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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 400/2023 R.G. promossa da:
, assistita e difesa dagli Avv.ti Roberto Venturini e Parte_1
Caterina Roberti;
RICORRENTE
contro
: assistita e difesa dall'Avv. Annalisa Benedetti;
CP_1
RESISTENTE
contro
: assistita e difesa dall'Avv. Annalisa Benedetti;
Controparte_2
RESISTENTE
e
contro
:
, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Girardi;
CP_3
TERZA CHIAMATA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 20
- 35.073,61 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/01/2015 al
30/04/2019, rivendicando il superiore inquadramento al livello AD2 in luogo del livello AE4 (Ccnl Legno, aziende industriali); euro 14.854,57 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'01/05/2019 al
09/06/2022, rivendicando l'inquadramento al 1°livello in luogo dei livelli
4° e 3° (Ccnl Terziario);
- euro 102.474,50 a titolo di risarcimento del danno conseguente a condotte mobbizzanti, di cui 27.000,00 euro per “offesa allo status professionale” e
“danno da perdita di chance”; euro 75.474,50 per il danno di natura psichica (18%); ed euro 1.635,85 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, previo riconoscimento della giusta causa delle dimissioni rassegnate il 10.06.2022.
La ricorrente affermava di aver lavorato alle dipendenze delle due società resistenti dall'11.10.2012 al 10.06.2022 con mansioni di impiegata amministrativa: presso dal 11.10.2012 al 30.04.2019 e presso dal CP_1 Controparte_2
01.05.2019 al 10.06.2022.
La ricorrente, durante il periodo lavorativo presso dichiarava di gestire in CP_1
autonomia i clienti del centro-sud Italia e delle isole. In particolare, la Parte_1
con riguardo alla propria area geografica di competenza, si occupava della tenuta e controllo della prima nota cassa provvedendo alla registrazione di tutti i movimenti contabili in dare ed avere, della gestione delle ricevuta bancarie in scadenza a fine mese e corrispondente controllo degli eventuali insoluti, della gestione dello “scadenziario” con i rappresentanti (la ricorrente aggiornava con cadenza mensile e, nei casi più complessi, anche settimanali, i rappresentanti dello pagina 2 di 20 status dei pagamenti dei clienti, affinché anche costoro al momento delle visite ai clienti potessero eventualmente sollecitare i pagamenti e/o addirittura incassare eventuali acconti, fatture insolute) e prendeva contatti con il legale della società per l'avvio delle procedure di recupero crediti.
Nel gennaio 2014 veniva costituita la società Vendite On line che si occupava della vendita via web di prodotti e di altre aziende. La ricorrente CP_1
dichiarava di aver svolto in contemporanea mansioni sia per che per CP_1
in cui ricopriva il ruolo di responsabile dell'intera gestione Controparte_2
amministrativa e contabile, fino a settembre 2016, data in cui iniziava ad occuparsi esclusivamente dell'attività presso (con formale CP_2 CP_2
assunzione in data 01.05.2019).
La ricorrente dichiarava di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data
09.06.2022 a seguito di una lunga serie di comportamenti a carattere persecutorio aventi l'obbiettivo di emarginarla ed escluderla dal gruppo di lavoro. Nello specifico la lamentava di essere stata l'unica destinataria della Cassa Parte_1
Integrazione Covid, di aver subito ferie forzate e, al suo rientro, di essere stata demansionata poiché incapace ed inadeguata nello svolgimento delle mansioni amministrative.
