Articolo 2175 del Codice civile
Articolo 2140Articolo 2176
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19 aprile 1942
Art. 2175.

(Perimento del bestiame).

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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