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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11068/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11068/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Mascia D'ANTONA, presso il cui studio - in Firenze, Viale Giovanni
Milton n. 27 - è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri n. 4, è pure legalmente domiciliata
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi in narrativa, previa adozione di ogni opportuno provvedimento atto alla tutela della posizione dell'odierno ricorrente - Preliminarmente pronunciare e disporre la sospensione del processo di esecuzione - anche inaudita altera parte - ai sensi degli artt. 615 comma I c.p.c. sussistendone i gravi motivi, per tutto quanto dedotto in narrativa;
- In via principale: accertare e dichiarare che la condanna al pagamento delle spese processuali di cui alla sentenza penale n. 68/2021 del Tribunale di Firenze - GUP riguarda esclusivamente le spese cui l'imputato ha dato origine, con esclusione Parte_1 del vincolo di solidarietà con gli altri imputati del medesimo procedimento. Per l'effetto dichiarare la nullità-illegittimità della cartella esattoriale n. n. 04120220003576264000 notificata al Signor
- In via subordinata: ricalcolare l'importo dovuto dal sig. all'erario in Parte_1 Pt_1 ragione della condanna a suo carico emessa, limitando l'importo alle spese a lui effettivamente riconducibili (con espressa esclusione dei costi di intercettazione delle utenze telefoniche dei magrebini e dei costi di traduzione degli atti)». Per parte opposta : Controparte_1
«Voglia codesto On. Tribunale rigettare l'avverso ricorso e dichiararlo inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' ». Controparte_3
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha citato in giudizio Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04120220003576264000 per €
10.873,15 a seguito di ruolo n. 2022/003364, emesso da in nome e per conto del Controparte_4
- Tribunale di Firenze - Ufficio Recupero Crediti, per spese processuali Controparte_2 anno 2021. A fondamento dell'opposizione, con contestuale istanza di sospensione della cartella esattoriale, ha dedotto: a) la nullità del titolo esecutivo con il quale vengono richiesti al costi Pt_1 processuali non riferibili allo stesso né direttamente, né in base ad un vincolo di solidarietà processuale determinato da concorso/connessione; b) che l'importo richiesto all'opponente è comunque eccessivo, perché include voci di spese (intercettazioni di utenze estranee e relative traduzioni) che non lo riguardano;
ha sul punto precisato che le intercettazioni a suo carico rappresentano meno di un sesto dell'attività investigativa complessiva, pertanto l'ammontare effettivo delle spese a suo carico dovrebbe essere di circa € 1.500,00; ha quindi chiesto al Tribunale di ridurre le spese imputabili al minimo, applicando correttamente il principio di imputabilità; c) la sussistenza del fumus boni iuris e anche del periculum in mora in quanto il lavoratore Pt_1 dipendente, subirebbe un grave pregiudizio dall'esecuzione, intrapresa per l'importo di oltre €
10.000,00, «a fronte di un dovuto di meno di 1.500,00». Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione a contraddire in quanto i motivi di annullamento dedotti da parte opponente riguardano fasi antecedenti alla formazione e consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore;
gli importi e le indicazioni contenute nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore con il ruolo. Ha dedotto che l' CP_5
riceve il ruolo e non ha titolo o poteri per procedere al preventivo esame di legittimità o
[...] fondatezza del credito iscritto a ruolo, essendo semplicemente tenuto ad avviare le procedure di riscossione notificando la cartella di pagamento, che costituisce estratto del ruolo consegnato, con responsabilità amministrativo-patrimoniale relativamente allo svolgimento delle procedure di riscossione;
ha pertanto domandato di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza negativa della lite, in quanto dipendente da questioni relative all'attività dell'Ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 122/1999.
Il Giudice, con provvedimento del 29.4.2024, ritenuti sussistenti i «gravi motivi – da ravvisarsi essenzialmente nella verosimile fondatezza dell'istanza, richiesti dal legislatore all'art. 615, comma I c.p.c.», ha accolto l'istanza di sospensione con spese al merito.
Il nuovo giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 16.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 3.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_2 regolarmente citato in giudizio e non costituito.
Ciò detto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e fondata sulla deduzione secondo cui la Controparte_1 quantificazione delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente all'ente creditore . Controparte_2
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al - Tribunale di Firenze. Difatti, Controparte_2
è emittente il ruolo in nome e per conto del Controparte_1
- Tribunale di Firenze. Controparte_2
Tuttavia, anche è legittimata a contraddire atteso Controparte_1 che «nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente» (così, Cass.
