Art. 32.
E' mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della presente legge, il cumulo di due posti di insegnanti effettivi di ruolo negli Istituti di belle arti e musicale per quei professori che, insegnando in un medesimo Istituto, ne godano al momento della pubblicazione della presente legge, ma i benefici finanziari della presente legge si estendono a un solo posto.
E' mantenuto come beneficio personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della presente legge, il cumulo di due posti di insegnanti effettivi di ruolo negli Istituti di belle arti e musicale per quei professori che, insegnando in un medesimo Istituto, ne godano al momento della pubblicazione della presente legge, ma i benefici finanziari della presente legge si estendono a un solo posto.