Ordinanza presidenziale 7 novembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide GI Saraniti e Massimo Cavaleri, con domicilio fisico eletto preso lo studio dell’avvocato Massimo Cavaleri in Catania, via O. Scammacca n. 23/c;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.06.2025 notificato a mani in data 20 giugno 2025 con il quale si informa che nei confronti della società ricorrente sussisterebbero elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;
- dei verbali di riunione del 7 marzo 2024 e del 16 aprile 2024 dei pareri o, comunque, degli atti relativi del Gruppo Provinciale Interforze, ancorché non conosciuti;
- di ogni eventuale atto di istruttorio e/o di indagine posto a base dell’informativa prefettizia sopra indicata, ancorché non conosciuto; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. OV GI NT AT e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15 settembre 2025 e depositato in data 6 ottobre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente è titolare dell’omonima impresa agricola e nel settore dell’allevamento (dal 2015); su istanza dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la Prefettura di Siracusa ha avviato l’attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio della documentazione antimafia sì da acconsentire alla liquidazione dei premi di domanda unica e di sviluppo rurale spettanti alla ricorrente per avere esercitato negli anni l’attività agricola.
Con nota prot. -OMISSIS- del 9 aprile 2024, la Prefettura resistente ha convocato la ricorrente per disporre l’audizione per il giorno 16 aprile 2024.
Con nota inviata a mezzo pec in data 12 aprile 2024 la ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, ha chiesto un rinvio dell’audizione per impossibilità a presenziare a tale data.
La Prefettura non ha fissato altrimenti l’audizione richiesta e ha fatto pervenire il preavviso di interdittiva.
Il provvedimento impugnato descrive un contesto di permeabilità sulla scorta di seguenti elementi:
a) la ricorrente è sposata con -OMISSIS-, socio accomandatario della -OMISSIS- S.a.s. nei cui confronti nel 2016 è stato adottato un provvedimento interdittivo (prot. -OMISSIS- del 24 maggio 2016) non impugnato; con il medesimo provvedimento è stata altresì interdetta la Allevamento dei NE s.a.s. nella quale il cognato -OMISSIS- era socio accomandante. Inoltre, nel 2019 è stato adottato il provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS- del 10 luglio 2019 nei confronti della -OMISSIS- s.a.s. riferibile all’ulteriore cognato -OMISSIS- la cui legittimità è stata confermata in sede giurisdizionale. Al riguardo, la medesima Prefettura da contezza dell’adozione della misura di prevenzione collaborativa nei confronti della richiamata -OMISSIS- s.a.s. con provvedimento prot. -OMISSIS-del 25 giugno 2024;
b) sussiste un’unicità di imputazione del centro di interessi tra la ricorrente ed il di lei marito (-OMISSIS-) e tra questi ed i fratelli. Tale ultima circostanza sarebbe confermata dall’acquisto nel 2018 di n. 14 titoli pac (dal valore di € 2000) dalla -OMISSIS- s.a.s. in precedenza cessionaria, nel 2016, dei medesimi titoli provenienti dalla -OMISSIS- S.a.s. e da questa acquisiti a titolo originario ex art. 24 Reg. (UE) 1307/2013 nonché dall’acquisto nel 2016 di un lotto di terreno sito in Carlentini unitamente a -OMISSIS-, figlio del cognato -OMISSIS-;
c) il marito della ricorrente risulta essere stato sottoposto insieme ai fratelli a tre procedimenti penali per truffa: n. 8852/1998 definito con condanna al pagamento di una multa di € 1.225 dal Tribunale di Siracusa nel 2001; n. 5763/2007 estinto per prescrizione; n. 10610/2009 estinto per prescrizione;
d) dall’esame dei suddetti procedimenti penali risulta essere stato riprodotto “ il meccanismo frodatorio oggi disvelato dal recentissimo processo NE ” di talché, secondo la Prefettura “ risulta altamente probabile il pericolo che le imprese ad essi riconducibili siano coinvolte nelle medesime dinamiche descritte nel citato processo ”;
e) tale ultimo assunto risulterebbe confermato dall’apprezzamento, secondo “nuova luce” delle “risalenti frequentazioni” di -OMISSIS- con alcuni dei soggetti poi convolti nell’ambito del medesimo procedimento penale.
Il richiamato quadro indiziario secondo la Prefettura avrebbe dimostrato l’appartenenza della famiglia ad un contesto di illegalità condiviso tale per cui “ le decisioni sull’attività di impresa possono essere influenzate, anche indirettamente dalla mafia attraverso il marito ” in ragione della contiguità con gli ambienti criminali dei soggetti legati dal vincolo di parentela (i cognati) e dall’interesse della criminalità nel settore dei pascoli tale da rendere il rischio di infiltrazione concreto ed attuale.
Sulla scorta delle medesime circostanze (legame familiare e rapporto affettivo nonché interesse economico) la Prefettura ha ritenuto di non poter ravvisare quella situazione di agevolazione occasionale posta dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 quale presupposto per l’applicazione della più mite misura della prevenzione collaborativa.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa che, con memoria depositata in data 3 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Con ordinanza 7 novembre 2025, n. 326 sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle parti.
Le parti hanno dato esecuzione alla misura istruttoria.
1.3. La parte ricorrente ha depositato memoria in data 11 dicembre 2025, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, su richiesta degli stessi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione degli artt. 3, 13, 25, 27, 41, 97, 117 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86, 91, 93 e 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della L. n. 241/90. Violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di legalità e certezza del diritto.
Per la parte ricorrente, in sintesi, premessa l’esistenza - secondo quanto evidenziato nel provvedimento impugnato - di un’asserita regia familiare, l’Autorità emanante ha inteso ricavare il verosimile coinvolgimento all’interno delle dinamiche criminali (richiamate nell’atto avversato) nonché il rischio di infiltrazione concreto ed attuale tale da legittimare l’adozione del provvedimento interdittivo ed escludere, al contempo, l’occasionalità dell’agevolazione quale presupposto della più tenue misura della collaborazione preventiva.
Lamenta l’esponente che la Prefettura, sulla scorta del medesimo quadro indiziario, ha invece adottato il provvedimento di prevenzione collaborativa nei confronti della società Agricola -OMISSIS- S.a.s. (riferibile al sig. -OMISSIS-, soggetto nei confronti del quale all’interno del provvedimento interdittivo sono state richiamate le risalenti frequentazioni oggetto di rivalutazione) con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 25 giugno 2024, all’esito di un procedimento di revisione della precedente interdittiva adottata.
In definitiva, lamenta la deducente, la Prefettura ha ritenuto sussistente, sulla scorta del medesimo quadro indiziario, il pericolo concreto ed attuale di infiltrazione in relazione alla vicenda in esame, avendolo invece un anno prima negato sotto il profilo dell’attualità per altra impresa sempre riferibile al contesto familiare asseritamente sottoposto ad un’unica regia tale da condizionarne le scelte e gli indirizzi.
Tale scelta, per l’esponente, è viziata nella misura in cui la Prefettura emanante ha ritenuto di denegare l’adozione, nel caso in esame, della più tenue misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011 sul presupposto dell’intensità dei legami familiari e dei rapporti e di interesse economico e tra questi la comproprietà tra la legale rappresentate ed il figlio di -OMISSIS- e della legale rappresentante della società Agricola -OMISSIS- S.a.s. della cui esistenza dà espressamente atto il provvedimento impugnato.
Per la parte ricorrente manca, quindi, la valutazione complessiva ed unitaria del quadro indiziario che pur in un contesto acclarato di elementi indiziari risalenti a circa venti anni fa, ha comportato, in un asserita regia familiare unica, l’adozione del provvedimento di prevenzione collaborativa nel 2024 nei confronti della società Agricola -OMISSIS- S.a.s. e del provvedimento interdittivo impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, e ciò pur mancando di elementi ulteriori, precedenti, coevi e sopravvenuti in grado di rendere attuale il quadro indiziario nei soli confronti della parte ricorrente a discapito, cioè, delle valutazioni espresse in riferimento ad altra impresa pur riconducibile al medesimo nucleo familiare ed in presenza dei medesimi elementi indiziari.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Occorre premettere che, come del resto riconosce la stessa parte ricorrente, la società Agricola -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- e C. è stata in passato destinataria di provvedimento interdittivo (prot. n. 40459 del 10 luglio 2019) ritenuto esente dai vizi denunciati in prime (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 luglio 2021, n. 2484) e in seconde cure (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 28 aprile 2022, n. 524).
La misura di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 più di recente (prot. n. 00-OMISSIS-del 25 giugno 2024) adottata nei confronti della predetta compagine costituisce l’esito della richiesta di aggiornamento dalla stessa avanzata con nota prot. -OMISSIS-del 30 novembre 2022 e rappresenta, dunque, una “evoluzione” rispetto alla situazione precedente.
Si vuol con ciò evidenziare che il quadro complessivo di riferimento ha condotto l’Autorità prefettizia ad adottare la medesima misura (provvedimento interdittivo) a carico di entrambi i soggetti che qui vengono in rilievo - società Agricola -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- e C. e ditta individuale -OMISSIS- – e che solo in sede di aggiornamento della misura interdittiva per la prima compagine è stata adottata la più mite misura della prevenzione collaborativa, peraltro nella forma aggravata ex art. 94- bis , comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1.1.2. Fermo quanto sopra, il lamentato vizio di contraddittorietà si rivela privo di base atteso che presupposto per la configurabilità del vizio in questione è la sussistenza, tra più atti successivi di un medesimo procedimento, di un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione; non sussiste invece tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all'esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l'uno dall'altro (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9240), come nel caso in esame.
1.1.3. Va inoltre osservato che non emerge affatto una identità di situazioni, anche in ragione della fisiologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute in materia dall'Autorità prefettizia, in ordine alle quali, pur in presenza di elementi di analogia, risulta ordinariamente esclusa l'identità dei casi, così che il richiamo ad una decisione di segno diverso assunta in altro procedimento non è idoneo di per sé a tradursi, come tertium comparationis , in un vizio di legittimità della determinazione negativa (quanto alla mancata adozione, nel caso in esame, di una misura di prevenzione collaborativa in luogo della informazione interdittiva avversata).
1.1.4. Infine, anche il contestato difetto di motivazione e gli ulteriori vizi lamentati dalla parte ricorrente si rivelano insussistenti.
Occorre osservare, preliminarmente, che il provvedimento avversato ha escluso espressamente la sussistenza di una agevolazione occasionale (presupposto per l’applicazione della invocata misura più mite), stante l’intensità dei legami familiari e dei rapporti affettivi e di interesse economico (cfr. pag. 9 del provvedimento impugnato).
Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge, infatti, come il pericolo di infiltrazione mafiosa presente nel caso in esame sia di tipo “strutturale”, in quanto basato su consolidate e articolate relazioni interne del nucleo familiare di appartenenza, sull’esistenza di notevoli cointeressenze economiche derivanti da affari nonché da partecipazioni in imprese di famiglia nonché sulla contiguità con ambienti criminali dei soggetti legati da vincoli di convivenza e di affinità con la titolare della ditta interessata, e non, dunque, su elementi di tipo occasionale, quali sono richiesti per l'applicazione dell'istituto invocato.
Difetta, in altri termini, l’“ agevolazione occasionale ” - elemento sul quale si fondano le misure amministrative di prevenzione collaborativa - che è riscontrabile in presenza di una “ sporadicità del fattore critico coinvolgente ” l’interessato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2025, n. 2654), ciò che il provvedimento avversato, alla luce del corredo motivazionale sopra sinteticamente richiamato, ha escluso.
La situazione di esposizione a pericolo di infiltrazione mafiosa, nel caso in esame, non appare né discontinua né circoscritta ad un singolo episodio o ad un contatto estemporaneo, ma piuttosto assume i caratteri della sistematicità e stabilità - tenuto conto della pregnanza e ampiezza del quadro indiziario rappresentato dall’Autorità prefettizia - e quindi non è suscettibile di essere prevenuta, affrontata e debellata con le misure di cui la parte ricorrente ha chiesto l'applicazione.
2. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione degli artt. 3, 13, 25, 27, 41, 97, 117 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86, 91, 93 e 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della L. n. 241/90. Violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di legalità e certezza del diritto.
Per l’esponente, in sintesi, il chiarimento di due circostanze si impone in via preliminare: all’interno dei procedimenti penali, risalenti, richiamati nell’atto avversato non risulta alcun coinvolgimento di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata; all’interno del processo NE nessuno dei tre fratelli -OMISSIS- è stato coinvolto, citato o lambito dalle indagini e dalle testimonianze rese a vario titolo all’interno di tale processo.
