Sentenza 18 febbraio 2026
Decreto collegiale 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4900 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, nel giudizio recante R.G. n. -OMISSIS-, notificata all’Amministrazione in data -OMISSIS-, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BI Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, accertato il diritto del ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, condannava il Ministero dell'Università e della Ricerca al pagamento in suo favore della complessiva somma -OMISSIS- oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data -OMISSIS- ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , nonché la rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno da mancato adempimento
Il Ministero dell'Università e della Ricerca si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al dell'Università e della Ricerca di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Viceversa, non va corrisposta, sulle somme indicate nel titolo, la rivalutazione monetaria, pure richiesta da parte ricorrente.
Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23 aprile 2020, n.1461).
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Va, invece, respinta l’ulteriore domanda del ricorrente volte a conseguire il ristoro di un danno da ritardo, tenuto conto che detta richiesta, benché ammissibile nei limiti fissati dall’art. 112 c.p.a. (secondo cui: “Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.”), risulta infondata nel merito, posto che non è stata fornita alcuna prova circa il preteso maggior danno che si sarebbe verificato dopo la pubblicazione della sentenza in questione e che, comunque, sono già stati in questa sede riconosciuti gli interessi legali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di EN | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO