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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1551/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. BRUSCHI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
pagina 1 di 6 2) Il signor continuerà a vivere, come di fatto già avviene, presso la casa coniugale sita Parte_1
in Soliera (Mo), Via Vivaldi n. 129, in comproprietà tra i coniugi.
3) La IG , d'accordo con il marito, ha già lasciato la casa coniugale e ha trasferito la Parte_2
propria residenza in Soliera (Mo), Via dei Caduti n. 10, unitamente alla figlia , presso Persona_1 un'abitazione concessale in locazione con canone annuo pari ad € 6.600,00.
4) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi contenuti nella casa coniugale.
5) La figlia minorenne rimane affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Soliera (Mo), Via dei Caduti n. 10. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel momento in cui avranno presso di sé la minore ed in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
6) I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che la minore continui ad avere e consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le Per_1 rispettive famiglie d'origine. Inoltre i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
7) In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore con le seguenti tempistiche e modalità: giornate infrasettimanali: il padre andrà a prendere il martedì pomeriggio presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà a scuola Per_1
il mattino successivo (o presso la casa della madre nei periodi di vacanza scolastica); nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre andrà a prendere Per_1 Per_1
anche il giovedì pomeriggio presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà a scuola il mattino successivo (o presso la casa della madre nei periodi di vacanza scolastica); fine settimana alternati: il padre andrà a prendere il venerdì pomeriggio presso l'abitazione Per_1
della madre e la terrà con sé fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 6 vacanze natalizie per sette giorni consecutivi: trascorrerà, alternando di anno in anno, il Per_1
periodo dal 24 al 30 dicembre 2024 con la madre e il periodo dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con il padre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
vacanze pasquali: , ad anni alterni, iniziando dal 2025 con la seguente cadenza, trascorrerà la Per_1
giornata di Pasqua con la madre e la giornata di Pasquetta con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
vacanze estive: potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1
con periodo da prestabilire entro il 31 Maggio di ciascun anno e decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Le parti precisano che i genitori avranno diritto, nelle giornate e nei periodi non di loro spettanza, di vedere la propria figlia ogni volta in cui ne avranno interesse, previo accordo tra di loro e compatibilmente con i bisogni e gli impegni della minore.
8) A titolo di contributo di mantenimento della figlia minore , il signor si impegna Per_1 Parte_1
a corrispondere mensilmente alla moglie, la somma di € 300,00 (Trecento//00), a decorrere dal mese di Maggio 2025 e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di . Tale importo Per_1
sarà rivalutato annualmente, a far luogo dal mese di Maggio di ogni anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario a lei Parte_2
intestato, entro il giorno 10 di ogni mese.
9) Le parti concordano altresì di partecipare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere nell'interesse della figlia. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate nel seguente Protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) armaci da banco e non, purché prescritti da medico del SSN;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale pagina 3 di 6 di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta
(a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese
(ordinarie e straordinarie) e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) I signori e convengono e pattuiscono che l'assegno unico universale Parte_1 Parte_2
percepito per la figlia venga richiesto, incassato ed erogato, anche per gli anni futuri, in favore Per_1 esclusivo della IG , con diritto e facoltà della medesima di trattenere l'intero importo Parte_2
ricevuto.
11) Il signor si impegna e si obbliga irrevocabilmente ad accollarsi la quota parte di Parte_1
spettanza della IG del mutuo ipotecario n. 00073-007413100, contratto dai coniugi Parte_2
con Credem Banca s.p.a. e scadente in data 24/02/2040, garantendo altresì di mantenere indenne la IG da qualsiasi richiesta di pagamento eventualmente formulata dalla banca. Parte_2
Conseguentemente a ciò, il signor si impegna e si obbliga irrevocabilmente a pagare Parte_1
interamente, fino alla totale estinzione, le restanti rate del mutuo sopraindicato, acceso con Credem
Banca s.p.a..
12) I coniugi danno altresì atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la ripartizione delle somme di denaro depositate sui conti correnti a loro intestati e/o cointestati, ad eccezione del conto corrente n. 2529 presso Credem Banca s.p.a., filiale di Soliera (Mo), che rimarrà cointestato tra i pagina 4 di 6 coniugi fino al momento dell'estinzione del mutuo ipotecario n. 00073-007413100, scadente in data
24/02/2040, citato al punto precedente.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e/o alimentari, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento.
14) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
15) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 01/12/1979 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 15 Parte I
III – SPESE del procedimento compensate.
pagina 5 di 6 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1551/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. BRUSCHI ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
pagina 1 di 6 2) Il signor continuerà a vivere, come di fatto già avviene, presso la casa coniugale sita Parte_1
in Soliera (Mo), Via Vivaldi n. 129, in comproprietà tra i coniugi.
3) La IG , d'accordo con il marito, ha già lasciato la casa coniugale e ha trasferito la Parte_2
propria residenza in Soliera (Mo), Via dei Caduti n. 10, unitamente alla figlia , presso Persona_1 un'abitazione concessale in locazione con canone annuo pari ad € 6.600,00.
4) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi contenuti nella casa coniugale.
5) La figlia minorenne rimane affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Soliera (Mo), Via dei Caduti n. 10. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel momento in cui avranno presso di sé la minore ed in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
6) I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che la minore continui ad avere e consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le Per_1 rispettive famiglie d'origine. Inoltre i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
7) In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore con le seguenti tempistiche e modalità: giornate infrasettimanali: il padre andrà a prendere il martedì pomeriggio presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà a scuola Per_1
il mattino successivo (o presso la casa della madre nei periodi di vacanza scolastica); nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre andrà a prendere Per_1 Per_1
anche il giovedì pomeriggio presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà a scuola il mattino successivo (o presso la casa della madre nei periodi di vacanza scolastica); fine settimana alternati: il padre andrà a prendere il venerdì pomeriggio presso l'abitazione Per_1
della madre e la terrà con sé fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 6 vacanze natalizie per sette giorni consecutivi: trascorrerà, alternando di anno in anno, il Per_1
periodo dal 24 al 30 dicembre 2024 con la madre e il periodo dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con il padre, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
vacanze pasquali: , ad anni alterni, iniziando dal 2025 con la seguente cadenza, trascorrerà la Per_1
giornata di Pasqua con la madre e la giornata di Pasquetta con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
vacanze estive: potrà trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, Per_1
con periodo da prestabilire entro il 31 Maggio di ciascun anno e decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Le parti precisano che i genitori avranno diritto, nelle giornate e nei periodi non di loro spettanza, di vedere la propria figlia ogni volta in cui ne avranno interesse, previo accordo tra di loro e compatibilmente con i bisogni e gli impegni della minore.
8) A titolo di contributo di mantenimento della figlia minore , il signor si impegna Per_1 Parte_1
a corrispondere mensilmente alla moglie, la somma di € 300,00 (Trecento//00), a decorrere dal mese di Maggio 2025 e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di . Tale importo Per_1
sarà rivalutato annualmente, a far luogo dal mese di Maggio di ogni anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario a lei Parte_2
intestato, entro il giorno 10 di ogni mese.
9) Le parti concordano altresì di partecipare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere nell'interesse della figlia. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate nel seguente Protocollo del Tribunale di Modena attualmente vigente, come di seguito trascritte:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) armaci da banco e non, purché prescritti da medico del SSN;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale pagina 3 di 6 di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta
(a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese
(ordinarie e straordinarie) e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10) I signori e convengono e pattuiscono che l'assegno unico universale Parte_1 Parte_2
percepito per la figlia venga richiesto, incassato ed erogato, anche per gli anni futuri, in favore Per_1 esclusivo della IG , con diritto e facoltà della medesima di trattenere l'intero importo Parte_2
ricevuto.
11) Il signor si impegna e si obbliga irrevocabilmente ad accollarsi la quota parte di Parte_1
spettanza della IG del mutuo ipotecario n. 00073-007413100, contratto dai coniugi Parte_2
con Credem Banca s.p.a. e scadente in data 24/02/2040, garantendo altresì di mantenere indenne la IG da qualsiasi richiesta di pagamento eventualmente formulata dalla banca. Parte_2
Conseguentemente a ciò, il signor si impegna e si obbliga irrevocabilmente a pagare Parte_1
interamente, fino alla totale estinzione, le restanti rate del mutuo sopraindicato, acceso con Credem
Banca s.p.a..
12) I coniugi danno altresì atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la ripartizione delle somme di denaro depositate sui conti correnti a loro intestati e/o cointestati, ad eccezione del conto corrente n. 2529 presso Credem Banca s.p.a., filiale di Soliera (Mo), che rimarrà cointestato tra i pagina 4 di 6 coniugi fino al momento dell'estinzione del mutuo ipotecario n. 00073-007413100, scadente in data
24/02/2040, citato al punto precedente.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e/o alimentari, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento.
14) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
15) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
16) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 01/12/1979 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 1/07/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 15 Parte I
III – SPESE del procedimento compensate.
pagina 5 di 6 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6