Premesso quanto sopra, il provvedimento, lamenta l’esponente, afferma che il meccanismo frodatorio ordito nell’ambito del procedimento penale n.r. 5763/2007 (estinto per prescrizione) non è dissimile “ al meccanismo frodatorio oggi disvelato dal recentissimo processo NE ” e che, quindi, “ risulta altamente probabile il pericolo che le imprese ad essi riconducibili siano coinvolte nelle medesime dinamiche descritte nel citato processo ”.
All’interno del provvedimento, osserva la parte ricorrente, manca qualsivoglia rappresentazione del pericolo di infiltrazione mafiosa ed anzi è rappresentato che si discuta, in riferimento ai tre fratelli, di un mero contesto di illegalità volto ad ottenere dei benefici indebiti; si discute di una truffa non accertata commessa oltre venti anni fa e, quindi, il contesto criminale rispetto al quale è stato espresso il giudizio prognostico contestato si riferisce alla commissione di delitti contro il patrimonio (risalenti) in danno dell’Unione europea e dell’organismo pagatore GE.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 178/2021) e aver evidenziato la portata indiziaria del reato spia di cui all’art. 640- bis cod. pen., la parte ricorrente ha osservato che tutte le contestazioni riportate si muovono un contesto estraneo alla criminalità organizzata e non emergono elementi in grado di far desumere l’asserita vicinanza rispetto al contesto criminale descritto all’interno del processo NE.
Ed infatti, aggiunge l’esponente, non sono state rinvenute condotte criminose, incontri e/o conoscenze con esponenti della criminalità organizzata finalizzati ad agevolare l’associazione e/o cointeressenze economiche o compiacenze di qualsivoglia tipologia.
Inoltre, per l’esponente, il -OMISSIS- di cui si discute non è il marito della ricorrente, bensì -OMISSIS- al quale è riferibile, secondo quanto esposto, la società Agricola -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- e C. (sottoposta nel 2024 alla più tenue misura della prevenzione collaborativa); il provvedimento impugnato, lamenta la deducente, rifugge da una rigorosa critica del materiale indiziario complessivamente raccolto rappresentandone, invece, a livello motivazione un automatismo. Ed infatti, non risulta alcun effettivo elemento, tantomeno concreto, dal quale desumere che l’azienda possa essere stata ausilio, anche indiretto, delle attività dei gruppi criminali, difettando quindi in radice la sussistenza del requisito della “cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette”.
Per la ricorrente, inoltre, anche dinanzi a un provvedimento giurisdizionale concernente un delitto-spia, il provvedimento interdittivo non cessa di possedere natura discrezionale e l’autonomo apprezzamento prefettizio della situazione concreta - non essendo appunto consentito istituire automatismi - rimane sindacabile secondo le regole generali, occorrendo pur sempre verificare anche qui che il pericolo d’infiltrazione mafiosa soddisfi lo schema del “più probabile che non”; la Prefettura resistente, invece, nel caso in esame, nel tentativo di configurare elementi di rilievo ai fini della prevenzione amministrativa antimafia, si è limitata a ribadire più volte l’assonanza del meccanismo frodatorio rispetto a quello riscontrato all’interno del processo NE, senza nulla aggiungere.
Secondo la parte ricorrente, l’inesistente quadro indiziario non risulta colmato sotto il profilo dell’oggettività e della concretezza dal richiamo a frequentazioni risalenti tra -OMISSIS- (cognato della deducente) ed i soggetti poi convolti all’interno del processo NE: per l’esponente, dette frequentazioni (non meglio circostanziate) non hanno mai dato vita ad episodi di cointeressenza o criminosi concreti e determinati, con la conseguenza che le risalenti frequentazioni, per come descritte ed intervenute, non possono per ciò solo fondare un giudizio prognostico di permeabilità.
Per la parte ricorrente, inoltre, il principio di tassatività, nel caso in esame, è stato ripetutamente disatteso; la Prefettura ha tentato di piegare le riferite vicende penali nell’ambito del processo NE (in cui la ricorrente, il marito ed i cognati risultano estranei) alla necessità di motivare il provvedimento interdittivo chiaramente privo di elementi autonomi.
