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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 18/11/2025 alle ore 9,40 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n.
626/2025 promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(avv. Ezio Bonanni) C.F._2 contro
, c.f. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1 P.IVA_1
Genova)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Ezio Bonanni;
l'avv. Giorgio Lembeck;
le ricorrenti Parte_1 Parte_2
L'avv. Bonanni chiede che il giudice voglia autorizzare le parti a collegarsi separatamente in considerazione della distanza fra la loro residenza e lo studio del difensore.
L'avv. Lembeck non si oppone e il giudice autorizza.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Bonanni insiste in tutte le proprie conclusioni richiama le proprie note e replica alle note avversarie chiede in subordine la translatio; contesta l'eccezione di prescrizione, ravvisandone l'inammissibilità e la nullità per mancata specificazione degli elementi costitutivi, ribadendo che ciò che rileva non è il fatto naturalistico ma l'evento giuridico e la conoscibilità dell'elemento soggettivo e che l'onere della prova al riguardo grava sul soggetto che eccepisce la prescrizione.
L'avv. Lembeck argomenta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
ribadisce la rituale
1 proposizione dell'eccezione di prescrizione per la quale basta dedurre in giudizio il decorso del tempo e nel merito dell'eccezione ribadisce che già al momento della morte erano noti tutti gli elementi che consentivano di agire in giudizio ivi compresa la derivazione tecnopatica.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 10.6.2025 e figlie ed Parte_1 Parte_2 eredi di deceduto il 13.2.1996, anche nella qualità di eredi di Persona_1 Per_2
vedova ed erede di premesso che il loro dante causa aveva
[...] Persona_1 lavorato come dipendente civile del presso l'Arsenale Militare Controparte_1 della Spezia dal 15.3.1950 e il 19.12.1992, dapprima come allievo e poi fra il 1958 e il 1977 come carpentiere in ferro, fra il 1977 e il 31.12.1982 come operatore per la lavorazione dei prodotti profilati e laminati metallici e infine come cameriere e direttore di sala e bar, hanno esposto che il decesso era stato concausato da asbestosi che era già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio e – con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento del danno iure proprio – hanno chiesto il risarcimento del danno iure hereditatis, assumendo le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare: che le infermità tutte di cui è stato attinto il Sig. Persona_1 con decorrenza dal 20.03.1995, e che ne hanno cagionato il decesso il 13.02.1996, sono imputabili al a titolo, prima di tutto, di responsabilità Controparte_1 contrattuale, ex art. 2087 c.c. e/o 1218, 1223 e 1453 c.c., e poi, in via alternativa e in concorso, quella extracontrattuale, tra cui ex art. 2050 c.c. e/o 2051 c.c., e aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., diretta e vicaria (artt. 1228 e/o 2049 c.c.), e civile da reato, in ragione delle norme di cui agli artt. 589 c.p., 590 c.p., con accertamento incidenter tantum, nei termini di cui a Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 12041/2020, capo 6.6.1;
e per gli effetti: nel merito: condannare il , in persona del Controparte_1
e leg. rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, sofferti dal Sig. , quale operaio civile, per tutti i fatti di cui Persona_1 in premessa, e per gli importi così ivi equitativamente determinati, ovvero per l'importo
2 maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056
c.c., oltre interessi e rivalutazioni, con liquidazione degli importi in favore delle odierne ricorrenti, intanto per rappresentazione in ordine a quanto maturato dalla di loro madre , e come eredi legittime e legittimarie del loro congiunto Persona_2 Per_1
, oltre che della di loro madre , avendone accettato, per entrambi,
[...] Persona_2
l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e/o in ogni caso stante l'accettazione in atti, e quindi nella quota di ½ per ciascuno, anche comprensiva della quota maturata dalla loro madre;
accogliere tutte le domande così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che si intendono tutte riportate, reiterate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni, e per tutto quanto già illustrato che si intende riscritto”.
Il ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. CP_1
2. In materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è regolata dall'art. 69 comma 7 D. Lgs. 165/01: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
2.1. Va subito premesso che è indifferente, ai fini della decisione sulla giurisdizione, il fatto che la domanda sia stata proposta oltre il termine del 15.9.2000.