Civ., sent. n. 36656 del 25.11.2021, nonché Cass. Civ., ordinanza n.7716 del 9.3.2022). Pertanto, nel caso di specie, correttamente, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ha convenuto in giudizio sia il , ente Parte_1 Controparte_2 creditore, sia l , quale agente della riscossione. Controparte_1
Ciò premesso, nella fattispecie de qua, l'opposizione ha ad oggetto l'insussistenza dei presupposti per la riscossione e la conseguente illegittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale opposta. L'opposizione è quindi da ricondurre alla fattispecie dell'art. 615 cod. proc. civ.: si tratta, infatti, di contestazioni attinenti al diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, nella speciale forma della riscossione a mezzo ruolo esattoriale, sub specie di contestazioni attinenti all'esistenza del credito fatto valere. Parte opponente ha infatti dedotto che il titolo azionato è stato emesso in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen., che sancisce il principio della natura strettamente personale dell'obbligazione di pagamento delle spese processuali scaturente dalla sentenza di condanna. Sul punto, occorre premettere che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione - “In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto- liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 31774 del 15.11.2023; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 31843 del 15.03.2019). Nel caso di specie, giova precisarlo, il non mette in discussione la sussistenza e la Pt_1 portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, bensì contesta la concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, deducendo l'errata quantificazione delle spese stesse e, in particolare, la pertinenza dell'importo richiesto alla condanna inflitta. L'opposizione, in altre parole, investe proprio la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Il motivo di opposizione, alla luce della documentazione versata in atti, è fondato.
L'art. 535 cod. proc. pen., nel testo novellato con L. n. 69/2009, stabilisce, al comma 1, che
“La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”.
Ebbene, in giurisprudenza si è avuto modo di precisare che, all'esito della modifica legislativa intervenuta nel 2009, all'imputato possono, di regola, addebitarsi esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma). L'obbligazione di pagamento delle spese processuali derivante dalla sentenza di condanna ha carattere strettamente personale. La precedente disciplina, che prevedeva la solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi, è stata infatti abrogata. Ne consegue che ciascun condannato è tenuto a sostenere esclusivamente le spese riferibili alla propria posizione, senza possibilità di imputazione di costi relativi ad altri imputati. Nel caso di specie, emerge che l'opponente è stato condannato, con sentenza in data 19. 4.2021, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso tra il mese di aprile ed il mese di giugno 2018, con condanna al pagamento delle spese processuali (doc.13); il processo vedeva imputati, oltre al e Pt_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Per_1
ciascuno per singoli e separati episodi di spaccio. Non emerge, peraltro, che sia stata
[...] contestata l'ipotesi associativa né una qualsivoglia ipotesi concorsuale.
Nell'ambito delle indagini veniva svolta attività di intercettazione a decorrere dal gennaio 2018; la posizione del emergeva per la prima volta il 14.4.2018, il P.M. autorizzava Pt_1
l'acquisizione dei primi tabulati telefonici intestati al il 16.4.2018 (doc. 5-6) e Pt_1
l'effettiva richiesta di intercettazione è del 18.4.2018 (doc.7), con inizio dell'attività il 20.4.2018; il veniva iscritto nel registro degli indagati il 4.5.2018. Alcun contatto risulta tra il Pt_1
e gli altri imputati ed anzi, nella sentenza di condanna - emessa in esito al giudizio Pt_1 abbreviato richiesto dal e dalla coimputata - si dà testualmente atto della Pt_1 CP_6 circostanza che il ha una posizione del tutto autonoma rispetto a ”. Pt_1 Controparte_6
Premesso ciò, dalla documentazione offerta da parte opponete (doc.ti n. 8, 9, 10, 11 e 12), risultano inseriti nel conteggio dei costi per spese di giustizia voci (quali le intercettazioni di utenze che mai hanno avuto contatti con il ricorrente e la traduzione delle stesse e degli atti in lingua marocchina) che non appaiono essere ascrivibili al e pertanto la cartella esattoriale opposta include Pt_1 spese non riferibili all'odierno opponente, in violazione del principio sancito dall'art. 535 cod. proc. pen..
