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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7226/23 RG iscritta in data 11.10.23, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
TRA
(CF: , rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Felice Iacovino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via Cupe Inferiore n. 29;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marianna Grimaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 24;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.23, premettendo che con decreto depositato in Parte_1 data 16.11.22 erano state omologate le condizioni relative alla separazione consensuale tra i coniugi, concordando le parti l'affido condiviso delle minori, ed , ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita, con previsione del mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitori nei rispettivi tempi di permanenza, oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, chiedeva una modifica delle condizioni di separazione, riconoscendo un assegno di mantenimento per le minori da corrispondersi in suo favore, allegando un peggioramento delle condizioni economiche, legate all'acquisto di un immobile per il quale era stato necessario contrarre un mutuo ipotecario.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che instava per il rigetto della domanda di mantenimento, chiedendo invece una modifica del collocamento delle minori a settimane alterne presso ciascun genitore, come di fatto già concretamente attuato tra le parti.
All'esito dell'audizione delle parti, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c. in data 18.4.24, disponendo l'affido alternato delle minori a settimane alterne a ciascun genitore e rinviando la causa per la decisione.
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente sia infondata e come tale vada rigettata, per le considerazioni che seguono.
Sul punto, si osserva che le sentenze di separazione (o i decreti di omologa) o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, parte ricorrente deduce che la sua situazione reddituale sarebbe peggiorata dopo il decreto di omologa, in quanto, avendo provveduto all'acquisto di un immobile, contraendo un mutuo, non riuscirebbe più a far fronte al mantenimento per le figlie, così chiedendo un contributo per il mantenimento, laddove, con il decreto di omologa delle condizioni nessun contributo era stato previsto tra le parti alla luce della regolamentazione del diritto di visita.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, si osserva una tendenziale equivalenza della situazione economica delle parti. Se non può negarsi certo che la ricorrente ha acquistato un immobile, ove ha fissato la sua residenza, contraendo un mutuo ipotecario a tasso fisso con pagamento di una rata mensile di € 655,00 (si veda contratto di vendita e mutuo) è pur vero che non vi è squilibro economico tra le parti, che possa giustificare un contributo per il mantenimento a carico del resistente, considerando tra l'altro le modalità di frequentazione delle minori.
Ed invero, per come riconosciuto tra le parti nel corso delle rispettive audizioni, i genitori hanno deciso di tenere una settimana ciascuno le minori con sé, così realizzando un affido alternato con pari tempi di permanenza, reso certamente possibile dalla vicinanza delle due abitazioni.
Di fatto, quindi, i tempi di frequentazione sono paritetici.
Quanto alla situazione reddituale, risulta che ella percepisce la somma di € 1300,00 mensili (si veda la CU 2022 prodotta), mentre il resistente, professore di scuole medie, percepisce una retribuzione mensile di € 1500,00, oltre a farsi carico della rata di mutuo a tasso fisso di € 680,00 mensili e far fronte ad una rata di finanziamento di € 210,00 mensili (si veda dichiarazioni dei redditi, contratto di mutuo in atti), restituendo il prestito concessogli dai genitori per l'acquisto della quota di proprietà della casa coniugale della ricorrente, pur senza un piano di rientro preventivato.
Dunque, vi è una tendenziale equivalenza dei tempi di permanenza e della capacità reddituale, di talchè non può essere accolta la domanda di un contribuito per il mantenimento per le figlie. Certo non ignora questo Tribunale che, in caso di affido paritetico, ben è possibile possa essere riconosciuto un assegno perequativo per il mantenimento dei figli per consentire ad entrambi i genitori di rispondere alle attuali esigenze dei minori garantendo loro un tenore di vita analogo nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma nel caso di specie la situazione reddituale è equivalente.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di modifica.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente che di fatto chiede di confermare l'affido paritetico che le parti hanno posto in essere in concreto.
Ad oggi, come già detto in precedenza, le minori trascorrono alternativamente una settimana con un genitore e la settimana successiva l'altra e ciò non ha determinato criticità significative.
Va pertanto accolta la richiesta del resistente e va disposto l'affido in via congiunta delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione a settimane alterne delle minori presso ciascuno genitore, ricordando alle parti collaborare e comunicare nell'interesse delle minori.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, in considerazione della natura del processo e dell'esito della lite, vanno compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda di modifica proposta dalla ricorrente;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e per l'effetto dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione a settimane alterne delle minori presso ciascuno genitore, ricordando alle parti collaborare e comunicare nell'interesse delle minori;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13.1.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi