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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6122/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CROCETTA RAFFAELE
RICORRENTE
E
, nata il 15/02/1954 in TORINO DI SANGRO (CH) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to COPPOLA C.F._2
ANNUNZIATA
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
17.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06.10.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 16.02.1974, Controparte_1 revocando il contributo al mantenimento della stessa, pari ad € 100,00 mensili, disposto in sede di separazione.
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile pari ad € 250,00.
3. All'esito dell'udienza del 31.10.2022, il Giudice delegato a funzioni presidenziali confermava le statuizioni adottate in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Esaurita la fase di trattazione, rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione in data 01.07.2024. Disposta la rimessione sul ruolo in considerazione del mutamento d'ufficio del precedente Giudice Istruttore, lette le note scritte con scadenza al 17.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. I ricorrenti poi concordano nell'evidenziare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
3 comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda
4 sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile merita accoglimento in quanto ricorre la componente assistenziale. Ed invero, va evidenziato che in base alla documentazione reddituale in atti il ricorrente aveva un reddito pari nel 2020 ad € 20.317,00; viceversa, la resistente in base all'ISEE depositato in atti aveva nel 2022 un reddito pari ad €
7.435,00 e nel 2023 pari ad € 6.834,60. Il ricorrente è titolare di pensione, avendo lavorato in un'azienda di trasporti, mentre la vive aiutata dai figli e sembra percepire sussidi statali. CP_1
Tenuto conto della durata ultraquarantennale del matrimonio (dal 1974 al 2015, anno in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi), della differenza di risorse tra le parti, dell'età della
5 la quale, superata l'età pensionabile, non ha la possibilità di reperire diversamente redditi CP_1 propri per condurre una vita dignitosa, deve essere riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, quale forma di solidarietà post- coniugale.
Pertanto, dovrà versare a la somma pari ad € 80,00, oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale.
3) SPESE
Tenuto conto della non opposizione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili e della parziale soccombenza in merito all'importo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Visciano (NA) il 16.02.1974, trascritto
[...] presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Visciano (NA) (Atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 1974);
b) determina in € 80,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno divorzile in favore di a carico di , che questi dovrà Controparte_1 Parte_1 versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale;
c) compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Visciano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6122/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CROCETTA RAFFAELE
RICORRENTE
E
, nata il 15/02/1954 in TORINO DI SANGRO (CH) (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to COPPOLA C.F._2
ANNUNZIATA
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
17.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06.10.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 16.02.1974, Controparte_1 revocando il contributo al mantenimento della stessa, pari ad € 100,00 mensili, disposto in sede di separazione.
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile pari ad € 250,00.
3. All'esito dell'udienza del 31.10.2022, il Giudice delegato a funzioni presidenziali confermava le statuizioni adottate in sede di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Esaurita la fase di trattazione, rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione in data 01.07.2024. Disposta la rimessione sul ruolo in considerazione del mutamento d'ufficio del precedente Giudice Istruttore, lette le note scritte con scadenza al 17.03.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. I ricorrenti poi concordano nell'evidenziare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
3 comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda
4 sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile merita accoglimento in quanto ricorre la componente assistenziale. Ed invero, va evidenziato che in base alla documentazione reddituale in atti il ricorrente aveva un reddito pari nel 2020 ad € 20.317,00; viceversa, la resistente in base all'ISEE depositato in atti aveva nel 2022 un reddito pari ad €
7.435,00 e nel 2023 pari ad € 6.834,60. Il ricorrente è titolare di pensione, avendo lavorato in un'azienda di trasporti, mentre la vive aiutata dai figli e sembra percepire sussidi statali. CP_1
Tenuto conto della durata ultraquarantennale del matrimonio (dal 1974 al 2015, anno in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi), della differenza di risorse tra le parti, dell'età della
5 la quale, superata l'età pensionabile, non ha la possibilità di reperire diversamente redditi CP_1 propri per condurre una vita dignitosa, deve essere riconosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, quale forma di solidarietà post- coniugale.
Pertanto, dovrà versare a la somma pari ad € 80,00, oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale.
3) SPESE
Tenuto conto della non opposizione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili e della parziale soccombenza in merito all'importo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Visciano (NA) il 16.02.1974, trascritto
[...] presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Visciano (NA) (Atto n. 10, Parte
II, Serie A, Anno 1974);
b) determina in € 80,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, l'assegno divorzile in favore di a carico di , che questi dovrà Controparte_1 Parte_1 versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o vaglia postale;
c) compensa le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Visciano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6