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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente TO DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1464/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 (con l'avv. Leccese) e (c.f. ), nato alla Spezia il 11.12.1975 Parte_2 C.F._2 (con l'avv. Cocconcelli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 22.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Arcangelo (PZ) in data 11.09.2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 27, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, (12.07.2011), (26.10.2012) e (14.07.2014); di essere titolari delle Per_1 Per_2 Per_3 disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata, a seguito di apposita remissione della causa in istruttoria). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiteranno nella casa già familiare sita in La Spezia (SP), Via Cristoforo Colombo n. 129, piano 4, alla madre assegnata anche quale genitore collocatario in via prevalente dei minori ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo, perché possano ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita dei minori;
4) nell'interesse esclusivo dei figli i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza dei minori ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
5) il padre potrà vedere ed avere con sé i bambini liberamente, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni dei figli: a tal proposito si conferma che i figli frequentano rispettivamente la classe prima delle scuole superiori ( ) e la classe terza Per_1 Per_ ( ) e prima ( ) della scuola secondaria in La Spezia (SP), nonché frequentano i seguenti Per_3 Per_ Per_ corsi sportivi / ludici: e corso di danza, attività scout, corso di calcio e Per_1 Per_3 arti marziali in La Spezia (SP); Il padre potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno;
6) indicativamente, il padre avrà con sé i figli a weekend alternati da considerarsi dal venerdì (orientativamente dall'ora di pranzo o giorno intero) alla domenica dopo cena ed un giorno della settimana (da concordare settimana per settimana), dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 17) fino a cena nel periodo scolastico e nel periodo estivo dalle ore 17 orientativamente fino al giorno successivo. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre è previsto il pernotto dei figli in funzione del percorso di crescita psico-fisica degli stessi e dei loro impegni scolastici e personali. Nei giorni di propria competenza con pernotto, il padre accompagnerà poi i figli a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo tra i genitori ed in funzione delle specifiche esigenze psico-fisiche e scolastiche dei figli. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica dei figli. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché i figli possano permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse dei minori. A tal proposito il padre comunica la propria stabile residenza in Portovenere (SP), Via Boschetti Croce n. 20, salvo altro indicando;
7) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico dei minori, il padre potrà avere con sé i figli durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di quindici giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione, e di un lasso di tempo da concordare per le vacanze durante il periodo invernale di cinque giorni, anche non consecutivi;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica dei figli. La madre avrà pari diritto di vacanza, estiva ed invernale, con i figli sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
8) i genitori trascorreranno con i figli, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
9) con il consenso della moglie il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale, e precisamente in Portovenere (SP), Via Boschetti Croce n. 20, e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie;
10) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
, con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per
[...] dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 600,00 (euroseicento/00) per ciascun figlio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 100% le spese detraibili (per esempio le spese medico sanitarie) mentre nella misura del 50% le ulteriori straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della Spezia (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative ai figli competeranno al padre;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente dal padre;
competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti eccetto l'assegno INPS per i figli a carico;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita con reciprocamente indicazione degli stessi quali beneficiari;
16) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, si precisa che: a) è piena proprietaria esclusiva degli immobili identificati al NCEU Parte_1 del Comune della Spezia al Foglio 30 Mappale 586 Sub. 16, cat. A/3, vani 2,5 rendita €. 316,33 e Foglio 30 Mappale 586 Sub. 18, cat. A/3, vani 2,5 rendita €. 316,33, entrambi siti in La Spezia (SP), Via Cristoforo Colombo n. 129, piano 3, anche se ne ha eseguito il totale pagamento Parte_2 all'atto dell'acquisto, ad espressa compensazione con la c.d. perdita di chance lavorativa che
[...]
ha dovuto affrontare;
Parte_1 b) si impegna a trasferire a , a seguito della Parte_2 Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione, la piena proprietà esclusiva degli immobili identificati al NCEU del Comune della Spezia al Foglio 30 Mappale 586 Sub. 13, cat. A/3, vani 7 rendita €. 885,72, sita al piano 4 di Via Cristoforo Colombo 129, e Foglio 30 Mappale 602 Sub. 19, cat. C/6, mq. 35, rendita €. 193,41, sito in La Spezia (SP), Via Cristoforo Colombo n. 122, piano T, attualmente entrambi costituenti abitazione familiare con relativa pertinenza utilizzata dal nucleo, già oggetto di assegnazione come da articolo 2 che precede. Segnatamente ed in funzione di ciò, Parte_2 si impegna a trasferire la piena proprietà del compendio immobiliare sopra descritto a
[...]
, impegnandosi a dar luogo a tutti gli atti necessari al predetto trasferimento Parte_1 immobiliare. L'uso a titolo gratuito del garage cat C/6 Foglio 30 Mappale 602 Sub. 19, cat. C/6, sito in La Spezia (SP), Via Cristoforo Colombo n. 122, rimarrà in capo ad anche dopo il Parte_2 trasferimento di proprietà a;
Parte_1
17) parimenti, si impegna ad acquisire la piena proprietà del marito Parte_1 pari ad 1/1 del compendio immobiliare sopra descritto al presente capo b). Il presente trasferimento avverrà mediante atto pubblico redatto da notaio prescelto da da Parte_1 sottoscrivere entro giorni trenta dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Fatto salvo quanto sopra, i coniugi concordemente riconoscono che non sarà previsto alcun corrispettivo del predetto trasferimento, ribadendo i medesimi come il trasferimento in questione sia espressione della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in virtù delle vicende pregresse in costanza di matrimonio ed è eseguita a titolo oneroso, ad espressa compensazione con la c.d. perdita di chance lavorativa che ha dovuto affrontare;
Parte_1
18) è proprietaria del veicolo VW T-Cross targato GB538VW (doc. 9) Parte_1 anche se totalmente pagato da parimenti, è proprietario del motociclo Parte_2 Parte_2
Vespa targato AH87209 (doc. 10);
19) i coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori;
20) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Entro il termine assegnato (15.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni (come da ultimo confermate con le nuove note autorizzate). Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Non si è proceduto all'ascolto dei figli minori delle parti in quanto non necessario alla luce dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Sant'Arcangelo (PZ) in data 11.09.2010 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2010, numero 27, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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