Lamenta la parte ricorrente che la Prefettura è andata addirittura ben oltre il limite, già di per sé estremo, dell’indeterminatezza dei presupposti normativi che legittimano l’emissione dell’informazione antimafia, in violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, con riferimento al diritto di proprietà, e, per il tramite di tale parametro interposto, in violazione degli artt. 3 e 117 Cost. per la mancanza di una adeguata base normativa atta ad evitare provvedimenti arbitrari e discriminatori.
Nella fattispecie in esame, infatti, difetta una condanna definitiva ed anche gli elementi concreti da quali far desumere un perdurante - e comunque mai esistito - condizionamento nelle scelte da parte della criminalità organizzata; peraltro, non è emerso, nel tempo, alcun condizionamento, nelle decisioni cruciali per la vita della società, ad opera di esponenti della criminalità organizzata locale.
In conclusione, il provvedimento prefettizio in questione, per l’esponente, non individua (né potrebbe) condotte o specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di possibili connessioni o collegamenti dell’impresa ricorrente con le associazioni criminali allo scopo di arrecare un vantaggio a queste ultime; infine, difetta l’indicazione concreta del vantaggio a favore della mafia, nonché di quest’ultima a favore della ricorrente.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Occorre premettere che la giurisprudenza, nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell’ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle “cointeressenze”, alle “vicende anomale dell’impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” ecc..
Trattasi, evidentemente, di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all’affinamento delle tecniche investigative destinate a sottrarlo al cono d’ombra nel quale abitualmente si muove e sviluppa, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di assumere non è definibile una tantum , al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di una analisi completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all’esito delle indagini e delle verifiche prefettizie.
Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono gli oggettivi dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch’esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può ( recte , deve) essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti.
Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori , in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall’istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di natura discrezionale, tenuto conto che l’effetto diretto e principale dell’informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l’impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa).
Ciò non implica l’attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall’apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7110).
La giurisprudenza ha altresì precisato che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa, tant’è che gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2025, n. 6041).
2.1.2. Ciò premesso in termini generali, il provvedimento impugnato, in particolare:
a) ha posto in evidenza che la ricorrente, esente da precedenti penali, è sposata con -OMISSIS-, socio accomandante della società -OMISSIS- S.a.s., nei cui confronti la Prefettura ha adottato nel 2016 un provvedimento interdittivo, non impugnato;
b) ha poi ricostruito il contesto familiare: il marito convivente della ricorrente è il fratello di -OMISSIS- - socio accomandante della società Allevamento dei NE S.a.s. (anch’essa interdetta) e di -OMISSIS-, ex marito di -OMISSIS-, socio accomandataria della società Agricola -OMISSIS- S.a.s., interdetta nel 2019 e poi, nel 2024, sottoposta alla misura della prevenzione collaborativa;
c) ha quindi evocato le vicende penali riguardanti il marito convivente della deducente, in uno alla sottoposizione dello stesso, insieme ai fratelli, a diversi procedimenti (con successiva precisazione della irrilevanza dell’esito - in relazione ad alcuni degli stessi procedimenti - della prescrizione), nonché i rapporti di frequentazione, non occasionali, con soggetti controindicati e le cointeressenze economiche con esponenti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso;
d) dunque ha evidenziato che i citati provvedimenti interdittivi - adottati nei confronti di società riconducibili ai componenti della famiglia -OMISSIS- - descrivono un modus operandi comune, con l’intestazione delle imprese a soggetti, possibilmente incensurati, legati comunque da vincoli di parentela ai capi famiglia, soggetti tutti che si muovono organicamente sotto la guida dei capi famiglia, confermando in tal modo che tutte le attività sono, nella realtà, imputabili ad un unico centro di interessi, e che ogni azione posta in essere dagli appartenenti alla famiglia è programmata e coordinata da un’unica “regia familiare”;
e) è stata altresì richiamata la vicenda dei passaggi dei titoli, utili a percepire i contributi tra le diverse aziende riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, ed in particolare il passaggio di 33 titoli GE da -OMISSIS- S.a.s. a Società Agricola -OMISSIS- S.a.s. e da quest’ultima (segnatamente 14 dei 33 titoli) alla ditta individuale -OMISSIS-;
f) fra gli altri elementi, il provvedimento avversato ha richiamato le circostanze all’epoca contestate ai fratelli AN e -OMISSIS- in ordine ad una presunta - non definitivamente accertata - frode comunitaria, ordita attestando falsamente “ la titolarità, ovvero l'esistenza di contratti di affitto in ordine a fondi rustici in realtà di proprietà altrui, ovvero mai concessi a suo favore in locazione, inducendo così in errore l'ente erogante ”, percependo, così, i contributi erogati dall'GE (con il rilievo della riproduzione del meccanismo frodatorio disvelato dal processo NE).
2.1.3. Isolare le vicende penali ed invocare, rispetto alle stesse, la mancanza di esito condannatorio - come nell’impostazione censoria articolata dalla parte ricorrente - si rivela inidoneo allo scopo, non solo perché denota un approccio atomistico, fallace per le ragioni sopra dette, ma soprattutto perché, come già detto, le condotte poste a base dell'adozione di un'interdittiva possono perfino essere già stato oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o di assoluzione, atteso che l'impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude affatto all'Autorità preposta all'ordine pubblico la valutazione dei medesimi fatti sul differente piano della prevenzione e della difesa sociale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2025, n. 7228).
Ed anzi, proprio la conclusione del processo penale in forza della prescrizione consente “ di tener conto della valenza sintomatica delle prospettazioni accusatorie formulate dalla pubblica accusa nel procedimento penale e soprattutto dell’evidente cointeressenza di interessi tra fratelli ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 28 aprile 2022, n. 524).
Occorre aggiungere, poi, che il fatto che la fattispecie ex art. 640- bis cod. pen, come statuito, dalla giurisprudenza costituzionale, non possa costituire, di per sé, indice di appartenenza ad un’organizzazione criminale, non comporta che debba essere esclusa in termini assoluti la sua rilevanza in un complessivo quadro di elementi ritenuti indicativi del pericolo di condizionamento mafioso; la giurisprudenza costituzionale, invero, ha evidenziato come rimanga inalterato il rilievo che i reati di cui all’art. 640- bis e 640, comma 2, n. 1, cod. pen. possiedono sul piano della prevenzione antimafia, costituendo elementi da cui il Prefetto, sulla base di una valutazione discrezionale legata alla specifica situazione oggetto di analisi, può desumere unitamente ad altri indici il tentativo di infiltrazione mafiosa idoneo a consentire l’adozione di una informazione antimafia interdittiva (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 8 novembre 2024, n. 3702; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 29 agosto 2022, n. 601), come avvenuto nel caso in esame.
2.1.4. In ordine alla contiguità con ambienti criminali dei soggetti legati da vincoli di convivenza e affinità con la parte ricorrente, il provvedimento avversato ha richiamato un significativo numero di contatti o frequentazioni dei -OMISSIS- (per la parte ricorrente si tratta di GI, cognato della deducente) con soggetti posti al vertice o comunque appartenenti a clan criminali.
Orbene, per costante giurisprudenza, detti contatti o rapporti di frequentazione possono essere ritenuti rilevanti dall’Amministrazione quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità, e possono far presumere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi.
La circostanza che i contatti o le frequentazioni siano risalenti, non è sufficiente a ridurli a segni privi di valore, in assenza di comportamenti di vita che segnino una evidente discontinuità con il passato (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 28 aprile 2022, n. 524).
2.1.5. Il provvedimento avversato, inoltre, ha valorizzato l’esistenza di una “regia familiare”, palesando l’esistenza di un compendio indiziario ricco e pregnante sul punto.
Orbene, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza anche in relazione a soggetti esterni collegati con gli stessi familiari. Invero, premessa la natura cautelare e preventiva del provvedimento di interdittiva antimafia, proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso, è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2025, n. 5953).
2.1.6. Va aggiunto, conclusivamente, che la fattispecie di pericolo presa in esame dal Legislatore in subiecta materia è finalizzata a prevenire un evento che, per la stessa scelta normativa, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale.
