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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 454/2025
Oggi 04/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to ROSSI SILVIA Parte_1
Per , nessuno Controparte_1
Preliminarmente il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso e del Contr decreto di fissazione dell'udienza , dichiara la contumacia del
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Verduchi , Silvia Rossi Parte_1
e IZ IO
RICORRENTE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato dal 24.11.1989 fino al
31.08.2005 per complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria) ovvero per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_2 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato dal 24.11.1989 fino al
31.08.2005 per complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria) ovvero per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, per
2 tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente a Controparte_2 decorrere dal 15.12.2009, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 9 e 14 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 9, a decorrere dal 15.12.2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 15, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 di servizio a decorrere dalla data del 15.12.2022, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2024 applicata a tal fine dal datore, con un'anzianità di anni 21 CP_2
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata, pari alla data del 31.05.2025
a complessivi €. 3.549,69, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2025 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione retributiva della parte ricorrente ed oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi Controparte_2 dovuti del trattamento di fine rapporto
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato versato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto avanti al Tribunale di Parte_1
Cont Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
In punto di fatto il procuratore della parte ricorrente esponeva: che ha sottoscritto con il molteplici Parte_1 Controparte_2
contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di scuola primaria presso vari Istituti Scolastici Statali dal 24.11.89 al 31.8.2005 , tutti secondo l'orario di lavoro completo come risulta dallo stato matricolare allegato;
3 che con decreto di ricostruzione di carriera n. 1357 del 20.04.2007 l'Amministrazione datrice ha riconosciuto alla parte ricorrente alla data del 01.09.2006 (di conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova) un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 3, oltre ad un'anzianità di ruolo di anni 1 (periodo di prova) e, quindi, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del
01.09.2006 di anni 4, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale prevista dalla vigente contrattazione collettiva corrispondente all'anzianità da anni 3 a 8;
che con tale decreto, pertanto, l'Amministrazione datrice ha valutato solo parzialmente il servizio svolto dalla parte ricorrente nel pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera per la progressione stipendiale;
ed infatti, a fronte di un servizio pre-ruolo effettivamente prestato su orario completo di complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16, la medesima Amministrazione ha provveduto a valutare soltanto un periodo pre-ruolo di anni 3 e , per l'effetto, la parte ricorrente ha conseguito il passaggio alla posizione stipendiale corrispondente all'anzianità da anni 9 a 14 alla data del 01.09.2011 con il compimento dell'anzianità di anni 9, alla posizione stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 alla data del 01.09.2018 (non considerando a tale fine il servizio prestato nell'anno 2013) con il compimento dell'anzianità di anni 15 , nonché alla successiva posizione stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 alla data del 01.09.2024 con il compimento dell'anzianità di anni 21 ;
che con racc. a/r ricevuta il 14.02.2025 l'odierna parte ricorrente ha, inutilmente , diffidato il a provvedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e Controparte_2 dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, dell'intero servizio pre-ruolo prestato (doc. 5).
In punto di diritto , dopo aver descritto e analizzato la normativa statale e contrattuale relativa alla progressione stipendiale del personale scolastico, rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni , il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera e al conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale, nonché alle differenze retributive connesse alla integrale ricostruzione della carriera e al conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale con il conteggio per intero dell'anzianita' di servizio maturata nel pre-ruolo e nel precedente ruolo della scuola primaria che quantificava in complessivi € 3549,69 Cont Il non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
E' opportuna una breve ricostruzione del percorso professionale della ricorrente prima dell'immissione in ruolo, ha svolto una serie di supplenze, tutte prestate nel Parte_2
4 ruolo di insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia
Con decorrenza dall'1 settembre 1996 è stata immessa in ruolo, quale docente di scuola primaria e con decreto di ricostruzione della carriera del 20.4.2007 l' ha Controparte_3 riconosciuto ad alla data del 01.09.2006 (di conferma in ruolo all'esito dell'anno di Parte_1 prova) un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 3, oltre ad un'anzianità di ruolo di anni 1
(periodo di prova) e, quindi, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del 01.09.2006 di anni 4, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale prevista dalla vigente contrattazione collettiva corrispondente all'anzianità da anni
La ricorrente chiede il riconoscimento dell'anzianità complessiva di servizio ai fini normativi ed Cont economici dell'intero servizio “pre ruolo” prestato alla dipendenze del e la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive
Sul punto si è pronunciata piu' volte la Corte di Cassazione affermando – all'esito di ampia disamina della materia, cui si fa integrale rinvio – che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”.
Pertanto, deve determinarsi quale sarebbe stata la retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito nel corso dei vari rapporti succedutisi nel corso del tempo se fosse stata applicata la medesima disciplina delle fonti collettive in tema di progressione stipendiale riconosciuta a favore dei docenti a tempo indeterminato.
Poiché si tratta di valutare le prestazioni effettivamente rese, posto che appunto sommando i singoli periodi di lavoro in virtù di contratti a tempo determinato si individua un periodo comparabile all'attività svolta dal lavoratore assunto a tempo indeterminato, devono considerarsi soltanto i periodi di effettivo lavoro, senza possibilità peraltro di applicare la disposizione dell'art. 489 del
T.U. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, che qualifica, eccezionalmente ed ai fini della c.d. ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento non di ruolo come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La Corte di Cassazione investita espressamente della questione della computabilità delle cd supplenze brevi dal appellato, con varie sentenze gemelle (delle quali è sufficiente CP_2 ricordare la n.491/2021, la n.27811/2021 e la 36417/2021), ha ritenuto di respingere la tesi del Cont
, affermando (per quanto implicitamente) computabili ai fini della comparazione che qui rileva, anche le supplenze brevi e saltuarie, dovendo soltanto escludersi dalla comparazione i
5 periodi di non lavoro tra una supplenza e l'altra.
Il , articolando un unico motivo di ricorso per Cassazione, aveva dedotto che il richiamo CP_2 operato dal giudice del merito al principio di non discriminazione era inconferente nella fattispecie oggetto di quel giudizio, non potendosi ravvisare alcuna discriminazione nel caso di supplenze brevi e saltuarie, in quanto la disciplina dettata in tema di ricostruzione della carriera dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 in tale caso era giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversità fra l'attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta all'insegnante incaricato della sostituzione per pochi giorni o pochi mesi. Tale diversità, secondo il , CP_2 escludeva ogni disparità di trattamento con riguardo alle differenze retributive, in quanto radicalmente non dovute.
La Suprema Corte, dopo aver riassunto i principi più volte affermati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, sull'eventuale non conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha accolto soltanto in parte il motivo del , affermando la non conformità della sentenza di merito impugnata ai suddetti CP_2 principi di diritto, soltanto perchè non risultava “che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile ai lavoratori ricorrenti avesse (abbia) tenuto conto dei periodi di interruzione dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente”, e non anche perché le supplenze brevi e saltuarie non fossero comparabili. In sostanza la Corte, valutando la censura del sul fatto CP_2 dell'irrilevanza delle supplenze brevi e saltuarie nel giudizio di comparazione utile ai fini della verifica della violazione della clausola 4 per via del meccanismo dell'art.485 del dlvo 297/94 applicato al caso concreto, ha ritenuto di accoglierla soltanto laddove non erano stati esclusi dalla
Corte di merito, ai fini del suddetto giudizio, i periodi, seppur brevi e sporadici, di interruzione tra una supplenza e l'altra e quindi di non lavoro;
non ha invece accolto l'altra argomentazione del
Ministero, sul fatto che neppure le supplenze brevi e saltuarie potessero entrare a far parte del suddetto giudizio di comparazione, così implicitamente ammettendo che queste supplenze, al contrario, concorressero ai fini della quantificazione dell'anzianità di servizio da comparare.
Deve ritenersi che la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione sulla base del principio dalla stessa richiamato nella precedente parte di motivazione della sentenza, che nel calcolo dell'anzianità si deve tener conto del servizio effettivo prestato (e solo di questo), maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che se per un verso non
6 possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali non sussiste alcun diritto alla retribuzione, per altro verso detto servizio vale invece anche se breve e frazionato.
Il che equivale a dire che tutti i servizi prestati dal docente a termine, anche se brevi e saltuari, proprio perché comportanti lo svolgimento della funzione di docenza, devono essere comparati a quelli prestati dal docente a tempo indeterminato, non rilevando il fatto che per la loro brevità magari non includano parte di quelle incombenze, diverse da quelle dell'insegnamento, che hanno invece i docenti di ruolo (partecipazione agli scrutini, completamento della didattica, ecc…). T
Posto che vi è prova documentale delle prestazioni rese nei periodi analiticamente indicati alle pagg. 1,2,3 e 4 del ricorso, deve dichiararsi che la ricorrente ha diritto al trattamento retributivo corrispondente alla anzianità effettiva maturata, per sommatoria dei singoli periodi dal 24-11-89 al passaggio di ruolo
Alla luce di tutti i principi di diritto che precedono, la ricostruzione di carriera della parte ricorrente operata dall'Amministrazione datrice risulta errata.
