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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 44283/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elett.te domiciliato presso l'Avv. B. FRANCESCANGELI Parte_1 che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis cpc. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 e dello stato di handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici necessari per il relativo godimento. Ha altresì riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento alle prestazioni di cui sopra. L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Il ricorrente lamenta la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico che lo affligge, che comporterebbe una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per il godimento delle prestazioni assistenziali qui rivendicate. Al riguardo, si ritiene sufficiente osservare che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che il ricorrente è affetto da “Esiti di trapianto di fegato per cirrosi alcool-relata, in attuali buone condizioni generali. Insufficienza renale lieve. (…) l'intervento di trapianto di fegato ha notevolmente migliorato lo status clinico del ricorrente che al momento gode di discreta salute generale e vede i propri indici di funzionalità epatica nella norma. Le valutazioni espresse dalla Commissione Medica sono quindi da ritenersi corrette, sia per quanto riguarda la valutazione CP_1 dell'handicap, sia per quanto riguarda la valutazione del grado di invalidità (…)”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate in domanda a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Neppure il certificato medico del 28.10.24 (doc. 4 allegato al ricorso) appare sufficiente nel senso prospettato in domanda, atteso che dallo stesso emerge sostanzialmente solo che “Il paziente necessita di frequenti visite mediche e controlli laboratoristici per il monitoraggio delle eventuali complicanze post trapianto sia chirurgiche che mediche relative allo stato di immunosoppressione in atto che condiziona la vita personale e lavorativa dell'assistito”. Si ritiene quindi che le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano in effetti esclusivamente nel suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di specifiche contestazioni tecniche sulla valutazione dallo stesso operata. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, l'opposizione va respinta. Le spese di lite sono irripetibili stante il mancato superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese di lite irripetibili.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
elett.te domiciliato presso l'Avv. B. FRANCESCANGELI Parte_1 che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elett.te domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP ex art. 445 bis cpc. per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 e dello stato di handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92, e che il CTU nominato in quella sede non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti clinici necessari per il relativo godimento. Ha altresì riferito di avere depositato nei termini di legge l'atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Tanto premesso ed esposto, ha chiesto al Giudice, previa nomina di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari con riferimento alle prestazioni di cui sopra. L'istituto convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Il ricorrente lamenta la sottovalutazione, da parte del CTU nominato in sede di ATP, del generale quadro clinico che lo affligge, che comporterebbe una compromissione psico-fisica tale da configurare i presupposti per il godimento delle prestazioni assistenziali qui rivendicate. Al riguardo, si ritiene sufficiente osservare che il CTU nominato in sede di ATP ha espressamente riferito che il ricorrente è affetto da “Esiti di trapianto di fegato per cirrosi alcool-relata, in attuali buone condizioni generali. Insufficienza renale lieve. (…) l'intervento di trapianto di fegato ha notevolmente migliorato lo status clinico del ricorrente che al momento gode di discreta salute generale e vede i propri indici di funzionalità epatica nella norma. Le valutazioni espresse dalla Commissione Medica sono quindi da ritenersi corrette, sia per quanto riguarda la valutazione CP_1 dell'handicap, sia per quanto riguarda la valutazione del grado di invalidità (…)”. Il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni peritali, perché ampiamente e adeguatamente motivate, considerata anche la sostanziale genericità delle deduzioni avanzate in domanda a contestazione della valutazione effettuata dal CTU. Neppure il certificato medico del 28.10.24 (doc. 4 allegato al ricorso) appare sufficiente nel senso prospettato in domanda, atteso che dallo stesso emerge sostanzialmente solo che “Il paziente necessita di frequenti visite mediche e controlli laboratoristici per il monitoraggio delle eventuali complicanze post trapianto sia chirurgiche che mediche relative allo stato di immunosoppressione in atto che condiziona la vita personale e lavorativa dell'assistito”. Si ritiene quindi che le deduzioni di cui al ricorso in opposizione si risolvano in effetti esclusivamente nel suggerire un'interpretazione diversa delle patologie riscontrate dal medico-legale, in assenza di specifiche contestazioni tecniche sulla valutazione dallo stesso operata. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, l'opposizione va respinta. Le spese di lite sono irripetibili stante il mancato superamento da parte del ricorrente dei limiti reddituali ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
spese di lite irripetibili.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)