell’informativa “Athena” della medesima Sezione di PG, copia dei verbali di interrogatorio di persone informate dei fatti) ed in particolare:
- il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l’istituto Passarelli all’interno del quale si trovavano oltre 50 pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a secco, recanti l’intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Istituto Professionale;
- la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene vengono consegnate dall’Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che hanno superato l’esame finale e che, pertanto, il possesso di un rilevante numero di pergamene in bianco appare privo di giustificazione;
- la circostanza che dalla verifica dei numeri seriali delle pergamene rinvenute presso l’istituto Passarelli emergeva che, non solo non erano mai state formalmente richieste, ma risultavano legittimamente assegnate dall’Ufficio scolastico ad altri istituti (in particolare, la pergamena del diploma conseguito dal convenuto era stata già formalmente assegnata all’Istituto statale “D. Rea” di Nocera Inferiore);
- le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell’agosto 2013
(dott. L.R.), il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna sessione d’esame in quel periodo ed ha disconosciuto le firme sui verbali delle sedute;
- le dichiarazioni di altri 8 docenti che hanno escluso di aver partecipato alla medesima sessione di esame dell’agosto 2013, disconoscendo le rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.
3.2 Gli elementi richiamati, anche con prudente valutazione, inducono a ritenere più che probabile la falsità del diploma conseguito dal convenuto B. ed utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie formate dall’istituto scolastico Rivoli-Gozzano.
3.3 Parimenti, gli stessi elementi inducono a ritenere la piena consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto il quale, evidentemente, non può aver svolto un esame finale che non si è mai tenuto e non può che esserne pienamente consapevole.
4. In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che l’importo percepito a titolo retributivo risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali).
4.1 Sotto altro profilo, tuttavia, va considerata la previsione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, secondo cui “nella quantificazione del danno deve tenersi conto…dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.
Tale previsione, infatti, attiene all’oggettiva determinazione del danno, attività imposta all’organo giudicante e non oggetto di eccezione in senso stretto rimessa alla discrezionale valutazione del soggetto convenuto.
Ebbene, sotto tale profilo giova richiamare i già menzionati precedenti di questa Sezione e, in particolare, la sentenza n. 113/2024 laddove afferma che “la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (pulizia locali e spazi scolastici, vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti), pur all’esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce ad assumere una posizione di minor rigore”, così dovendosi “riconoscere che la prestazione lavorativa resa abbia avuto una qualche utilità per la P.A., stante la non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte”.
In presenza di simili condizioni, la Sezione, “ragionando in termini di danno subito dall’Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta”, pur giudicando che il danno non fosse da escludere, “per l’evidente considerazione che la condotta […], anche in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa” da altro soggetto, regolarmente selezionato all’esito di una valida ed esistente procedura concorsuale, ha ritenuto di riconoscere una parziale utilità nella prestazione resa di fatto (cfr. sentenza n. 112/2024).
4.2 Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un’utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa dal convenuto B., la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).
Non appare revocabile in dubbio, infatti, che le scuole, presso le quali il convenuto ha comunque lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale utilitas.
Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall’assunzione del soggetto in possesso del titolo optimo iure, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.
Sotto quest’ultimo profilo, questo Collegio non ignora la recente pronuncia n. 63/2026 della II Sezione Centrale d’Appello, secondo cui, in caso di prestazioni generiche ed infungibili, l’utilità ricavata dall’Amministrazione investirebbe l’intera prestazione, con conseguente sterilizzazione del danno. Cionondimeno, considerato che una simile argomentazione priva di qualunque valore sostanziale la regola cardine dell’accesso concorsuale al pubblico impiego (salvo le ipotesi residuali previste dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie in esame), questo Collegio ritiene di discostarsi da tale precedente, dando invece continuità all’orientamento maturato in questa Sezione come in precedenza richiamato.
Ciò posto, tenuto conto precipuamente della natura marginale delle mansioni svolte, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari al 60% della somma di euro 42.196,19, prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari ad euro 25.317,71, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 40%, l’utilità percepita di fatto dall’Amministrazione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Dichiara la contumacia del convenuto;
Condanna B.M. al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 25.317,71 (venticinquemilatrecentodiciasette/71) somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna B.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 523,10 (cinquecentoventitré/10).
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
CO Pieroni Presidente Luigi Gili Consigliere NO Baldi Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente
NO BA CO NI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 28/04/2026
per Il Direttore della Segreteria
AT RU
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino, data della firma digitale
Il Presidente
CO NI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 28/04/2026
per Il Direttore della Segreteria
AT RU
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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