Va osservato, altresì, che dal momento che l'interdittiva è tipica misura di prevenzione, non è, poi, necessario che il provvedimento interdittivo spieghi le modalità in cui le frequentazioni di soggetti controindicati abbiano influito sulla gestione della società; invero, l'adozione dell'interdittiva non richiede che, a seguito delle frequentazioni, si sia già manifestata una concreta alterazione della normale condotta imprenditoriale, in quanto gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus , assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l'insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento.
Tali enunciazioni portano a concludere che l'esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa non presuppone necessariamente stabili relazioni economiche con i malavitosi, essendo sufficienti anche mere frequentazioni, situazioni di convivenza e/o di condivisione di interessi; le stesse forme di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata possono prescindere da ipotesi di dipendenza economica e trovare copertura in assetti gestionali d'impresa apparentemente ineccepibili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6208).
3. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91, 92 e 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Sviamento .
Per l’esponente, in sintesi, nel caso in esame l’impugnato provvedimento prefettizio si caratterizza per la carenza di una reale e concreta motivazione, limitandosi a riportare motivazioni tratte da pronunce giurisprudenziali nelle quali si insiste sul carattere cautelare della misura preventiva, che prescinde dall’accertamento probatorio della sede penale.
Aggiunge la deducente che il criterio di elaborazione giurisprudenziale del “più probabile che non” è adoperato per giustificare apoditticamente un provvedimento interdittivo fondato su una lettura strumentale di circostanze non univoche e contraddittorie oltre che risalenti, per quanto esposto e riconosciuto dalla stessa Autorità prefettizia.
Inoltre, lamenta la parte ricorrente, la pseudo valutazione della Prefettura è carente anche sulla ritenuta attualità del pericolo ed in ogni caso sulla non occasionalità della presunta agevolazione; infatti, dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria citati emerge l’assenza di un collegamento con la criminalità organizzata, tantomeno stabile. Emerge, altresì, che i fatti sui quali si fonda l’asserito ed indimostrato, neppure a livello indiziario, collegamento con ambienti organizzati risale a circa 20 anni fa e tautologicamente la Prefettura ha ritenuto di porre in “nuova luce” i detti profili ancorché in assenza di elementi atti ad attualizzarli.
Per l’esponente, il compendio indiziario risale ai primi anni 2000 e rispetto a questo, per come dedotto, non sussiste alcun elemento concreto in grado di decifrare un condizionamento che possa propalarsi nel futuro sino ad oggi e tale da rendere, secondo la logica del “più probabile che non” razionalmente sussistente il verificarsi dell’evento pericoloso (condizionamento anche solo potenziale).
Il giudizio, lamenta la deducente, è quindi carente stante l’omessa motivazione anche sulla sussistenza dell’attualità del pericolo nei termini delineati dovendosi ritenere, del tutto errata in punto di fatto la considerazione secondo cui si discuta legati ad ambienti criminali.
In presenza di un tale quadro indiziario episodico ed occasionale, evidenzia la parte ricorrente, la Prefettura, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto disporre una delle misure di cui all’art. 94-bis D.lgs. n.159/2011 come del resto disposto nei confronti della -OMISSIS- s.a.s.
In particolare, per l’esponente, l’applicabilità della nuova misura postula la sussistenza di concrete possibilità per l’impresa di riallinearsi nell’ambito di un contesto imprenditoriale lecito, avulso da condizionamenti delle criminalità organizzata di stampo mafioso e nel caso di specie, in ragione delle plurime statuizioni di assoluzione intervenute ed in assenza di elementi concreti ulteriori e/o residuati dagli accertamenti ivi intervenuti, tale misura costituirebbe l’unico strumento possibile da parte applicare alla ricorrente nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In conclusione, per l’esponente, i provvedimenti impugnati integrano, altresì, gli estremi dello sviamento di potere, avendo l’Amministrazione esercitato il proprio potere al di fuori della causa tipica, così come individuata dalla norma attributiva del potere stesso; inoltre, il provvedimento prefettizio palesa un intento punitivo perseguito dall’Amministrazione che, nonostante la carenza dei presupposti normativamente richiesti e chiariti dalla giurisprudenza, ha comunque interdetto la ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. In via preliminare, occorre osservare che per costante giurisprudenza, l’impianto motivazionale dell'informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa, posto a base dell'informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “più probabile che non”, il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell'adottato provvedimento amministrativo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2026, n. 132).
