TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 63-1//2024 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Silvia Bianchi Giudice relatore dott. Ivana Morandin Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in Via della Costituzione 129 Spinea (VE);
[...] presa visione dei documenti allegati;
verificata la regolarità della notifica;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCII;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che la medesima, regolarmente costituita, non ha contestato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, sì che deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi per poter evitare la liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è superiore ad € 30.000,00 (art. 49, comma
5, CCII), e ciò anche solo in considerazione degli ingenti debiti, non contestati, nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione;
constatato che la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni;
osservato che un tanto è desumibile dall'entità del debito nei confronti della ricorrente (oltre € 900.000,00), dagli esiti negativi dei pignoramenti tentati da Agenzia delle Entrate Riscossione e, infine, dall'esito negativo della procedura di concordato preventivo;
ritenuto che
perciò ricorra la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in Via della Controparte_1
Costituzione 129 Spinea (VE); nomina la dott.ssa Silvia Bianchi quale Giudice Delegato per la procedura;
1 nomina il dott. quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della Persona_1 nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 29/10/2025, ad ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
2 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 10/07/2025
Il Presidente
Silvia Bianchi
3
n. 63-1//2024 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Silvia Bianchi Giudice relatore dott. Ivana Morandin Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in Via della Costituzione 129 Spinea (VE);
[...] presa visione dei documenti allegati;
verificata la regolarità della notifica;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCII;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che la medesima, regolarmente costituita, non ha contestato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, sì che deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi per poter evitare la liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è superiore ad € 30.000,00 (art. 49, comma
5, CCII), e ciò anche solo in considerazione degli ingenti debiti, non contestati, nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione;
constatato che la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni;
osservato che un tanto è desumibile dall'entità del debito nei confronti della ricorrente (oltre € 900.000,00), dagli esiti negativi dei pignoramenti tentati da Agenzia delle Entrate Riscossione e, infine, dall'esito negativo della procedura di concordato preventivo;
ritenuto che
perciò ricorra la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in Via della Controparte_1
Costituzione 129 Spinea (VE); nomina la dott.ssa Silvia Bianchi quale Giudice Delegato per la procedura;
1 nomina il dott. quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della Persona_1 nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 29/10/2025, ad ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
2 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 10/07/2025
Il Presidente
Silvia Bianchi
3