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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6222
dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Longo Giuseppe e dall'Avv. Martino Angelo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
contro
( ) e per essa non in proprio ma in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
02.02.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1136/2021 emesso in data 11.03.2021 dal Tribunale di Bari ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
20.498,58 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) il difetto di legittimazione attiva della 2) Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) la mancata produzione agli atti della copia dei contratti di finanziamento sottoscritti dalle parti contraenti;
4) la nullità dei contratti di finanziamento per difetto di prova scritta.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine di quindici giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con comparsa depositata il 27.04.2023, si costituiva la società non in proprio ma nella CP_1
sua qualità di procuratrice della poiché con atto di scissione parziale del Controparte_3
21.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.01.2023, si era realizzata la scissione di
[...]
in . CP_3 CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 02.02.2024
e la causa trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha eccepito all'udienza del 17.02.2023, dopo l'assegnazione dei termini per l'introduzione della mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda perché la richiesta di avvio della mediazione non era stata notificata alla parte personalmente ma soltanto al procuratore costituito.
L'eccezione è fondata.
pagina 2 di 4 Dagli atti risulta che la società opposta ha introdotto la mediazione presso l'organismo e CP_4
che la parte opponente chiamata è stata convocata a mezzo pec del 19.09.2022 consegnata all'indirizzo pec del legale costituito.
Si deve osservare che l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione, non essendo invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali, non essendo circostanza prevista dal D.Lgs n. 28/2010.
In difetto di comunicazione alla parte personalmente la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata ed il giudizio deve essere dichiarato improcedibile (così Trib. Torre Annunziata
21/02/2023 n. 529 e Trib. Avellino, 01/02/2024 n. 178).
La notifica di avvio della procedura di mediazione solo al difensore è in grado di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda solo se la parte ha espressamente eletto domicilio per la procedura di mediazione presso il proprio domicilio.
L'accoglimento della eccezione di improcedibilità esime dal valutare le ulteriori eccezioni allegate dall'opponente.
La domanda monitoria della società opposta è quindi improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato integralmente.
In considerazione della novità della questione scrutinata le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e in accoglimento della opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 03.05.2021, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1136/2021 emesso da questo Tribunale in data 11.03.2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 15.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6222
dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Longo Giuseppe e dall'Avv. Martino Angelo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
contro
( ) e per essa non in proprio ma in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
qualità di procuratrice della prima, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
02.02.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1136/2021 emesso in data 11.03.2021 dal Tribunale di Bari ad istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_3
20.498,58 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) il difetto di legittimazione attiva della 2) Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) la mancata produzione agli atti della copia dei contratti di finanziamento sottoscritti dalle parti contraenti;
4) la nullità dei contratti di finanziamento per difetto di prova scritta.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine di quindici giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con comparsa depositata il 27.04.2023, si costituiva la società non in proprio ma nella CP_1
sua qualità di procuratrice della poiché con atto di scissione parziale del Controparte_3
21.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.01.2023, si era realizzata la scissione di
[...]
in . CP_3 CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 02.02.2024
e la causa trattenuta per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente ha eccepito all'udienza del 17.02.2023, dopo l'assegnazione dei termini per l'introduzione della mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda perché la richiesta di avvio della mediazione non era stata notificata alla parte personalmente ma soltanto al procuratore costituito.
L'eccezione è fondata.
pagina 2 di 4 Dagli atti risulta che la società opposta ha introdotto la mediazione presso l'organismo e CP_4
che la parte opponente chiamata è stata convocata a mezzo pec del 19.09.2022 consegnata all'indirizzo pec del legale costituito.
Si deve osservare che l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione, non essendo invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali, non essendo circostanza prevista dal D.Lgs n. 28/2010.
In difetto di comunicazione alla parte personalmente la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata ed il giudizio deve essere dichiarato improcedibile (così Trib. Torre Annunziata
21/02/2023 n. 529 e Trib. Avellino, 01/02/2024 n. 178).
La notifica di avvio della procedura di mediazione solo al difensore è in grado di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda solo se la parte ha espressamente eletto domicilio per la procedura di mediazione presso il proprio domicilio.
L'accoglimento della eccezione di improcedibilità esime dal valutare le ulteriori eccezioni allegate dall'opponente.
La domanda monitoria della società opposta è quindi improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato integralmente.
In considerazione della novità della questione scrutinata le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara improcedibile la domanda monitoria e in accoglimento della opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 03.05.2021, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1136/2021 emesso da questo Tribunale in data 11.03.2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 15.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4