In via generale, in applicazione della regola idi cui all'art. 2697 cod. civ. è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata. Sul punto, e con riferimento specifico al caso di specie, deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cass. n. 31774/2023 cit.).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazione sollevate da parte opponente, che ha lamentato come l'importo richiesto a titolo di spese di giustizia corrisponda alle spese dell'intero procedimento
(doc. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), senza distinzione alcuna in ordine alle singole posizioni di tutti gli altri imputati e , le parti Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Persona_1 convenute non hanno fornito elementi utili a spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte al ruolo n. 2022/003364 al infatti il è Pt_1 Controparte_2 rimasto contumace e l' si è limitata alla produzione Controparte_1 in giudizio dell'estratto di ruolo (all. n.3) ed a svolgere una mera difesa in rito. Il quadro delineato dall'opponente rende, quindi, prospettabile che la liquidazione delle spese a carico del riguardi anche importi per reati diversi da quelli per i quali l'opponente ha Pt_1 subìto condanna.
Tenuto conto della circostanza che le intercettazioni a carico dell'odierno opponente sono una minima parte dell'attività investigativa svolta (avuto riguardo al numero di utenze intercettate - una
- ed alla durata delle stesse - circa tre mesi - rispetto a quasi un anno di intercettazioni telefoniche ed ambientali) e che lo stesso opponente non ha contestato la debenza del minor importo di € 1.500,00, le spese imputabili/richiedibili al evono essere ridotte ad € 1.500,00, anche Pt_1 alla luce della mancata allegazione da parte dei convenuti di idonea documentazione che consenta di quantificare le ridette spese in misura maggiore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, in ragione del limitato sforzo difensivo e in presenza di istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 11068/2023 R.G., così provvede:
- in accoglimento della domanda di annulla la cartella di pagamento n. Parte_1
04120220003576264000 per la somma di € 10.873,10 e ridetermina l'importo dovuto dal titolo di spese di giustizia in € 1.500,00; Pt_1
- condanna il e l Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di
[...] Parte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge. Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11068/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Mascia D'ANTONA, presso il cui studio - in Firenze, Viale Giovanni
Milton n. 27 - è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri n. 4, è pure legalmente domiciliata
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cod. proc. civ..
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento della presente opposizione e dei motivi in narrativa, previa adozione di ogni opportuno provvedimento atto alla tutela della posizione dell'odierno ricorrente - Preliminarmente pronunciare e disporre la sospensione del processo di esecuzione - anche inaudita altera parte - ai sensi degli artt. 615 comma I c.p.c. sussistendone i gravi motivi, per tutto quanto dedotto in narrativa;
- In via principale: accertare e dichiarare che la condanna al pagamento delle spese processuali di cui alla sentenza penale n. 68/2021 del Tribunale di Firenze - GUP riguarda esclusivamente le spese cui l'imputato ha dato origine, con esclusione Parte_1 del vincolo di solidarietà con gli altri imputati del medesimo procedimento. Per l'effetto dichiarare la nullità-illegittimità della cartella esattoriale n. n. 04120220003576264000 notificata al Signor
- In via subordinata: ricalcolare l'importo dovuto dal sig. all'erario in Parte_1 Pt_1 ragione della condanna a suo carico emessa, limitando l'importo alle spese a lui effettivamente riconducibili (con espressa esclusione dei costi di intercettazione delle utenze telefoniche dei magrebini e dei costi di traduzione degli atti)». Per parte opposta : Controparte_1
«Voglia codesto On. Tribunale rigettare l'avverso ricorso e dichiararlo inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' ». Controparte_3
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha citato in giudizio Parte_1
e il Controparte_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04120220003576264000 per €
10.873,15 a seguito di ruolo n. 2022/003364, emesso da in nome e per conto del Controparte_4
- Tribunale di Firenze - Ufficio Recupero Crediti, per spese processuali Controparte_2 anno 2021. A fondamento dell'opposizione, con contestuale istanza di sospensione della cartella esattoriale, ha dedotto: a) la nullità del titolo esecutivo con il quale vengono richiesti al costi Pt_1 processuali non riferibili allo stesso né direttamente, né in base ad un vincolo di solidarietà processuale determinato da concorso/connessione; b) che l'importo richiesto all'opponente è comunque eccessivo, perché include voci di spese (intercettazioni di utenze estranee e relative traduzioni) che non lo riguardano;
ha sul punto precisato che le intercettazioni a suo carico rappresentano meno di un sesto dell'attività investigativa complessiva, pertanto l'ammontare effettivo delle spese a suo carico dovrebbe essere di circa € 1.500,00; ha quindi chiesto al Tribunale di ridurre le spese imputabili al minimo, applicando correttamente il principio di imputabilità; c) la sussistenza del fumus boni iuris e anche del periculum in mora in quanto il lavoratore Pt_1 dipendente, subirebbe un grave pregiudizio dall'esecuzione, intrapresa per l'importo di oltre €
10.000,00, «a fronte di un dovuto di meno di 1.500,00». Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione a contraddire in quanto i motivi di annullamento dedotti da parte opponente riguardano fasi antecedenti alla formazione e consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore;
gli importi e le indicazioni contenute nella cartella esattoriale riportano fedelmente i dati forniti dall'Ente impositore con il ruolo. Ha dedotto che l' CP_5
riceve il ruolo e non ha titolo o poteri per procedere al preventivo esame di legittimità o
[...] fondatezza del credito iscritto a ruolo, essendo semplicemente tenuto ad avviare le procedure di riscossione notificando la cartella di pagamento, che costituisce estratto del ruolo consegnato, con responsabilità amministrativo-patrimoniale relativamente allo svolgimento delle procedure di riscossione;
ha pertanto domandato di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza negativa della lite, in quanto dipendente da questioni relative all'attività dell'Ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 122/1999.
