Articolo 74 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 74.
(Guardiani di navi in disarmo).

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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