Per effetto dell'anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo di pre-ruolo come sopra computata in complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria), l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto – applicando correttamente la normativa sopra riportata come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione – considerare per intero il predetto servizio, cosicché la parte ricorrente avrebbe maturato alla data del 14.12.2005 l'anzianità di anni 5 e, pertanto, avrebbe avuto diritto a passare:
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 9 a 14 già alla data del 15.12.2009 con il compimento dell'anzianità di anni 9 (rispetto alla data del 01.09.2011 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 già alla data del 15.12.2016 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013) con il compimento dell'anzianità di anni 15 (rispetto alla data del 01.09.2018 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 21 a 28 già alla data del 15.12.2022 con il compimento dell'anzianità di anni 21 (rispetto alla data del 01.09.2024 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
Il calcolo delle differenze retributive maturate per effetto dell'inserimento della ricorrente nell'errato gradone stipendiale , tenuto conto della prescrizione, appare corretto e , pertanto , il Cont
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.549,69 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
7 La richiesta regolarizzazione previdenziale in questa sede non puo' essere valutato perché non è stato convocato in giudizio l'istituto previdenziale, ma è diretta conseguenza delle statuizioni della presente sentenza
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede : accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna il alla Controparte_2 collocazione di a decorrere dal 15.12.2009, nel gradone stipendiale Parte_1 corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 9 e 14 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 9, a decorrere dal 15.12.2016 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 15, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 di servizio a decorrere dalla data del 15.12.2022, ;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata, pari alla data del 31.05.2025
a complessivi €. 3.549,69,, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.300,00 , oltre euro 259,00 per esborsi , rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 4.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 454/2025
Oggi 04/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to ROSSI SILVIA Parte_1
Per , nessuno Controparte_1
Preliminarmente il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso e del Contr decreto di fissazione dell'udienza , dichiara la contumacia del
Il procuratore della parte ricorrente discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso e dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 454/2025 promossa
da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Verduchi , Silvia Rossi Parte_1
e IZ IO
RICORRENTE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato dal 24.11.1989 fino al
31.08.2005 per complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria) ovvero per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_2 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato dal 24.11.1989 fino al
31.08.2005 per complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria) ovvero per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, per
2 tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente a Controparte_2 decorrere dal 15.12.2009, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 9 e 14 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 9, a decorrere dal 15.12.2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 15, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 di servizio a decorrere dalla data del 15.12.2022, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2024 applicata a tal fine dal datore, con un'anzianità di anni 21 CP_2
- condannare, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata, pari alla data del 31.05.2025
a complessivi €. 3.549,69, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.06.2025 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione retributiva della parte ricorrente ed oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi Controparte_2 dovuti del trattamento di fine rapporto
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma
1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre rimborso del contributo unificato versato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto avanti al Tribunale di Parte_1
Cont Mantova il per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
In punto di fatto il procuratore della parte ricorrente esponeva: che ha sottoscritto con il molteplici Parte_1 Controparte_2
contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di scuola primaria presso vari Istituti Scolastici Statali dal 24.11.89 al 31.8.2005 , tutti secondo l'orario di lavoro completo come risulta dallo stato matricolare allegato;
3 che con decreto di ricostruzione di carriera n. 1357 del 20.04.2007 l'Amministrazione datrice ha riconosciuto alla parte ricorrente alla data del 01.09.2006 (di conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova) un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 3, oltre ad un'anzianità di ruolo di anni 1 (periodo di prova) e, quindi, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del
01.09.2006 di anni 4, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale prevista dalla vigente contrattazione collettiva corrispondente all'anzianità da anni 3 a 8;
che con tale decreto, pertanto, l'Amministrazione datrice ha valutato solo parzialmente il servizio svolto dalla parte ricorrente nel pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera per la progressione stipendiale;
ed infatti, a fronte di un servizio pre-ruolo effettivamente prestato su orario completo di complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16, la medesima Amministrazione ha provveduto a valutare soltanto un periodo pre-ruolo di anni 3 e , per l'effetto, la parte ricorrente ha conseguito il passaggio alla posizione stipendiale corrispondente all'anzianità da anni 9 a 14 alla data del 01.09.2011 con il compimento dell'anzianità di anni 9, alla posizione stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 alla data del 01.09.2018 (non considerando a tale fine il servizio prestato nell'anno 2013) con il compimento dell'anzianità di anni 15 , nonché alla successiva posizione stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 alla data del 01.09.2024 con il compimento dell'anzianità di anni 21 ;
che con racc. a/r ricevuta il 14.02.2025 l'odierna parte ricorrente ha, inutilmente , diffidato il a provvedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e Controparte_2 dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, dell'intero servizio pre-ruolo prestato (doc. 5).