Il Giudice, con provvedimento del 29.4.2024, ritenuti sussistenti i «gravi motivi – da ravvisarsi essenzialmente nella verosimile fondatezza dell'istanza, richiesti dal legislatore all'art. 615, comma I c.p.c.», ha accolto l'istanza di sospensione con spese al merito.
Il nuovo giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 16.4.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza del 3.11.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
****** Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_2 regolarmente citato in giudizio e non costituito.
Ciò detto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e fondata sulla deduzione secondo cui la Controparte_1 quantificazione delle somme da recuperare rientra nelle competenze attribuite per legge e convenzionalmente all'ente creditore . Controparte_2
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità laddove, nell'ambito dell'opposizione a cartella esattoriale, l'oggetto della domanda di accertamento riguardi il diritto di credito vantato dall'Ente impositore, legittimo contraddittore è l'ente titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio che, nel caso di specie, appartiene al - Tribunale di Firenze. Difatti, Controparte_2
è emittente il ruolo in nome e per conto del Controparte_1
- Tribunale di Firenze. Controparte_2
Tuttavia, anche è legittimata a contraddire atteso Controparte_1 che «nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale concorrente» (così, Cass.
Civ., sent. n. 36656 del 25.11.2021, nonché Cass. Civ., ordinanza n.7716 del 9.3.2022). Pertanto, nel caso di specie, correttamente, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. ha convenuto in giudizio sia il , ente Parte_1 Controparte_2 creditore, sia l , quale agente della riscossione. Controparte_1
Ciò premesso, nella fattispecie de qua, l'opposizione ha ad oggetto l'insussistenza dei presupposti per la riscossione e la conseguente illegittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale opposta. L'opposizione è quindi da ricondurre alla fattispecie dell'art. 615 cod. proc. civ.: si tratta, infatti, di contestazioni attinenti al diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, nella speciale forma della riscossione a mezzo ruolo esattoriale, sub specie di contestazioni attinenti all'esistenza del credito fatto valere. Parte opponente ha infatti dedotto che il titolo azionato è stato emesso in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen., che sancisce il principio della natura strettamente personale dell'obbligazione di pagamento delle spese processuali scaturente dalla sentenza di condanna. Sul punto, occorre premettere che - secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione - “In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto- liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa” (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 31774 del 15.11.2023; Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 31843 del 15.03.2019). Nel caso di specie, giova precisarlo, il non mette in discussione la sussistenza e la Pt_1 portata della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, bensì contesta la concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale, deducendo l'errata quantificazione delle spese stesse e, in particolare, la pertinenza dell'importo richiesto alla condanna inflitta. L'opposizione, in altre parole, investe proprio la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Il motivo di opposizione, alla luce della documentazione versata in atti, è fondato.
L'art. 535 cod. proc. pen., nel testo novellato con L. n. 69/2009, stabilisce, al comma 1, che
“La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali”.