Le società resistenti si costituivano in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 19.10.2023 chiamando in causa e chiedendo il CP_3
rigetto del ricorso perché infondato. Secondo le resistenti la durante il Parte_1
periodo di lavoro presso svolgeva la mansione di impiegata d'ordine, CP_1
attività che veniva svolta entro i margini operativi dettati dalla responsabile di reparto;
presso invece, la ricorrente svolgeva la mera Controparte_2
attività di registrazione contabile senza ricoprire alcun ruolo direttivo o di coordinamento.
pagina 3 di 20 La resistente dichiarava che nel 2021 registrava una grave crisi Controparte_2
finanziaria che rendeva necessaria una riorganizzazione interna con conseguente esternalizzazione dell'attività contabile, motivo per il quale la ricorrente fruiva della cassa integrazione.
chiamata in causa dalla resistente per essere manlevata rispetto alla CP_3
domanda risarcitoria, si costituiva eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa poiché non vi rientrava no le obbligazioni di natura contrattuale relative al rapporto di lavoro né eventuali risarcimenti per danni per omesso versamento di debenze retributive o per danno da demansionamento nella componente di danno professionale e/o patrimoniale inerente alle vicende contrattuali del rapporto e non rientrante nell'ambito di copertura dei danni indennizzabili da . Inoltre, secondo la copertura assicurativa CP_4 CP_3
non operava a causa del non regolare versamento contributivo da parte delle società nei confronti di Inps e CP_4
***
1. La ricorrente sostiene di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento e ne chiede il riconoscimento economico a partire da gennaio dell'anno 2015.
È necessario distinguere due periodi lavorativi che fanno capo a contratti collettivi nazionali diversi.
Con riferimento alle mansioni svolte presso (01.01.2015 – CP_1
30.04.2019), la è stata inquadrata al livello AE4 CCNL Legno – Parte_1
Arredamento che comprende: “gli impiegati d'ordine che sono in possesso delle competenze per svolgere mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono appropriate capacità ed abilità tecnico-pratiche acquisite mediante idoneo percorso formativo od adeguato tirocinio pratico”. La ricorrente rivendica il livello contrattuale AD2 che comprende:
pagina 4 di 20 “gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi, commerciali, tecnici, che svolgono attività di coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”.
Nel suddetto periodo e fino al 30.08.2016, la ricorrente si è occupata promiscuamente dell'attività di e di Da settembre era CP_1 Controparte_2
impiegata esclusivamente per Vendite On Line anche se formalmente alle dipendenze della CP_1
1.1. Relativamente al periodo di attività promiscua per le due società, dall'istruttoria emerge che la ricorrente non godeva di specifica autonomia nello svolgimento delle mansioni riferibili alla che erano coordinate e dirette dalla CP_1
responsabile dell'amministrazione, Testimone_1
Secondo quanto riferito dal teste all'udienza del 04.02.2025, Testimone_2
“L'attività della ricorrente essenzialmente consisteva nella registrazione e controllo delle partite relative ai clienti. Non so se si occupasse della fatturazione. Si interfacciava con gli agenti per informarli sulle situazioni di pagamento. Il suo referente gerarchico era la Sig.ra Ogni Tes_1
mese la ricorrente verificava la situazione degli insoluti e ne dava comunicazione all'agente. Non so se la ricorrente svolgesse anche un servizio di cassa. In presenza di insoluti le azioni da intraprendere nei confronti dei clienti morosi erano oggetto di un confronto tra la ricorrente e la
e la proprietà. Il recupero crediti lo curava l'avv. Garulli che si rapportava Tes_1
fondamentalmente con la e acquisiva informazioni e documenti dalla ricorrente o dalla Tes_1
collega”.
La teste ha sostituito la ricorrente quando lei ha iniziato ad Testimone_3
occuparsi solo di Vendite on Line. All'udienza del 25.10.2024, ha riferito che “la
pagina 5 di 20 ricorrente registrava gli incassi degli autotrasportatori;
mensilmente elaborava un prospetto con
l'indicazione dei clienti morosi con riferimento all'area Centro-Sud; su questa base la responsabile amministrativa ci dava indicazioni su come comportarci con tali clienti. La ricorrente contattava la banca per la consegna degli incassi;
interagiva con gli agenti per dare informazioni circa la situazione dei clienti, la parte commerciale di tali rapporti era tenuta dai colleghi del commerciale. La responsabile amministrativa, ci aveva dato Testimone_1
indicazioni sul limite massimo di affidamento concedibile ai clienti, superato il quale dovevamo rivolgerci a lei per capire se bloccare o meno le forniture al cliente. Per la ricorrente non si CP_1
occupava dei fornitori. Io e la ricorrente ci occupavamo delle stesse mansioni e quando lei ha iniziato ad occuparsi solo di Vendite Online io ho assorbito anche le sue mansioni. Il settore clienti era presidiato, oltre che da me e dalla ricorrente, da mentre il settore Persona_1
fornitori da un'altra collega, sempre sotto la responsabilità della sig.ra Noi ci occupavamo Tes_1
degli aspetti contabili mentre i profili decisionali facevano capo ai responsabili che erano la Tes_1
un tale per gli acquisti. La era la responsabile amministrativa per tutti gli Tes_2 Tes_1
aspetti contabili. Noi ci occupavamo principalmente della registrazione delle operazioni economiche mentre tutto ciò che stava a monte faceva capo ai responsabili”; “i rapporti con l'avv.
Garulli erano gestiti operativamente da me o dalla ricorrente ma sempre su indicazione della per quanto concerne il contenuto delle comunicazioni. L'avv. Garulli riferiva alla ed Tes_1 Tes_1
era lei a decidere se andare avanti o meno con un cliente”.
La teste , che svolgeva le stesse mansioni della ricorrente, con Persona_1
riferimento ad aree territoriali diverse ha dichiarato che “Ci occupavamo dell'amministrazione clienti. Quindi registravamo i pagamenti dei clienti, gli eventuali insoluti, delle comunicazioni agli agenti circa gli importi da incassare, solleciti ai clienti. In caso di morosità persistente si parlava con il nostro responsabile che era la Sig.ra per Testimone_1
valutare la necessità di passare la pratica di recupero al legale oppure gestirla diversamente.
pagina 6 di 20 Alcune attività, più impegnative, le svolgevamo insieme, quali ad esempio la registrazione degli insoluti che si risolveva nell'inserimento dei clienti in un elenco”.
1.2. Relativamente all'attività per Vendite on line in detto periodo, il teste Tes_2
ha riferito che “La ricorrente si occupava anche dei pagamenti per Vendite
[...]
online”, “È probabile che la ricorrente per un periodo si occupasse promiscuamente delle due società per poi lavorare esclusivamente per la nuova società”; anche la teste
[...]
conferma che “Inizialmente la ricorrente seguiva sia che Vendite Online Tes_3 CP_1
perché le attività di quest'ultima erano marginali. Successivamente ha iniziato ad occuparsi esclusivamente di Vendite Online”). Non risulta in alcun modo che la ricorrente coordinasse altri dipendenti.
1.3. Pare al decidente che il livello contrattuale assegnato alla ricorrente per il periodo gennaio 2015 – agosto 2016 (AE4), nel quale ha lavorato promiscuamente per le due società fosse conforme alle mansioni svolte.
Nell'attività svolta per non risultano infatti margini apprezzabili di CP_1
autonomia o discrezionalità dell'istante, dovendosi ella attenere strettamente alle indicazioni fornite dalla responsabile amministrativa a cui l'istante faceva capo. Il livello impiegatizio immediatamente superiore a quello assegnato (AS2) implica invece un'autonomia, sia pure limitata (impiegato di concetto che opera nei limiti delle direttive ricevute), che dalle dichiarazioni testimoniali non emerge. Per detto periodo
(fino all'agosto 2016), relativamente alle incombenze svolte per Controparte_2
non è possibile apprezzarne comparativamente il peso e il rilievo rispetto a quelle svolte per quantomeno fino all'agosto 2016, quando queste ultime CP_1
cessano e la ricorrente inizia ad occuparsi esclusivamente di Controparte_2
Anche ammettendo che le mansioni per Vendite On Line richiedessero il riconoscimento di un maggiore livello contrattuale, fino al mese di agosto 2016 non ci sono evidenze che provano la prevalenza, quantitativa e qualitativa,
pagina 7 di 20 delle mansioni svolte per Vendite on line, descritte dalla teste come Tes_3
marginali (v. Cass. 2969/2021: In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.).
