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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 203/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
ASERO, come da procura in atti;
e
( ), assistito e difeso dall'Avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
BELOTTI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 10 gennaio 2001 a Gorlago (BG). Dalla loro unione sono nati (8 ottobre 2003), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e IA (6 dicembre 2007), minorenne.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta l'8 luglio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite, come concordemente modificate dai coniugi, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse della figlia minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Considerato che, col ricorso introduttivo, i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vale la pena ricordare che, con ordinanza del 31 maggio 2023, il
Tribunale di Treviso ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ex art. 363- bis c.p.c, per la risoluzione della questione di diritto relativa all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, visto il contrasto sorto nella giurisprudenza di merito e in dottrina.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28727/23 del 6 ottobre 2023, ha quindi ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, confermando così l'orientamento già seguito da questo Tribunale.
Ciò posto, considerato che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate in ricorso anche con riferimento alla domanda di divorzio.
A tal proposito, questo Collegio osserva fin d'ora che, in caso di modifiche unilaterali dipese dall'allegazione di fatti nuovi o comunque dal venir meno del pregresso accordo, ove le parti non addivengano alla formulazione di nuove condizioni congiunte, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario verrà rigettata, difettando il requisito dell'indicazione concorde delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, ai sensi dell'art. 473 bis.51, co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, contrariis rejectis, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Gorlago (atto n. 1, serie A, parte II, anno 2001);
3. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Gloria Parte_1 C.F._1
ASERO, come da procura in atti;
e
( ), assistito e difeso dall'Avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
BELOTTI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 10 gennaio 2001 a Gorlago (BG). Dalla loro unione sono nati (8 ottobre 2003), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e IA (6 dicembre 2007), minorenne.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in forma scritta l'8 luglio 2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto dichiarato dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite, come concordemente modificate dai coniugi, siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse della figlia minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Considerato che, col ricorso introduttivo, i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vale la pena ricordare che, con ordinanza del 31 maggio 2023, il
Tribunale di Treviso ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ex art. 363- bis c.p.c, per la risoluzione della questione di diritto relativa all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, visto il contrasto sorto nella giurisprudenza di merito e in dottrina.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28727/23 del 6 ottobre 2023, ha quindi ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, confermando così l'orientamento già seguito da questo Tribunale.
Ciò posto, considerato che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate in ricorso anche con riferimento alla domanda di divorzio.
A tal proposito, questo Collegio osserva fin d'ora che, in caso di modifiche unilaterali dipese dall'allegazione di fatti nuovi o comunque dal venir meno del pregresso accordo, ove le parti non addivengano alla formulazione di nuove condizioni congiunte, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario verrà rigettata, difettando il requisito dell'indicazione concorde delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, ai sensi dell'art. 473 bis.51, co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, contrariis rejectis, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note scritte depositate telematicamente il 7 luglio 2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Gorlago (atto n. 1, serie A, parte II, anno 2001);
3. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo