TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1003/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Giovanna FALLETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo SILVESTRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/10/2024, sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione del termine ridotto di giorni 20 (venti) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 26/01/2021, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
a San Gregorio di Catania (CT) il 10/09/2003, dalla cui unione sono nati i figli (il Persona_1
20/06/2004) e (il 22/08/2009). Per_2
Nell'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha esposto di avere introdotto, in data
03/02/2016, presso il Tribunale Civile di Catania, giudizio di separazione personale dal marito,
definito con sentenza n. 1992/2020, avendo il Presidente del Tribunale, constata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, autorizzato i coniugi a vivere separati, precisando che da allora la convivenza matrimoniale non era mai ripresa.
La ricorrente ha quindi chiesto, oltre alla pronuncia di divorzio, l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli minorenni e , con collocazione presso di sé nella casa coniugale Persona_1 Per_2
(di proprietà esclusiva della stessa , con regolamentazione del diritto-divere di visita del padre Pt_1
secondo il calendario indicato in ricorso e con onere a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corrispondere, entro il 5 di ogni mese, di un assegno pari ad € 800,00,
da rivalutare annualmente secondo gli aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 30/03/2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi per la mancata comparizione del resistente, successivamente costituitosi con memoria difensiva del 25/01/2023, in seno alla quale, senza opporsi alla domanda di divorzio né
alla richiesta di affidamento condiviso della figlia ancora minorenne (e al relativo collocamento Per_2
presso la madre nella casa coniugale, con regolamentazione degli incontri di esso genitore non 2 collocatario), ha chiesto determinarsi in € 250,00 il contributo a proprio carico per il mantenimento di ciascuno dei figli, con corresponsione del relativo importo direttamente ad (ove Persona_1
convivente con la madre), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Quindi la causa, sulla base della documentazione acquisita, senza altra attività istruttoria (in difetto di relative istanze delle parti), è stata posta in decisione.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi
(decorrente dal 12/10/2016, data dell'udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal Presidente del Tribunale nel predetto giudizio di separazione, come si legge nella relativa sentenza in atti) risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1992/2020, emessa dal
Tribunale di Catania il 22/05/2020 e pubblicata in data 11/06/2020 nel procedimento recante n.
1859/2016 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento ai rapporti concernenti la prole, occorre subito evidenziare che, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne, per cui nulla deve disporsi in ordine al relativo Persona_1
affidamento e collocamento.
3 Quanto, invece, alle disposizioni relative alla figlia minorenne , appare innanzitutto Per_2
conforme all'interesse della stessa, anche in considerazione della sua età anagrafica (sedici anni il
22.8.2025), che ella resti affidata ad entrambi i genitori - conformemente a quanto già statuito in sede di separazione, non sussistendo ragioni ostative al riguardo - con collocazione presso la madre, con la quale in atto convive e ha sempre convissuto sin dall'inizio della separazione, rimettendo al suo gradimento, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici, la determinazione dei tempi di permanenza presso il padre.
In ordine al mantenimento per la prole dovuto dal (che si è mostrato disponibile a CP_1
versare per ciascuna figlio la somma di € 250,00 mensili, adducendo, a giustificazione di tale importo
- inferiore rispetto a quello di € 300,00 per ognuno dei figli, disposto con la sentenza di separazione
- una contrazione dei propri redditi), va innanzitutto premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli,
bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò “richiede una valutazione
comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto”
(Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, alla luce della situazione economica dei coniugi (rimasta invariata per la ricorrente, insegante - pur se con contratto a tempo determinato - e proprietaria dell'immobile già
adibito a casa coniugale, a differenza del che non risulta titolare di diritti reali su beni CP_2
immobili) è emersa una diminuzione del reddito percepito dal rispetto al momento della CP_2
separazione (che, per come documentato ammonta a poco più di 16.000,00 euro rispetto ai 20.000,00
circa, allora percepiti dal resistente), per cui tenuto conto dell'avvenuta scadenza del finanziamento contratto nell'anno 2015 – che, dunque, in essere al moment della separazione, oggi non grava più
sul – né potendosi obliterare le accresciute esigenze dei figli (in ragione del tempo ad oggi CP_2
trascorso) ritiene il Collegio sia congruo, diversamente da quanto statuito in sentenza di separazione,
ridurre a € 550,00 mensili (in ragione di € 275,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno dovuto
4 alla ricorrente dal per il mantenimento dei figli e , essendo pacifica tra CP_1 Per_2 Persona_1
le parti la non autosufficienza economica di quest'ultimo che, peraltro, risulta essersi iscritto all'Ateneo catenese, per come si evince dalla documentazione comprovante il pagamento, in data
20.09.2023, della relativa tassa di immatricolazione per l'anno accademico 2023/2024
(documentazione prodotta in allegato alle note depositate dalla ricorrente in data 19.11.2023, da ritenersi ammissibile in quanto di formazione posteriore alla scadenza dei termini ex art. 183, comma
6°, c.p.c. per le integrazioni istruttorie - concessi all'udienza del 07.06.2023 - e prodotta nella prima difesa utile successiva a tale scadenza), somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda, formulata dal resistente, volta alla corresponsione diretta in favore del figlio maggiorenne del suddetto assegno di mantenimento, atteso che tale modalità di corresponsione presuppone una domanda diretta da parte del figlio maggiorenne,
che anzi, si è espresso in senso contrario, chiedendo che l'assegno per il suo mantenimento continui ad essere versato in favore della madre (si veda, all'uopo, dichiarazione in atti).
Al collocamento prevalente della figlia minorenne presso la madre, nonché alla pacifica non autosufficienza economica del figlio maggiorenne e convivenza con la madre e la Persona_1
sorella minore, consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà della stessa,
e ciò per consentire alla figlia minorenne e al figlio maggiorenne di mantenere Per_2 Persona_1
l'habitat domestico in cui sono sempre vissuti.
In considerazione della natura della causa e dell'esito complessivo del giudizio, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1003/2021 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Gregorio di Catania 5 (CT) il 10/09/2003 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gregorio di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 17, parte 2, serie A, anno 2003);
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento prevalente presso la madre Parte_1
DISCIPLINA le modalità di incontro della figlia minorenne con il padre Persona_3 CP_1
come in parte motiva;
[...]
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad un assegno Controparte_1 Parte_1
complessivo dell'importo mensile di € 550,00, per il mantenimento della figlia minorenne Per_3
e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente (in
[...] Persona_4
ragione di metà per ciascuno), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza,
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
ASSEGNA la casa coniugale ad Parte_1
DICHIARA inammissibile la domanda di volta alla corresponsione diretta Controparte_1
dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne;
Persona_4
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
6