2. Da settembre 2016 in poi la ricorrente lavora solo per Vendite on Line, pur essendo fino al 30.04.2019, alle formali dipendente della Le sue mansioni CP_1
non cambiano fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò che cambia è
l'imputazione formale di esso a Vendite on line e il CCNL applicato (Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della
Distribuzione e dei Servizi.).
Le mansioni allegate dalla ricorrente da pag. 7 a pag. 10 sono essenzialmente:
- Tenuta nota prima cassa e registrazione acquisiti, vendite e corrispettivi;
- Tenuta libri obbligatori ed emissione fatture di vendita (o scontrini fiscali)
e registrazione di quelle di acquisto;
- Gestione dei pagamenti ricevuti ed effettuati (tramite accesso a home banking) anche in relazione a tasse e contributi previdenziali;
- Registrazione delle buste paga e pagamento delle retribuzioni;
- Ricerca dei fornitori e valutazione dei prodotti da commercializzare;
- Elaborazione di report settimanali o mensili su costi e ricavi;
- Elaborazione del bilancio di previsione;
- Operazioni di chiusura delle scritture contabili, stampa dei registri e successiva riapertura.
pagina 8 di 20 Dall'istruttoria svolta emerge con chiarezza che la ricorrente era la responsabile del reparto amministrativo di di cui seguiva in via esclusiva la Controparte_2
contabilità, oltre ad occuparsi di alcune incombenze amministrative relative ai dipendenti della società.
Il legale rappresentante sig. pur negando che la ricorrente coordinasse CP_5
settori aziendali l'ha riconosciuta come “la responsabile dell'ufficio amministrativo”.
La teste all'udienza del 25.10.2024 ha riferito che “Credo che la Testimone_3
ricorrente si occupasse delle incombenze relative ai dipendenti di Vendite Online quali la redazione dei fogli presenza, i pagamenti delle retribuzioni e la registrazione contabile del personale …Per quanto riguarda Vendite Online so che vi era personale addetto al servizio vendite, che si occupava degli ordini e delle consegne, del servizio amministrativo, facente capo alla ricorrente e del servizio di direzione generale, facente capo prima a e poi a CP_6
Non so riferire i dettagli”. Pt_2
La teste sentita all'udienza del 25.10.2024, ha lavorato per la Testimone_4
Vendite Online dall'aprile 2017 fino ad aprile 2022 con mansioni di addetta al servizio clienti, unitamente alla ricorrente e ai colleghi Controparte_7
come collaboratore autonomo e come Persona_2 Persona_3
tirocinante.
Secondo la teste, addetta al servizio clienti unitamente ad un tirocinante per gli aspetti più logistici, la ricorrente si occupava di attività amministrativa;
il sig. el marketing online mentre il sig. era il project manager. Era Per_2 CP_6
il che dava le direttive. La ricorrente si occupava del personale (ferie, CP_6
permessi, ecc …) ma senza disporne (“Quando avevo necessità di chiedere ferie chiedevo
l'autorizzazione al e poi lo comunicavo alla ricorrente che, da quanto mi riferiva, poi CP_6
inseriva i dati nel gestionale aziendale”); si occupava anche in via esclusiva della fatturazione e dei pagamenti, avendo solo lei il token della banca, rapportandosi pagina 9 di 20 con il projet manager (“Vedevo che si occupava insieme il delle mansioni di CP_6
gestione dell'attività. Ad esempio, la ricorrente forniva i dati amministrativi necessari per orientare le scelte aziendali, mi pare di averli visti esaminare insieme i bilanci o le spese aziendali. Preciso di non avere una conoscenza specifica in tale ambito”).
Nel periodo di maternità della ricorrente la teste riferisce che “la ricorrente continuava il suo lavoro per le questioni più complesse perché nemmeno la sig.ra era CP_8
in grado di svolgere tali incombenze. Non eravamo noi ad occuparci della prima nota o del bilancio o a tenere i rapporti con lo studio commerciale. Eravamo noi, invece, a comunicare al consulente del lavoro le presenze e le ferie ai fini delle buste paga.”.
Sulla base di quanto riferito dalla teste deve ritenersi che la ricorrente avesse una posizione di rilievo inferiore a quella del (e del successivo project CP_6
manager) poiché il sig. si rapportava principalmente con il sig. CP_5 CP_6
(“Vedevo la ricorrente e predisporre dei report da sottoporre poi all'esame del titolare. CP_6
Ricordo che LL aveva degli incontri con il titolare. Non so se a tali incontri vi partecipasse anche la ricorrente”.).
La ricorrente inoltre teneva rapporti con il commercialista di Vendite on line, sig.
(per la il referente era invece la , escusso all'udienza Persona_4 CP_1 Tes_1
del 24.01.2025. Riferisce il sig. che ogni tre mesi la ricorrente e si Tes_4 CP_6
vedevano con il commercialista per fare il punto della situazione. La ricorrente
“dava conto della situazione contabile…ci forniva i dati contabili necessari…i ricavi e i costi e in generale i dati di bilancio di verifica (bilancini trimestrali) della società”).
E' stato escusso anche il precedente commercialista delle due società, sig. secondo cui la sig. seguiva per Vendite on line la Persona_5 Parte_1
contabilità generale che non concerneva un movimento di affari paragonabile a quello di E' certo che alla ricorrente facesse capo il settore contabilità in CP_1
via esclusiva poiché “Considerate le dimensioni della contabilità non vi era una suddivisione
pagina 10 di 20 di ruoli essendo seguito tutto dalla ricorrente.”. Il teste ha aggiunto che l'istante si occupava anche dei pagamenti per Vendite on Line ma non anche dei fornitori.
2.1. Descritte le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente è necessario valutare la loro riconducibilità alle previsioni dei due CCNL che sono stati applicati all'istante (CCNL settore Legno e CCNL settore Commercio).
Relativamente al primo CCNL già si è descritta la declaratoria del livello applicato
(AE4).
La pretesa dell'istante di vedersi riconosciuto un ruolo direttivo (AD2) è chiaramente infondata poiché tale inquadramento presuppone il coordinamento di “intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda” oltre a “discrezionalità di poteri” e “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare…”. Le mansioni svolte dalla ricorrente, nell'ambito di una struttura produttiva molto ridotta (i dipendenti non hanno mai superato le 7 unità) e servente rispetto ad altre più fondamentali per l'andamento e lo sviluppo aziendale, non implicavano poteri e discrezionalità di tale latitudine.
Inoltre, all'esito dell'istruttoria non risultano confermati alcuni dei compiti più qualificanti dedotti dalla ricorrente quali in particolare la ricerca dei fornitori e la valutazione dei prodotti da commercializzare che secondo quanto riferito dai testi erano incombenze seguite dal project manager unitamente al titolare.
Risultano invece confermati il ruolo di Responsabile del servizio amministrativo ed in particolare la gestione della contabilità aziendale esclusa però la redazione del bilancio che era attività di competenza del commercialista, sulla base delle informazioni contabili fornite dalla ricorrente.
Le mansioni svolte per implicavano conoscenze e Controparte_2
competenze certamente superiori rispetto a quelle di un impiegato d'ordine. Sia per la loro latitudine (la ricorrente seguiva tutta la contabilità generale) che per pagina 11 di 20 l'autonomia con la quale venivano esercitate. E' sintomatica la circostanza che nel periodo in cui la ricorrente si trovava in maternità, l'attività lavorativa presso fosse svolta da un'altra dipendente ( che Controparte_2 Testimone_5
chiedeva informazioni sul lavoro da svolgere alla ricorrente (così la teste Per_1
“così la teste “Nel 2017 la ricorrente va in maternità e il suo
[...] Testimone_4
lavoro viene formalmente assunto dalla sig.ra Io aiutavo nelle Testimone_5 Tes_5
incombenze più semplici. Durante la maternità la ricorrente continuava il suo lavoro per le questioni più complesse perché nemmeno la sig.ra era in grado di svolgere tali CP_8
incombenze”). Inoltre, la ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per
Vendite on line godeva sicuramente di un'autonomia non comparabile con l'attività svolta precedentemente per prima e poi, CP_1 CP_6 Pt_2
infatti, si occupavano degli aspetti commerciali o informatici della società (v. teste e ) mentre era la ricorrente ad avere competenze in Tes_3 Persona_4
materia amministrativo/contabile.
A fronte delle attività svolte, così come emerso dall'istruttoria, a parere del decidente la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata al livello AS4 che comprende gli impiegati di concetto che svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, che operano in autonomia e con limitati poteri di discrezionalità nell'ambito delle direttive ricevute. Non si giustificherebbe il riconoscimento di livelli superiori che presuppongono compiti di coordinamento o direzione di altri lavoratori che l'istante non svolgeva.
La sig. ha quindi diritto al pagamento delle correlate differenze salariali Parte_1
maturate e non corrisposte dal settembre 2016 al 30.04.2019.
3. Nel periodo in cui la ricorrente lavorava formalmente presso Controparte_2
(01.05.2019 – 09.06.2022) inizialmente veniva inquadrata al livello 4 CCNL
pagina 12 di 20 Commercio – Confcommercio che comprende i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine; […].
Successivamente, dal 01.01.2021, la ricorrente veniva inquadrata al livello 3
CCNL Commercio – Confcommercio a cui “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico- pratica comunque conseguita, e cioè: […] 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
[…].
Sulla base dei compiti e del ruolo già descritti che come già detto vedevano la ricorrente operare in modo autonomo, il livello di inquadramento adeguato sarebbe stato il 2°, nel cui ambito si colloca il “contabile con mansioni di concetto” che svolge “compiti operativamente autonomi”, e che, come la ricorrente (e diversamente dal contabile inserito nel 3° livello), non è soggetto alle istruzioni di un superiore.
Il 2° livello avrebbe dovuto essere riconosciuto alla ricorrente dal 01.05.2019 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 10.06.2022.
pagina 13 di 20 4. Le resistenti hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive maturati alle dipendenze di dal 01.01.2015 al CP_1
30.04.2019.
L'eccezione è infondata. Trattandosi di diritti sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come ritenuto da Cass. 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”). Il presente ricorso è stato notificato alla il CP_1
23.06.2023, prima del decorso del termine di prescrizione.
5. Le domanda della ricorrente di risarcimento del danno alla persona e di pagamento dell'indennità di mancato preavviso si rapportano a condotte del datore di lavoro (collocamento in CIG;
proposta assegnazione dei compiti della ricorrente ad una figura esterna;
proposta di dimissioni concordate;
fruizione delle ferie disposta unilateralmente;
proposta di nuove mansioni di livello inferiore a quelle precedentemente svolte) reputate espressive di un disegno preordinato alla sua emarginazione ed all'espulsione. La rassegnava Parte_1
infatti le dimissioni per giusta causa in data 09.06.2022 per “comportamenti vessatori, reiterati nel tempo e tali da essere ricondotti ad una logica unitaria di vera e propria strategia comportamentale premeditata, tesa a colpire la lavoratrice ed ad emarginarla”.
Secondo la resistente le condotte che la ricorrente rappresenta come vessatorie costituivano in realtà legittime iniziative datoriali intese a fronteggiare la forte riduzione dell'attività aziendale di Controparte_2
pagina 14 di 20 Queste domande sono infondate.
La condizione di gravissima crisi economica della resistente nell'anno 2021 e
2022 è innegabile perchè evincibile dal bilancio che, a fronte dei limitati utili degli anni precedenti, nel 2021 registrava una perdita di euro 396.588,00 e di € 298.286, nel 2022 (v. doc. 16 di parte resistente).
A tale situazione devono logicamente ricondursi le decisioni datoriali di collocare la ricorrente in CIG nel mese di ottobre 2021 e poi in ferie forzate come pure la proposta di esodo incentivato;
la dismissione (doc. 17) dei rapporti di lavoro con i dipendenti (30.11.2021), (30.11.2021) e Per_6 Persona_7 Testimone_6
(26.10.2021) e l'ipotesi – a quanto emerge dalle deposizioni testimoniali non concretizzata - di esternalizzare la gestione contabile di Controparte_2
mediante una risorsa esterna (doc. 26 e 27).
Le condotte datoriali suddette non possono qualificarsi illecite e fonte di danno per la ricorrente poiché si riconducono a legittime scelte datoriali motivate dalla necessità evidente di ridurre i costi di esercizio dell'impresa. La loro finalità esclude che il datore di lavoro, con esse abbia inteso marginalizzare e offendere la personalità morale della ricorrente.
Analisi più specifica merita la decisione della ricorrente di dimettersi dopo il colloquio avuto in data 01.02.2022 con il titolare e il sig. . Al Parte_3
rientro dalle ferie “forzate” alla ricorrente viene proposto un impiego in un settore diverso da quello amministrativo.
Secondo la ricorrente il sig. avrebbe proposto all'istante un impiego in Pt_2
mansioni di livello inferiore alle precedenti, tradendo la volontà datoriale di sminuire la lavoratrice e le sue capacità, dequalificandola e svilendo il suo ruolo anche agli occhi degli altri colleghi.
pagina 15 di 20 A tale riguardo deve in primo luogo rilevarsi che l'istante, dopo il colloquio non ha più ripreso l'attività lavorativa onde non può ritenersi attuato alcun effettivo demansionamento.
Neppure può ritenersi che il nuovo impiego fosse ingiustamente demansionante e quindi che le dimissioni della ricorrente siano state determinate dalla condotta del datore di lavoro e/o del sig. . Pt_2
La proposta formulata da quest'ultimo, infatti, non è chiaramente definita. Le mansioni che la ricorrente era stata chiamata a svolgere riguardavano il settore vendite e marketing ma nulla è riferito nel dettaglio. Peraltro, considerata la condizione di crisi aziendale, sicuramente incidente sulla posizione di lavoro della ricorrente (la teste ha dichiarato che “Nel periodo finale di Tes_3 CP_2
nell'ottobre-novembre 2021, quando mi sono occupata di la quantità di
[...] Controparte_2
lavoro amministrativo si esauriva in circa un'ora al giorno”), l'eventuale assegnazione di mansioni appartenenti ad un inferiore livello di inquadramento, funzionale al mantenimento dell'occupazione della dipendente, non sarebbe stata abusiva.
Nell'ambito di tale quadro obiettivo, le valutazioni non lusinghiere (ma non offensive) espresse dal sig. (“Lato amministrazione c'erano anche a parer mio e Pt_2
anche a parere della direzione parecchie cose che non andavano bene” … “Perché da un punto di vista, diciamo, di qualità di lavoro…l'azienda ha ritenuto che non eri all'altezza.
Punto…c'è stato un aumento del fatturato, eh…l'unica attività che tu puoi andare a seguire non sono la parte dell'amministrazione…”), appaiono sostanzialmente irrilevanti, come pure l'indagine sollecitata da parte resistente in ordine alle motivazioni che avrebbero indotto la ricorrente a dimettersi.
6. Parimenti infondata è la domanda di danni per perdita di chances, connessa all'inesatto inquadramento della ricorrente. Al riguardo pare sufficiente il rilievo che ella, pur individuando la condotta imputabile alla resistente (indicazione nella pagina 16 di 20 scheda professionale di un livello di inquadramento non corrispondente a quello corretto), allega con modalità assai generiche (“pregiudizio rispetto a prospettive lavorative future, venendole così precluso il contatto con i settori più qualificanti rispetto alla propria professionalità”) le utilità perdute, senza provare la sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso. Come già si è detto la ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata al livello AS4 invece del livello AE4 del CCNL Legno, nel periodo dal 01.09.2016 al
30.04.2019 e al livello 2° invece del livello 4° e poi 3° del CCNL Commercio dal
01.05.2019 al 10.06.2022.
La resistente a tale riguardo ha eccepito l'assorbimento del superminimo di €
138,00 al mese per 14 mensilità annue, riconosciuto alla ricorrente dal 01.05.2019.
L'eccezione della resistente va respinta poiché nel caso in esame è certo che tale superminimo non è stato assorbito in occasione del passaggio di livello dal 4° al
3° disposto in data 01.01.2021 ed è stato continuamente erogato fino alla fine del rapporto di lavoro. Tale evidenza sconfessa il carattere asseritamente assorbibile dell'emolumento (Cass. 10779/2020) evidenziando la contraria volontà delle parti. Non si dispone di un conteggio adeguato delle spettanze retributive della ricorrente (il conteggio è stato elaborato sulla base del livello AD1 del CCNL legno e del 1° livello del CCNL Commercio) ma l'entità delle differenze retributive è evincibile mediante calcolo matematico, sulla base delle indicazioni fornite ai punti precedenti e dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente che, dal 01.09.2016 è stato il seguente: da lunedì al venerdì, full – time fino al
28/02/2017, con orari 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30; successivamente dal
01/03/2017 al 01/05/2019 quale part-time 80% con orari 8.30 - 12.30 e 14.30 -
18.30 lunedì, mercoledì e venerdì, nonché 8.30 - 12.30 martedì e giovedì; dal
01/05/2019 alla fine del rapporto di lavoro, orario part-time 70% ore 8.30 -
pagina 17 di 20 12.30 e 14.30 - 18.30 martedì e giovedì, nonché 8.30-12.30 lunedì, mercoledì e venerdì.
7. Per il periodo in cui la ricorrente ha lavorato per la e quindi fino al CP_1
30.04.2019 obbligata al pagamento delle differenze retributive in favore della ricorrente è la convenuta per le differenze maturate successivamente CP_1
risponde Vendite On line.
Secondo da giurisprudenza consolidata il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dalla commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo, dall'uso della medesima sede per le attività riferibili a più soggetti, dall'artificioso frazionamento della medesima attività senza autonomia giuridica e gestionale tra le varie società, oltre che dalla circostanza che il lavoratore rendeva la propria prestazione in favore di tutte le società del gruppo) (Cass. 2014/2022; Cass. 19023/2017).
pagina 18 di 20 Il superamento dello schermo della personalità giuridica presuppone una situazione di abuso della personalità giuridica che nel caso in esame non pare sussistere.
La ricorrente ha gestito il settore amministrativo di quando era Controparte_2
dipendente sulla base di un contratto di “service”. Successivamente lo ha CP_1
fatto sulla base di un rapporto di lavoro costituito formalmente con CP_2
non occupandosi più della contabilità della si è
[...] CP_1 Controparte_2
dotata di una propria struttura organizzativa distinta da quella di CP_1
assumendo la ricorrente e altro personale dipendente che non risulta abbia lavorato contemporaneamente anche per Anche il personale direttivo di CP_1
non coincideva con quello di (salvo per il titolare delle Controparte_2 CP_1
due società).
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente sono poste in capo alle resistenti e sono liquidate in complessivi € 4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata sono poste in capo alla ricorrente, che ha dato causa alla chiamata e liquidate in egual misura.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione del livello AS4 invece del livello AE4 del CCNL Legno, nel periodo dal 01.09.2016 al 30.04.2019
e del livello 2° invece del livello 4° e poi 3° del CCNL Commercio, dal
01.05.2019 al 10.06.2022; condanna le resistenti, ognuna in relazione al rispettivo periodo di impiego della ricorrente, al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
pagina 19 di 20 Spese come in parte motiva.
Pesaro, 09/06/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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