Inoltre, la valutazione che l’Autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività di impresa deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi e, a sua volta, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall’Autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese; infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2025, n. 5079).
Orbene, il corredo motivazionale del provvedimento avversato si sottrae (al pari della previa attività istruttoria svolta) alle censure articolate, palesando un quadro indiziario che offre, in modo organico e coerente, un complesso di circostanze, elementi e fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, sui quali, alla luce regola causale del “ più probabile che non ”, si fonda il giudizio probabilistico di pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della ditta individuale in questione (si richiama e si ribadisce, all’uopo, quanto evidenziato ai superiori punti 2.1. e ss. in Diritto).
3.1.2. Premesso quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il giudizio di attualità del pericolo è stato ampiamente valorizzato nel provvedimento impugnato.
In primo luogo, occorre osservare che la sede legale della ditta individuale in questione, anche nel momento di adozione del provvedimento avversato, è la medesima della -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS-e C., di cui è socio accomandante il marito convivente della ricorrente; detta compagine societaria è stata destinataria di provvedimento interdittivo (prot. n. 15041 del 24 maggio 2016), non impugnato. Orbene, va evidenziato che i seguenti elementi:
- la perdurante comunanza di sede legale (ditta individuale -OMISSIS- e -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS-e C.);
- la circostanza che il provvedimento interdittivo adottato nei confronti della detta compagine -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS-e C. non è stato impugnato e che, nonostante il decorso del termine di validità, lo stesso provvedimento non subisce un automatico effetto di perdita di efficacia (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 gennaio 2026, n. 97 ed ivi precedenti giurisprudenziali);
- lo stretto legame familiare fra i soggetti interessati (in particolare, marito convivente e deducente medesima; va peraltro evidenziato che il provvedimento avversato ha richiamato i numerosi elementi di controindicazione antimafia anche degli altri familiari, ed in particolare dei cognati - fratelli del marito - della deducente, e ha valorizzato i profili che supportano il ragionevole convincimento della soggezione della ditta individuale in questione ad una “regia familiare”),
palesano una valutazione attualizzata del pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della ditta individuale in questione.
A ciò deve aggiungersi che nonostante l’evoluzione favorevole per Agricola -OMISSIS- S.a.s. di -OMISSIS- e C. - altra compagine riferibile al contesto familiare dei -OMISSIS- - destinataria nel 2019 di provvedimento interdittivo e, nel 2024, destinataria della misura della prevenzione collaborativa -, la stessa non può ancora, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, ritenersi del tutto immune da pregiudizi in materia (non essendo stata adottata, per l’appunto, una misura liberatoria).
Quanto al giudizio di attualità deve ancora evidenziarsi che il provvedimento avversato ha posto in rilievo che il marito della deducente figurava come dipendente della società dal 2017 al 2024 (quindi nel tempo più recente).
E comunque, in via radicale, la giurisprudenza ha condivisibilmente osservato che “ Il mero trascorrere del tempo non elimina la validità indiziante dei fatti ritenuti accertati. È assolutamente indispensabile registrare condotte e comportamenti che segnino una sostanziale soluzione di continuità con le precedenti condotte. In assenza di fatti nuovi quelli precedenti diventano “antichi” ma non vengono rimossi o cancellati e mantengono la capacità di dimostrare una preoccupante attualità…” (C.G.A., Sez. giurisd., 17 febbraio 2020, n. 128) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 1 aprile 2025, n. 719).
3.1.3. Si rivela infondata anche la contestazione circa la mancata applicazione, nel caso in esame, in luogo della più grave misura interdittiva, dello strumento meno invasivo della prevenzione collaborativa, potendosi sul punto richiamare, e ribadire, quanto già evidenziato supra , ai punti 1.1. e ss. in Diritto.
3.1.4. Infine, le residue contestazioni articolate dalla parte ricorrente (incentrate sullo sviamento di potere e sull’intento punitivo perseguito) si rivelano infondate, risultando gli atti asseritamente viziati comunque posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e, altresì, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2025, n. 5585).
4. In conclusione, attesa l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, spese che si liquidano in Euro 2.000,00 (€ duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone fisiche e giuridiche menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG AN ON, Presidente
OV GI NT AT, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI NT AT | AG AN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.