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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 209/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Contucci, e , C.F._1 Controparte_1 nato ad [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Katie C.F._2
Vincitore, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/2/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 24/5/2008 a Sora (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli ER
(nato il [...]) ed (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la ER1 separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
All'udienza del 2/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all' interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sora
(FR) dell'anno 2008, numero 23, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 Controparte_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 209/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Contucci, e , C.F._1 Controparte_1 nato ad [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Katie C.F._2
Vincitore, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/2/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario il 24/5/2008 a Sora (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli ER
(nato il [...]) ed (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la ER1 separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
All'udienza del 2/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all' interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sora
(FR) dell'anno 2008, numero 23, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 Controparte_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est
Virgilio Notari