Ebbene, in giurisprudenza si è avuto modo di precisare che, all'esito della modifica legislativa intervenuta nel 2009, all'imputato possono, di regola, addebitarsi esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma). L'obbligazione di pagamento delle spese processuali derivante dalla sentenza di condanna ha carattere strettamente personale. La precedente disciplina, che prevedeva la solidarietà fra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi, è stata infatti abrogata. Ne consegue che ciascun condannato è tenuto a sostenere esclusivamente le spese riferibili alla propria posizione, senza possibilità di imputazione di costi relativi ad altri imputati. Nel caso di specie, emerge che l'opponente è stato condannato, con sentenza in data 19. 4.2021, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso tra il mese di aprile ed il mese di giugno 2018, con condanna al pagamento delle spese processuali (doc.13); il processo vedeva imputati, oltre al e Pt_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Per_1
ciascuno per singoli e separati episodi di spaccio. Non emerge, peraltro, che sia stata
[...] contestata l'ipotesi associativa né una qualsivoglia ipotesi concorsuale.
Nell'ambito delle indagini veniva svolta attività di intercettazione a decorrere dal gennaio 2018; la posizione del emergeva per la prima volta il 14.4.2018, il P.M. autorizzava Pt_1
l'acquisizione dei primi tabulati telefonici intestati al il 16.4.2018 (doc. 5-6) e Pt_1
l'effettiva richiesta di intercettazione è del 18.4.2018 (doc.7), con inizio dell'attività il 20.4.2018; il veniva iscritto nel registro degli indagati il 4.5.2018. Alcun contatto risulta tra il Pt_1
e gli altri imputati ed anzi, nella sentenza di condanna - emessa in esito al giudizio Pt_1 abbreviato richiesto dal e dalla coimputata - si dà testualmente atto della Pt_1 CP_6 circostanza che il ha una posizione del tutto autonoma rispetto a ”. Pt_1 Controparte_6
Premesso ciò, dalla documentazione offerta da parte opponete (doc.ti n. 8, 9, 10, 11 e 12), risultano inseriti nel conteggio dei costi per spese di giustizia voci (quali le intercettazioni di utenze che mai hanno avuto contatti con il ricorrente e la traduzione delle stesse e degli atti in lingua marocchina) che non appaiono essere ascrivibili al e pertanto la cartella esattoriale opposta include Pt_1 spese non riferibili all'odierno opponente, in violazione del principio sancito dall'art. 535 cod. proc. pen..
In via generale, in applicazione della regola idi cui all'art. 2697 cod. civ. è onere dell'ente creditore fornire la prova circa le modalità attraverso le quali è stata effettuata la quantificazione dell'importo indicato nella cartella esattoriale impugnata. Sul punto, e con riferimento specifico al caso di specie, deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cass. n. 31774/2023 cit.).
Nel caso in esame, a fronte delle contestazione sollevate da parte opponente, che ha lamentato come l'importo richiesto a titolo di spese di giustizia corrisponda alle spese dell'intero procedimento
(doc. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ), senza distinzione alcuna in ordine alle singole posizioni di tutti gli altri imputati e , le parti Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Persona_1 convenute non hanno fornito elementi utili a spiegare la quantificazione e la riferibilità delle spese iscritte al ruolo n. 2022/003364 al infatti il è Pt_1 Controparte_2 rimasto contumace e l' si è limitata alla produzione Controparte_1 in giudizio dell'estratto di ruolo (all. n.3) ed a svolgere una mera difesa in rito. Il quadro delineato dall'opponente rende, quindi, prospettabile che la liquidazione delle spese a carico del riguardi anche importi per reati diversi da quelli per i quali l'opponente ha Pt_1 subìto condanna.
Tenuto conto della circostanza che le intercettazioni a carico dell'odierno opponente sono una minima parte dell'attività investigativa svolta (avuto riguardo al numero di utenze intercettate - una
- ed alla durata delle stesse - circa tre mesi - rispetto a quasi un anno di intercettazioni telefoniche ed ambientali) e che lo stesso opponente non ha contestato la debenza del minor importo di € 1.500,00, le spese imputabili/richiedibili al evono essere ridotte ad € 1.500,00, anche Pt_1 alla luce della mancata allegazione da parte dei convenuti di idonea documentazione che consenta di quantificare le ridette spese in misura maggiore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, in ragione del limitato sforzo difensivo e in presenza di istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 11068/2023 R.G., così provvede:
- in accoglimento della domanda di annulla la cartella di pagamento n. Parte_1
04120220003576264000 per la somma di € 10.873,10 e ridetermina l'importo dovuto dal titolo di spese di giustizia in € 1.500,00; Pt_1
- condanna il e l Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di
[...] Parte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge. Firenze, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.