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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/12/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA CE AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Paolo Incampo;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'avv. Annarita Berretta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.09.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dalla in data 29.11.2024 per CP_1
l'importo complessivo di € 1.053,41, deducendo, con un unico motivo, la nullità dell'anzidetto precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza - ingiunzione n. 5595 del 05.03.2020 avente come presupposto un verbale redatto dalla guardia forestale nell'anno 2015. Ha, pertanto, concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità dell'atto di precetto e della sottesa ordinanza - ingiunzione.
2. Costituendosi con comparsa del 20.01.2025, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'interposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto. A tal fine, ha rappresentato che l'impugnato atto di precetto è stato emesso in forza dell'ordinanza di pagamento n.5595 del
05.03.2020, con la quale il ha disposto il recupero nei Parte_2 confronti della sig.ra della somma determinata in € 946,72, a seguito di P.V. n. 18/2015, Pt_1 redatto dal Comando Stazione Forestale di Spinazzola, per violazione dell'art.6 del D.P.G.R.
n.180/2015, e notificato, alla medesima opponente, in data 29.8.2015. Ha, inoltre, evidenziato che con l'interposta opposizione, parte opponente ha sanato la dedotta nullità del precetto, in forza del principio di ordine generale di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 19.09.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si espongono.
5. In tema di nullità dell'atto di precetto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che
“l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore” (Cass. n.15316/2017, conf. Cass.
1928/2020).
Ciò posto, deve altresì ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è quello di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge.
Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di precetto notificato in data 29.11.2024 si legge quanto segue: “vista l'ordinanza n. 5595 del 05/03/2025, regolarmente notificata, non opposta e non più opponibile, nei confronti di , nata il [...] a [...], emessa a seguito di PV. Parte_1
n. 18/2015 redatto dal Comando Stazione Forestale di Spinazzola, per violazione dell'art. 6 del
D.P.G.R. n. 180/2015, così come riportato nel precitato verbale i cui contenuti qui si richiamano integralmente” (cfr. atto di precetto allegato fasc. parte opposta); ne consegue che risulta individuato in modo chiaro, inequivoco ed esaustivo chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
A quanto precede, va aggiunto che dalla documentazione prodotta dall'opposta, si rileva che la richiamata ordinanza - ingiunzione è stata regolarmente notificata alla debitrice precedentemente al precetto e segnatamente in data 16.03.2020 e che, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti del 9.12.2024, il Servizio regionale ha fornito alla debitrice opponente copia digitale del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione, con le relative relate di notifica.
Conseguentemente, la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nell'atto di precetto non ha arrecato alcun vulnus di tutela all'odierna opponente, essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto, ovvero mettere il debitore nella condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo su cui si fonda.
6. Da quanto precede, consegue il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della modesta attività processuale svolta, la semplicità delle questioni trattate e la modalità di definizione semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA CE
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , Parte_1 CP_1 in persona del Presidente p.t., che liquida in € 332,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 13.12.2025
Il Giudice
LA CE AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa LA CE AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Paolo Incampo;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del Presidente, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'avv. Annarita Berretta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19.09.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dalla in data 29.11.2024 per CP_1
l'importo complessivo di € 1.053,41, deducendo, con un unico motivo, la nullità dell'anzidetto precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza - ingiunzione n. 5595 del 05.03.2020 avente come presupposto un verbale redatto dalla guardia forestale nell'anno 2015. Ha, pertanto, concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità dell'atto di precetto e della sottesa ordinanza - ingiunzione.
2. Costituendosi con comparsa del 20.01.2025, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'interposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto. A tal fine, ha rappresentato che l'impugnato atto di precetto è stato emesso in forza dell'ordinanza di pagamento n.5595 del
05.03.2020, con la quale il ha disposto il recupero nei Parte_2 confronti della sig.ra della somma determinata in € 946,72, a seguito di P.V. n. 18/2015, Pt_1 redatto dal Comando Stazione Forestale di Spinazzola, per violazione dell'art.6 del D.P.G.R.
n.180/2015, e notificato, alla medesima opponente, in data 29.8.2015. Ha, inoltre, evidenziato che con l'interposta opposizione, parte opponente ha sanato la dedotta nullità del precetto, in forza del principio di ordine generale di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è stata rinviata all'udienza del 19.09.2025 e assunta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
4. Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si espongono.
5. In tema di nullità dell'atto di precetto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che
“l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore” (Cass. n.15316/2017, conf. Cass.
1928/2020).
Ciò posto, deve altresì ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è quello di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede l'adempimento e del titolo che la sorregge.
Nel caso di specie, si osserva che nell'atto di precetto notificato in data 29.11.2024 si legge quanto segue: “vista l'ordinanza n. 5595 del 05/03/2025, regolarmente notificata, non opposta e non più opponibile, nei confronti di , nata il [...] a [...], emessa a seguito di PV. Parte_1
n. 18/2015 redatto dal Comando Stazione Forestale di Spinazzola, per violazione dell'art. 6 del
D.P.G.R. n. 180/2015, così come riportato nel precitato verbale i cui contenuti qui si richiamano integralmente” (cfr. atto di precetto allegato fasc. parte opposta); ne consegue che risulta individuato in modo chiaro, inequivoco ed esaustivo chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
A quanto precede, va aggiunto che dalla documentazione prodotta dall'opposta, si rileva che la richiamata ordinanza - ingiunzione è stata regolarmente notificata alla debitrice precedentemente al precetto e segnatamente in data 16.03.2020 e che, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti del 9.12.2024, il Servizio regionale ha fornito alla debitrice opponente copia digitale del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione, con le relative relate di notifica.
Conseguentemente, la mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nell'atto di precetto non ha arrecato alcun vulnus di tutela all'odierna opponente, essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto, ovvero mettere il debitore nella condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo su cui si fonda.
6. Da quanto precede, consegue il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della modesta attività processuale svolta, la semplicità delle questioni trattate e la modalità di definizione semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa LA CE
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della , Parte_1 CP_1 in persona del Presidente p.t., che liquida in € 332,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 13.12.2025
Il Giudice
LA CE AM