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21 aprile 1942
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8 giugno 1983
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
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Art. 807.
(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.
((Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.))
(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.
((Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.))
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- 1. Revisione della parte aeronautica del codice della navigazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2006 · 24.76937