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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 05/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1191/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DE STEFANO VITO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RIZZO ANTONINO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, dipendente della con qualifica di Controparte_1 impiegato e mansioni di centralinista livello B4 dal 1998 sino al 31.12.2019, ha lamentato il mancato versamento dei contributi per nn. 6 mensilità nel 2012, 7 nel 2013, 1 nel 2014, 12 nel 2016, 12 nel 2017, 9 nel 2018 e 12 nel 2019 e, per l'effetto, ha convenuto in giudizio l'ex datore di lavoro e l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e CP_2
Dichiarare che, fra la quale datore di lavoro, e la ricorrente, quale Controparte_1 lavoratore, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 28/09/1998 fino al 31/12/2019 con qualifica di impiegata e mansioni di centralinista livello B4
1 CP_
• Ritenere e Dichiarare che la ha omesso il versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali ed assistenziali re-lativamente ai seguenti periodi:
1. Anno 2012 mesi 6
2. Anno 2013 mesi 7
3. Anno 2014 mesi 1
4. Anno 2016 mesi 12
5. Anno 2017 mesi 12
6. Anno 2018 mesi 9
7. Anno 2019 mesi 12
• Ritenere e Dichiarare il diritto della ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale mediate versamen-to/accreditamento dei contributi con riferimento ai seguenti periodi:
1. Anno 2012 mesi 6
2. Anno 2013 mesi 7
3. Anno 2014 mesi 1
4. Anno 2016 mesi 12
5. Anno 2017 mesi 12
6. Anno 2018 mesi 9
7. Anno 2019 mesi 12
• Ordinare la regolarizzazione della posizione contributiva del ricor-rente mediante accreditamento e/o versamento dei contributi previ-denziali ed assistenziali relativi ai suindicati periodi
• Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 sede in Marsala nella via Alcide De Gasperi n.19 - P.IVA - al P.IVA_1 versamento/accreditamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai suindicati pe-riodi
• Ordinare all' di provvedere al recupero, nei confronti della in CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Marsala nella via Alcide De Gasperi n.19 -
P.IVA dei contributi previdenziali ed assistenziali re-lativi ai periodi sopra specificati P.IVA_1
• Emettere ogni altro provvedimento necessario al fine precisato
• Con vittoria di spese e competenze
• Provvedere alla liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello stato”
2. L' con memoria depositata in data 24.07.2024, ha eccepito l'inammissibilità CP_2 della domanda attorea con la quale è stata chiesto di ordinare allo stesso di provvedere al recupero dei contributi non versati;
nel merito, ha confermato il mancato versamento dei contributi nei periodi indicati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e ha formulato le seguenti conclusioni: “Alla luce delle argomentazioni svolte, Voglia il Tribunale:
- Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di condanna formulata verso l CP_2
2 - ritenere e dichiarare carenza di legittimazione passiva dell'ente previdenziale rispetto alle domande retributive, di ricostruzione di carriera e risarcitorie
- In caso di accertamento della prestazione lavorativa e del diritto a differenze retributive, condannare
l'ente al versamento della contribuzione corrispondente (domanda adesiva a quella di parte ricorrente Pt_2
e condizionata alla sua fondatezza)
- con vittoria di spese a carico dell'ente utilizzatore
- In caso di rigetto delle domande principali della lavoratrice rigettare anche la domanda di regolarizzazione con vittoria di spese in danno del ricorrente”.
3. La regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita e all'udienza del 16.10.2024 è stata dichiarata contumace.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
5. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Le domande attoree traggono fondamento dall'asserita sussistenza di un rapporto di Co lavoro subordinato tra e Parte_1 Controparte_1
Tale rapporto risulta sufficientemente provato atteso che dalla documentazione in atti emerge che la stessa ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta sin dal Pt_2
28.03.1998 sino al 31.12.2019 (cfr. buste paga di provenienza datoriale;
cfr. modulo recesso).
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive e contributive, gravava sul datore di lavoro - secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare il pagamento della contribuzione omessa.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Orbene, premesso che la lamentata omissione contributiva è riscontrabile dalla lettura degli estratti contributivi depositati dalla ricorrente, si evidenza che, nel caso di specie, la rinunziando a costituirsi, non ha assolto al proprio onere Controparte_1 probatorio sicché la stessa non può che essere condannata al versamento delle voci contributive richieste in ricorso. Tali somme non possono ritenersi prescritte stante il chiaro tenore letterale dell'art. 3, comma 10 bis, della l. n. 335/1995.
3 I contributi, alla luce delle buste paga in atti e dell'imponibile ivi risultante, ben possono essere calcolati in sede amministrativa dall' in ottemperanza spontanea alla presente CP_2 sentenza, o dalle parti in sede esecutiva, in caso di eventuale inottemperanza del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 02/09/2014, n. 18519 in tema di requisiti del titolo esecutivo).
La domanda volta alla condanna dell' di provvedere al recupero dei contributi non CP_2 versati non può trovare accoglimento essendo noto che “In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva” (Cass. Civ. n.
6722/2021).
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra ricorrente e seguono la Controparte_1 soccombenza. Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale neutrale assunta dall' per compensare le spese di lite tra lo stesso e le restanti parti. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione del giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso:
- accoglie la domanda di regolarizzazione contributiva proposta da Parte_1 nei confronti di condannando quest'ultima a versare in Controparte_1 favore dell'Istituto previdenziale i contributi mancanti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, limitatamente alle mensilità indicate in ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 TUSG delle spese del giudizio, liquidate per compensi professionali in € 4.638,00 oltre oneri come per legge;
- compensa le spese di lite tra le restanti parti.
Così deciso in Marsala, il 05/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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