Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 23/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 47/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. RI GU ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30976 del registro di segreteria proposto da
B.B. (C.F. Omissis), nata a [...] il Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Palotti per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Milano, in Via Donatello n. 21, presso lo studio del difensore
ricorrente
contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’ n. 1, nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
FATTO
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, ora in congedo, ha lamentato l’erroneità, in difetto, della liquidazione della propria pensione, concessa a a decorrere dal Omissis con provvedimento Omissis.
In particolare, il trattamento pensionistico era stato determinato (col sistema c.d. “misto”) sulla scorta degli incrementi stipendiali di fascia 21, nonostante la maggiore anzianità di servizio della ricorrente, la quale dal 2003 risultava già inquadrata nella fascia 28 e dal 2010 nella fascia 35.
Le istanze presentate in via amministrativa non avevano sortito esito alcuno.
Si è costituito l’INPS esponendo di avere provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico oggetto di controversia e alla liquidazione degli arretrati, e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di giudizio.
La ricorrente ha aderito alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
La causa è stata discussa all’udienza del 18.03.2026.
DIRITTO
Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS liquidato il trattamento pensionistico della ricorrente, e corrisposto i dovuti arretrati, con gli accessori, in senso conforme alla domanda giudiziale.
Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto spese di giudizio, si osserva che non vi è dimostrazione, in atti, di quanto asserito dalla difesa INPS, circa il ritardo del Ministero datore di lavoro nell’aggiornare le denunce contributive da trasmettere all’Istituto.
In ogni caso, il dato oggettivo rilevante è che l’INPS, legittimato passivo nella presente controversia, ha riconosciuto le ragioni attoree con ritardo, e dopo la notifica del ricorso introduttivo: dunque deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo, e con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario), secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario.
Milano, 18.03.2026 Il Giudice
RI GU
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 23.03.2026 Il Direttore della Segreteria
TO VE
(firmato digitalmente)