In punto di diritto , dopo aver descritto e analizzato la normativa statale e contrattuale relativa alla progressione stipendiale del personale scolastico, rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni , il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera e al conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale, nonché alle differenze retributive connesse alla integrale ricostruzione della carriera e al conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale con il conteggio per intero dell'anzianita' di servizio maturata nel pre-ruolo e nel precedente ruolo della scuola primaria che quantificava in complessivi € 3549,69 Cont Il non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
E' opportuna una breve ricostruzione del percorso professionale della ricorrente prima dell'immissione in ruolo, ha svolto una serie di supplenze, tutte prestate nel Parte_2
4 ruolo di insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia
Con decorrenza dall'1 settembre 1996 è stata immessa in ruolo, quale docente di scuola primaria e con decreto di ricostruzione della carriera del 20.4.2007 l' ha Controparte_3 riconosciuto ad alla data del 01.09.2006 (di conferma in ruolo all'esito dell'anno di Parte_1 prova) un'anzianità complessiva pre-ruolo di anni 3, oltre ad un'anzianità di ruolo di anni 1
(periodo di prova) e, quindi, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data del 01.09.2006 di anni 4, con inquadramento nella seconda posizione stipendiale prevista dalla vigente contrattazione collettiva corrispondente all'anzianità da anni
La ricorrente chiede il riconoscimento dell'anzianità complessiva di servizio ai fini normativi ed Cont economici dell'intero servizio “pre ruolo” prestato alla dipendenze del e la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle connesse differenze retributive
Sul punto si è pronunciata piu' volte la Corte di Cassazione affermando – all'esito di ampia disamina della materia, cui si fa integrale rinvio – che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”.
Pertanto, deve determinarsi quale sarebbe stata la retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito nel corso dei vari rapporti succedutisi nel corso del tempo se fosse stata applicata la medesima disciplina delle fonti collettive in tema di progressione stipendiale riconosciuta a favore dei docenti a tempo indeterminato.
Poiché si tratta di valutare le prestazioni effettivamente rese, posto che appunto sommando i singoli periodi di lavoro in virtù di contratti a tempo determinato si individua un periodo comparabile all'attività svolta dal lavoratore assunto a tempo indeterminato, devono considerarsi soltanto i periodi di effettivo lavoro, senza possibilità peraltro di applicare la disposizione dell'art. 489 del
T.U. n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, che qualifica, eccezionalmente ed ai fini della c.d. ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento non di ruolo come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La Corte di Cassazione investita espressamente della questione della computabilità delle cd supplenze brevi dal appellato, con varie sentenze gemelle (delle quali è sufficiente CP_2 ricordare la n.491/2021, la n.27811/2021 e la 36417/2021), ha ritenuto di respingere la tesi del Cont
, affermando (per quanto implicitamente) computabili ai fini della comparazione che qui rileva, anche le supplenze brevi e saltuarie, dovendo soltanto escludersi dalla comparazione i
5 periodi di non lavoro tra una supplenza e l'altra.
Il , articolando un unico motivo di ricorso per Cassazione, aveva dedotto che il richiamo CP_2 operato dal giudice del merito al principio di non discriminazione era inconferente nella fattispecie oggetto di quel giudizio, non potendosi ravvisare alcuna discriminazione nel caso di supplenze brevi e saltuarie, in quanto la disciplina dettata in tema di ricostruzione della carriera dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 in tale caso era giustificata da ragioni oggettive, essendo evidente la diversità fra l'attività prestata dal docente a tempo indeterminato e quella richiesta all'insegnante incaricato della sostituzione per pochi giorni o pochi mesi. Tale diversità, secondo il , CP_2 escludeva ogni disparità di trattamento con riguardo alle differenze retributive, in quanto radicalmente non dovute.
La Suprema Corte, dopo aver riassunto i principi più volte affermati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, sull'eventuale non conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha accolto soltanto in parte il motivo del , affermando la non conformità della sentenza di merito impugnata ai suddetti CP_2 principi di diritto, soltanto perchè non risultava “che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile ai lavoratori ricorrenti avesse (abbia) tenuto conto dei periodi di interruzione dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente”, e non anche perché le supplenze brevi e saltuarie non fossero comparabili. In sostanza la Corte, valutando la censura del sul fatto CP_2 dell'irrilevanza delle supplenze brevi e saltuarie nel giudizio di comparazione utile ai fini della verifica della violazione della clausola 4 per via del meccanismo dell'art.485 del dlvo 297/94 applicato al caso concreto, ha ritenuto di accoglierla soltanto laddove non erano stati esclusi dalla
Corte di merito, ai fini del suddetto giudizio, i periodi, seppur brevi e sporadici, di interruzione tra una supplenza e l'altra e quindi di non lavoro;
non ha invece accolto l'altra argomentazione del
Ministero, sul fatto che neppure le supplenze brevi e saltuarie potessero entrare a far parte del suddetto giudizio di comparazione, così implicitamente ammettendo che queste supplenze, al contrario, concorressero ai fini della quantificazione dell'anzianità di servizio da comparare.
Deve ritenersi che la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione sulla base del principio dalla stessa richiamato nella precedente parte di motivazione della sentenza, che nel calcolo dell'anzianità si deve tener conto del servizio effettivo prestato (e solo di questo), maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che se per un verso non
6 possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali non sussiste alcun diritto alla retribuzione, per altro verso detto servizio vale invece anche se breve e frazionato.
Il che equivale a dire che tutti i servizi prestati dal docente a termine, anche se brevi e saltuari, proprio perché comportanti lo svolgimento della funzione di docenza, devono essere comparati a quelli prestati dal docente a tempo indeterminato, non rilevando il fatto che per la loro brevità magari non includano parte di quelle incombenze, diverse da quelle dell'insegnamento, che hanno invece i docenti di ruolo (partecipazione agli scrutini, completamento della didattica, ecc…). T
Posto che vi è prova documentale delle prestazioni rese nei periodi analiticamente indicati alle pagg. 1,2,3 e 4 del ricorso, deve dichiararsi che la ricorrente ha diritto al trattamento retributivo corrispondente alla anzianità effettiva maturata, per sommatoria dei singoli periodi dal 24-11-89 al passaggio di ruolo
Alla luce di tutti i principi di diritto che precedono, la ricostruzione di carriera della parte ricorrente operata dall'Amministrazione datrice risulta errata.
Per effetto dell'anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo di pre-ruolo come sopra computata in complessivi anni 4 mesi 8 giorni 16 alla data del 01.09.2005 (di immissione nel ruolo della scuola primaria), l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto – applicando correttamente la normativa sopra riportata come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione – considerare per intero il predetto servizio, cosicché la parte ricorrente avrebbe maturato alla data del 14.12.2005 l'anzianità di anni 5 e, pertanto, avrebbe avuto diritto a passare:
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 9 a 14 già alla data del 15.12.2009 con il compimento dell'anzianità di anni 9 (rispetto alla data del 01.09.2011 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 15 a 20 già alla data del 15.12.2016 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013) con il compimento dell'anzianità di anni 15 (rispetto alla data del 01.09.2018 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
- nella fascia stipendiale con anzianità da anni 21 a 28 già alla data del 15.12.2022 con il compimento dell'anzianità di anni 21 (rispetto alla data del 01.09.2024 applicata a tal fine dall'Amministrazione datrice)
Il calcolo delle differenze retributive maturate per effetto dell'inserimento della ricorrente nell'errato gradone stipendiale , tenuto conto della prescrizione, appare corretto e , pertanto , il Cont
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.549,69 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
7 La richiesta regolarizzazione previdenziale in questa sede non puo' essere valutato perché non è stato convocato in giudizio l'istituto previdenziale, ma è diretta conseguenza delle statuizioni della presente sentenza
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede : accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna il alla Controparte_2 collocazione di a decorrere dal 15.12.2009, nel gradone stipendiale Parte_1 corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 9 e 14 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 9, a decorrere dal 15.12.2016 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 15, nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale con anzianità da anni 21 a 27 di servizio a decorrere dalla data del 15.12.2022, ;
- condanna, inoltre, il al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata, pari alla data del 31.05.2025
a complessivi €. 3.549,69,, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.300,00 , oltre euro 259,00 per esborsi , rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
Cosi' deciso in Mantova , il 4.12.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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