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Articolo 8 della Legge 10 maggio 1983, n. 195
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Legge 10 maggio 1983, n. 195
Articolo 8 della Legge 10 maggio 1983, n. 195
Versione
20 maggio 1983
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 maggio 1983
Vedi fonte istituzionale
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