Si è infatti precisato in giurisprudenza di legittimità: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione ordinaria, spetta al giudice fornito di giurisdizione, come tale riconosciuto, accertare gli effetti delle domande proposte oltre il termine del 15 settembre 2000, sancito 'a pena di decadenza' dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998” (Cass., ss.uu., 29.5.2012 n. 8520).
Già in precedenza si era affermato: “È stata rifiutata la tesi del termine (di natura processuale) stabilito per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, scaduto il quale anche per le controversie attinenti al periodo anteriore alla suddetta data sussisterebbe la giurisdizione ordinaria” (Cass., 1.12.2009 n. 25258, in motiv.).
3. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata dell'ufficio (quanto meno a partire da
3 Trib. Spezia, sent. 393/18, ivi con richiami di giurisprudenza di legittimità; decisione confermata da App. Genova, sent. 312/19) e della Corte distrettuale, in tema di risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087 c.c., laddove il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30.6.1998 ma la malattia sia insorta dopo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, per verificare, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile, e quindi, in quanto il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, al momento in cui si manifesta la malattia.
3.1. Si legge nella motivazione della sentenza 393/18:
“La giurisprudenza di legittimità è ormai ampiamente consolidata nel senso che le controversie relative al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 appartengono alla giurisdizione amministrativa quando si faccia valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si faccia valere una responsabilità extracontrattuale [...] …per verificare se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile. Ad analoga conclusione, peraltro, dovrebbe condurre anche la lettura dell'art. 69 comma 7 che, pur utilizzando la formula inconsueta
'controversie relative a questioni', tenuto conto del fatto che il giudice conosce di situazioni soggettive compiute e non di questioni astratte, sembra riferirsi a
'controversie relative a fattispecie', e quindi controversie le cui fattispecie si siano perfezionate prima o dopo la data limite. Una tale lettura è poi quasi obbligata se si considera che il medesimo art. 63, nell'introdurre un rigido termine di decadenza per la proposizione delle domande che continuano ad appartenere alla giurisdizione amministrativa, sembra presupporre che si tratti di pretese che possono in quel momento già essere azionate in giudizio. Ora, dato che il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, si deve concludere che le azioni per risarcimento del danno appartengono alla giurisdizione ordinaria quando siano sorte, nel senso che l'evento di danno si è verificato, dopo il 30.6.1998. Che il diritto sorga al momento dell'evento di danno e anzi al momento della sua percepibilità è d'altra parte affermazione pacifica in tema di prescrizione, e non si
4 vede perché dovrebbe assumersi, al fine del riparto di giurisdizione, una diversa accezione della struttura della fattispecie. Si è comunque detto che la giurisprudenza che privilegia, agli odierni fini, il momento della cessazione della condotta, pur apparentemente maggioritaria, è per lo più formata in casi in cui la questione era praticamente irrilevante perché anche la malattia era insorta prima del 1998. A ciò si deve anche aggiungere che, fra queste pronunce, non inficiano in realtà la conclusione oggi raggiunta quelle che affermano l'irrilevanza degli aggravamenti successivi (il diritto al risarcimento del danno sorge con il danno-evento, e non con gli eventuali danni-conseguenza, e l'aggravamento del danno non comporta il sorgere di un diritto nuovo), o l'irrilevanza della data della scoperta dell'eziologia professionale (anche in tal caso, il danno si è già manifestato e il diritto è già sorto;
che l'eziologia professionale sia emersa in data successiva comporta un impedimento di mero fatto all'esercizio del diritto), mentre almeno una di esse, e cioè
Cass., 12104/12, finisce con il giovare alla tesi opposta nel momento in cui attribuisce alla giurisdizione amministrativa la controversia in cui, pur essendosi la condotta protratta oltre il 1998, il danno si era già stabilizzato prima, perché, di fatto, guarda al momento dell'evento di danno. La conclusione è dunque nel senso che, pur se il rapporto lavorativo si sia concluso prima del 30.6.1998, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria se l'evento di danno si sia verificato dopo…”.
4. Le ricorrenti argomentano che il petitum della loro domanda è il ristoro della salute del lavoratore, e non la rimozione o l'annullamento di provvedimenti o l'esercizio di poteri pubblici;
che le pretese meramente patrimoniali e risarcitorie fondate su condotte materiali del datore di lavoro appartenevano anche in precedenza alla cognizione del giudice ordinario, perché non comportavano il sindacato su un potere autoritativo;
che la controversia non attiene alle peculiarità pubblicistiche del rapporto, perché è in contestazione un illecito datoriale che avrebbe dovuto essere evitato con misure di sicurezza.
4.1. Nessuno di questi argomenti è condivisibile.
4.1.1. La giurisdizione amministrativa, infatti, non si fonda né sulla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, né sull'esercizio da parte del datore di lavoro di poteri pubblici autoritativi, né sulla natura pubblicistica del rapporto, ma sull'espressa attribuzione di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo da parte della legge.
4.1.2. D'altra parte, il contenuto patrimoniale dell'azione esercitata non ha mai
5 escluso la giurisdizione del giudice amministrativo (principio tradizionale:
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di impiego pubblico, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di impiego pubblico, nel senso che questo, considerato nella sua Costituzione, svolgimento od estinzione, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente”, Cass., ss. uu., 21.4.1976 n. 1389).
4.1.3. A prescindere da ogni altra considerazione sul punto, non si vede poi come possano configurarsi come “condotte materiali” la lamentata violazione da parte del datore di lavoro pubblico degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., l'utilizzo di amianto nei luoghi di lavoro e l'omessa predisposizione di cautele da parte del medesimo datore di lavoro pubblico.
4.2. Sotto questo punto di vista, dato che prima del 30.6.1998 non soltanto il rapporto di lavoro di con il Ministero è terminato, ma è anche intervenuto il Persona_1 decesso del lavoratore, è evidente che l'azione fondata sull'art. 2087 c.c. appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
4.3. Non ha invece rilievo l'affermazione delle ricorrenti (cfr. note difensive del
13.10.2025, pag. 4) che la dedotta insalubrità dell'ambiente di lavoro sia proseguita anche oltre il 1998 e fino al 2001, visto che si discute in questa sede soltanto della lesione dei diritti del loro dante causa.
È pur vero, cioè, che, secondo un principio consolidato (p.e. Cass., ss.uu., 8520/12, cit.), quando l'inadempimento del datore di lavoro si protrae oltre il 30.6.1998 sussiste la giurisdizione ordinaria anche per la porzione di fattispecie anteriore a tale data, ma deve trattarsi di un inadempimento nell'ambito del rapporto fra le parti del giudizio, e non di un inadempimento nell'ambito di altri rapporti fra il medesimo datore di lavoro pubblico e diversi lavoratori.
5. Le ricorrenti hanno evidenziato che la loro domanda si fonda anche su titolo extracontrattuale, argomentando che sotto questo punto di vista la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
5.1. Il principio è in astratto conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata (v. da ult. Cass., 26.6.2019 n. 17137, in motiv.: “…la domanda di risarcimento dei danni per lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30.6.1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del
6 GA qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'Ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del GO nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale…”; il medesimo principio è stato da ultimo ribadito, con riferimento alle azioni promosse da dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, da Cass., 18.10.2023 n. 29009).
5.2. Fatto sta che la giurisprudenza di legittimità consolidata precisa anche che il discrimine fra azione contrattuale ed extracontrattuale “dipende dai tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso;
mentre, ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché
l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge” (Cass., 21.12.2018 n. 33211, in motiv., ivi con richiami di giurisprudenza anteriore).
Con riferimento ai dipendenti in regime di diritto pubblico, Cass., 29009/23, cit., ha da ultimo ribadito il medesimo principio in termini anche letteralmente quasi analoghi.
5.3. Ora, esaminato il lungo e complesso atto introduttivo, le allegazioni delle ricorrenti si possono così sintetizzare:
- stato esposto ad amianto nell'Arsenale Militare della Spezia e in Persona_1 tutto il suo perimetro, ivi compresi la cucina e la mensa (n. 2 et passim),
- non ha ricevuto formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria (nn. 21, 56),
- nell'ambito delle mansioni ha indossato guanti e altri dispositivi di amianto (nn. 23 sgg., 29),
- ha svolto il servizio in situazioni di maggior fatica (n. 30),
- nell'Arsenale era esposto anche ad altri agenti cancerogeni (n. 32),
- prestava la sua attività in luoghi in cui venivano utilizzati macchinari con parti in amianto fra cui i carriponte (nn. 50-51),
- fino al 1982 lavorava a fianco di coibentatori e scoibentatori e di altre figure professionali, usando attrezzi che rilasciavano sfridi, polveri e nanoparticelle di metalli pesanti in modo promiscuo, il tutto senza protezioni delle vie respiratorie
7 (nn. 52 sgg.).
5.4. Si tratta di condotte che non possono avere incidenza nella sfera giuridica di soggetti non legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro, perché si risolvono nella mancata predisposizione di un ambiente lavorativo salubre e nella mancata adozione di misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti.
5.4.1. In particolare, si aggiunge, l'Arsenale spezzino non è soltanto un luogo di lavoro, ma è anche un luogo militare, che deve quindi per entrambi i motivi presumersi non aperto al pubblico e sottratto alla frequentazione e alla fruizione di persone estranee.
5.5. Secondo i principi che si sono sopra ricordati, quindi, l'azione esperita deve ritenersi contrattuale.
5.5.1. Il fatto che, nell'allegazione delle ricorrenti, le condotte del abbiano CP_1 anche rilievo penale non muta i termini della questione: dal punto di vista del diritto privato un fatto di reato è semplicemente un fatto illecito da cui scaturisce un obbligo di risarcimento, e non la fonte di un terzo tipo di responsabilità.
5.6. È poi appena il caso di osservare che gli eredi succedono nel patrimonio del defunto ed esercitano le azioni contrattuali che vi rinvengono (che non mutano titolo in conseguenza della successione) e che nella presente sede le ricorrenti hanno espressamente agito soltanto iure hereditario e non anche iure proprio, riservandosi la relativa azione in separato giudizio.
6. Se l'azione esperita ha natura contrattuale e i fatti su cui si fonda sono tutti anteriori al 30.6.1998, sulla base dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (e quindi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, competente sul Comune della Spezia), con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell'art. 59 L. 69/2009.
Ogni altra questione sarà quindi esaminata dal giudice munito di giurisdizione.
7. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore indeterminabile, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza delle ricorrenti.
In particolare, il fatto che dopo la costituzione del le ricorrenti abbiano CP_1 contrastato l'eccezione di difetto di giurisdizione non consente di individuare motivi di compensazione, tenuto anche conto del fatto che i principi giurisprudenziali sul punto risultano consolidati in epoca anteriore all'introduzione della lite.
8
pqm
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e per esso del Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, con termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda al giudice sopra indicato;
condanna e fra loro in solido, a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in € 3689,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
9
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 18/11/2025 alle ore 9,40 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n.
626/2025 promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(avv. Ezio Bonanni) C.F._2 contro
, c.f. (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1 P.IVA_1
Genova)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Ezio Bonanni;
l'avv. Giorgio Lembeck;
le ricorrenti Parte_1 Parte_2
L'avv. Bonanni chiede che il giudice voglia autorizzare le parti a collegarsi separatamente in considerazione della distanza fra la loro residenza e lo studio del difensore.
L'avv. Lembeck non si oppone e il giudice autorizza.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Bonanni insiste in tutte le proprie conclusioni richiama le proprie note e replica alle note avversarie chiede in subordine la translatio; contesta l'eccezione di prescrizione, ravvisandone l'inammissibilità e la nullità per mancata specificazione degli elementi costitutivi, ribadendo che ciò che rileva non è il fatto naturalistico ma l'evento giuridico e la conoscibilità dell'elemento soggettivo e che l'onere della prova al riguardo grava sul soggetto che eccepisce la prescrizione.
L'avv. Lembeck argomenta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
ribadisce la rituale
1 proposizione dell'eccezione di prescrizione per la quale basta dedurre in giudizio il decorso del tempo e nel merito dell'eccezione ribadisce che già al momento della morte erano noti tutti gli elementi che consentivano di agire in giudizio ivi compresa la derivazione tecnopatica.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 10.6.2025 e figlie ed Parte_1 Parte_2 eredi di deceduto il 13.2.1996, anche nella qualità di eredi di Persona_1 Per_2
vedova ed erede di premesso che il loro dante causa aveva
[...] Persona_1 lavorato come dipendente civile del presso l'Arsenale Militare Controparte_1 della Spezia dal 15.3.1950 e il 19.12.1992, dapprima come allievo e poi fra il 1958 e il 1977 come carpentiere in ferro, fra il 1977 e il 31.12.1982 come operatore per la lavorazione dei prodotti profilati e laminati metallici e infine come cameriere e direttore di sala e bar, hanno esposto che il decesso era stato concausato da asbestosi che era già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio e – con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento del danno iure proprio – hanno chiesto il risarcimento del danno iure hereditatis, assumendo le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare: che le infermità tutte di cui è stato attinto il Sig. Persona_1 con decorrenza dal 20.03.1995, e che ne hanno cagionato il decesso il 13.02.1996, sono imputabili al a titolo, prima di tutto, di responsabilità Controparte_1 contrattuale, ex art. 2087 c.c. e/o 1218, 1223 e 1453 c.c., e poi, in via alternativa e in concorso, quella extracontrattuale, tra cui ex art. 2050 c.c. e/o 2051 c.c., e aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., diretta e vicaria (artt. 1228 e/o 2049 c.c.), e civile da reato, in ragione delle norme di cui agli artt. 589 c.p., 590 c.p., con accertamento incidenter tantum, nei termini di cui a Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 12041/2020, capo 6.6.1;
e per gli effetti: nel merito: condannare il , in persona del Controparte_1
e leg. rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, sofferti dal Sig. , quale operaio civile, per tutti i fatti di cui Persona_1 in premessa, e per gli importi così ivi equitativamente determinati, ovvero per l'importo
2 maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal
Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056
c.c., oltre interessi e rivalutazioni, con liquidazione degli importi in favore delle odierne ricorrenti, intanto per rappresentazione in ordine a quanto maturato dalla di loro madre , e come eredi legittime e legittimarie del loro congiunto Persona_2 Per_1
, oltre che della di loro madre , avendone accettato, per entrambi,
[...] Persona_2
l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e/o in ogni caso stante l'accettazione in atti, e quindi nella quota di ½ per ciascuno, anche comprensiva della quota maturata dalla loro madre;
accogliere tutte le domande così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, che si intendono tutte riportate, reiterate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni, e per tutto quanto già illustrato che si intende riscritto”.
Il ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. CP_1
2. In materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è regolata dall'art. 69 comma 7 D. Lgs. 165/01: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
2.1. Va subito premesso che è indifferente, ai fini della decisione sulla giurisdizione, il fatto che la domanda sia stata proposta oltre il termine del 15.9.2000.
Si è infatti precisato in giurisprudenza di legittimità: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione ordinaria, spetta al giudice fornito di giurisdizione, come tale riconosciuto, accertare gli effetti delle domande proposte oltre il termine del 15 settembre 2000, sancito 'a pena di decadenza' dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 per le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998” (Cass., ss.uu., 29.5.2012 n. 8520).
Già in precedenza si era affermato: “È stata rifiutata la tesi del termine (di natura processuale) stabilito per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, scaduto il quale anche per le controversie attinenti al periodo anteriore alla suddetta data sussisterebbe la giurisdizione ordinaria” (Cass., 1.12.2009 n. 25258, in motiv.).
3. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata dell'ufficio (quanto meno a partire da
3 Trib. Spezia, sent. 393/18, ivi con richiami di giurisprudenza di legittimità; decisione confermata da App. Genova, sent. 312/19) e della Corte distrettuale, in tema di risarcimento del danno da violazione dell'art. 2087 c.c., laddove il rapporto di lavoro sia cessato prima del 30.6.1998 ma la malattia sia insorta dopo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che, per verificare, ai fini del riparto di giurisdizione, se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile, e quindi, in quanto il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, al momento in cui si manifesta la malattia.
3.1. Si legge nella motivazione della sentenza 393/18:
“La giurisprudenza di legittimità è ormai ampiamente consolidata nel senso che le controversie relative al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998 appartengono alla giurisdizione amministrativa quando si faccia valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si faccia valere una responsabilità extracontrattuale [...] …per verificare se la controversia sia anteriore o posteriore al 30.6.1998, occorre guardare al momento in cui sorge il diritto e la pretesa diventa azionabile. Ad analoga conclusione, peraltro, dovrebbe condurre anche la lettura dell'art. 69 comma 7 che, pur utilizzando la formula inconsueta
'controversie relative a questioni', tenuto conto del fatto che il giudice conosce di situazioni soggettive compiute e non di questioni astratte, sembra riferirsi a
'controversie relative a fattispecie', e quindi controversie le cui fattispecie si siano perfezionate prima o dopo la data limite. Una tale lettura è poi quasi obbligata se si considera che il medesimo art. 63, nell'introdurre un rigido termine di decadenza per la proposizione delle domande che continuano ad appartenere alla giurisdizione amministrativa, sembra presupporre che si tratti di pretese che possono in quel momento già essere azionate in giudizio. Ora, dato che il diritto al risarcimento del danno sorge dall'evento di danno, e non dalla sola condotta, si deve concludere che le azioni per risarcimento del danno appartengono alla giurisdizione ordinaria quando siano sorte, nel senso che l'evento di danno si è verificato, dopo il 30.6.1998. Che il diritto sorga al momento dell'evento di danno e anzi al momento della sua percepibilità è d'altra parte affermazione pacifica in tema di prescrizione, e non si
4 vede perché dovrebbe assumersi, al fine del riparto di giurisdizione, una diversa accezione della struttura della fattispecie. Si è comunque detto che la giurisprudenza che privilegia, agli odierni fini, il momento della cessazione della condotta, pur apparentemente maggioritaria, è per lo più formata in casi in cui la questione era praticamente irrilevante perché anche la malattia era insorta prima del 1998. A ciò si deve anche aggiungere che, fra queste pronunce, non inficiano in realtà la conclusione oggi raggiunta quelle che affermano l'irrilevanza degli aggravamenti successivi (il diritto al risarcimento del danno sorge con il danno-evento, e non con gli eventuali danni-conseguenza, e l'aggravamento del danno non comporta il sorgere di un diritto nuovo), o l'irrilevanza della data della scoperta dell'eziologia professionale (anche in tal caso, il danno si è già manifestato e il diritto è già sorto;
che l'eziologia professionale sia emersa in data successiva comporta un impedimento di mero fatto all'esercizio del diritto), mentre almeno una di esse, e cioè
Cass., 12104/12, finisce con il giovare alla tesi opposta nel momento in cui attribuisce alla giurisdizione amministrativa la controversia in cui, pur essendosi la condotta protratta oltre il 1998, il danno si era già stabilizzato prima, perché, di fatto, guarda al momento dell'evento di danno. La conclusione è dunque nel senso che, pur se il rapporto lavorativo si sia concluso prima del 30.6.1998, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria se l'evento di danno si sia verificato dopo…”.
4. Le ricorrenti argomentano che il petitum della loro domanda è il ristoro della salute del lavoratore, e non la rimozione o l'annullamento di provvedimenti o l'esercizio di poteri pubblici;
che le pretese meramente patrimoniali e risarcitorie fondate su condotte materiali del datore di lavoro appartenevano anche in precedenza alla cognizione del giudice ordinario, perché non comportavano il sindacato su un potere autoritativo;
che la controversia non attiene alle peculiarità pubblicistiche del rapporto, perché è in contestazione un illecito datoriale che avrebbe dovuto essere evitato con misure di sicurezza.
4.1. Nessuno di questi argomenti è condivisibile.
4.1.1. La giurisdizione amministrativa, infatti, non si fonda né sulla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, né sull'esercizio da parte del datore di lavoro di poteri pubblici autoritativi, né sulla natura pubblicistica del rapporto, ma sull'espressa attribuzione di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo da parte della legge.
4.1.2. D'altra parte, il contenuto patrimoniale dell'azione esercitata non ha mai
5 escluso la giurisdizione del giudice amministrativo (principio tradizionale:
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di impiego pubblico, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di impiego pubblico, nel senso che questo, considerato nella sua Costituzione, svolgimento od estinzione, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente”, Cass., ss. uu., 21.4.1976 n. 1389).
4.1.3. A prescindere da ogni altra considerazione sul punto, non si vede poi come possano configurarsi come “condotte materiali” la lamentata violazione da parte del datore di lavoro pubblico degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., l'utilizzo di amianto nei luoghi di lavoro e l'omessa predisposizione di cautele da parte del medesimo datore di lavoro pubblico.
4.2. Sotto questo punto di vista, dato che prima del 30.6.1998 non soltanto il rapporto di lavoro di con il Ministero è terminato, ma è anche intervenuto il Persona_1 decesso del lavoratore, è evidente che l'azione fondata sull'art. 2087 c.c. appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
4.3. Non ha invece rilievo l'affermazione delle ricorrenti (cfr. note difensive del
13.10.2025, pag. 4) che la dedotta insalubrità dell'ambiente di lavoro sia proseguita anche oltre il 1998 e fino al 2001, visto che si discute in questa sede soltanto della lesione dei diritti del loro dante causa.
È pur vero, cioè, che, secondo un principio consolidato (p.e. Cass., ss.uu., 8520/12, cit.), quando l'inadempimento del datore di lavoro si protrae oltre il 30.6.1998 sussiste la giurisdizione ordinaria anche per la porzione di fattispecie anteriore a tale data, ma deve trattarsi di un inadempimento nell'ambito del rapporto fra le parti del giudizio, e non di un inadempimento nell'ambito di altri rapporti fra il medesimo datore di lavoro pubblico e diversi lavoratori.
5. Le ricorrenti hanno evidenziato che la loro domanda si fonda anche su titolo extracontrattuale, argomentando che sotto questo punto di vista la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
5.1. Il principio è in astratto conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata (v. da ult. Cass., 26.6.2019 n. 17137, in motiv.: “…la domanda di risarcimento dei danni per lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30.6.1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del
6 GA qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'Ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del GO nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale…”; il medesimo principio è stato da ultimo ribadito, con riferimento alle azioni promosse da dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, da Cass., 18.10.2023 n. 29009).
5.2. Fatto sta che la giurisprudenza di legittimità consolidata precisa anche che il discrimine fra azione contrattuale ed extracontrattuale “dipende dai tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso;
mentre, ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché
l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge” (Cass., 21.12.2018 n. 33211, in motiv., ivi con richiami di giurisprudenza anteriore).
Con riferimento ai dipendenti in regime di diritto pubblico, Cass., 29009/23, cit., ha da ultimo ribadito il medesimo principio in termini anche letteralmente quasi analoghi.
5.3. Ora, esaminato il lungo e complesso atto introduttivo, le allegazioni delle ricorrenti si possono così sintetizzare:
- stato esposto ad amianto nell'Arsenale Militare della Spezia e in Persona_1 tutto il suo perimetro, ivi compresi la cucina e la mensa (n. 2 et passim),
- non ha ricevuto formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria (nn. 21, 56),
- nell'ambito delle mansioni ha indossato guanti e altri dispositivi di amianto (nn. 23 sgg., 29),
- ha svolto il servizio in situazioni di maggior fatica (n. 30),
- nell'Arsenale era esposto anche ad altri agenti cancerogeni (n. 32),
- prestava la sua attività in luoghi in cui venivano utilizzati macchinari con parti in amianto fra cui i carriponte (nn. 50-51),
- fino al 1982 lavorava a fianco di coibentatori e scoibentatori e di altre figure professionali, usando attrezzi che rilasciavano sfridi, polveri e nanoparticelle di metalli pesanti in modo promiscuo, il tutto senza protezioni delle vie respiratorie
7 (nn. 52 sgg.).
5.4. Si tratta di condotte che non possono avere incidenza nella sfera giuridica di soggetti non legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro, perché si risolvono nella mancata predisposizione di un ambiente lavorativo salubre e nella mancata adozione di misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti.
5.4.1. In particolare, si aggiunge, l'Arsenale spezzino non è soltanto un luogo di lavoro, ma è anche un luogo militare, che deve quindi per entrambi i motivi presumersi non aperto al pubblico e sottratto alla frequentazione e alla fruizione di persone estranee.
5.5. Secondo i principi che si sono sopra ricordati, quindi, l'azione esperita deve ritenersi contrattuale.
5.5.1. Il fatto che, nell'allegazione delle ricorrenti, le condotte del abbiano CP_1 anche rilievo penale non muta i termini della questione: dal punto di vista del diritto privato un fatto di reato è semplicemente un fatto illecito da cui scaturisce un obbligo di risarcimento, e non la fonte di un terzo tipo di responsabilità.
5.6. È poi appena il caso di osservare che gli eredi succedono nel patrimonio del defunto ed esercitano le azioni contrattuali che vi rinvengono (che non mutano titolo in conseguenza della successione) e che nella presente sede le ricorrenti hanno espressamente agito soltanto iure hereditario e non anche iure proprio, riservandosi la relativa azione in separato giudizio.
6. Se l'azione esperita ha natura contrattuale e i fatti su cui si fonda sono tutti anteriori al 30.6.1998, sulla base dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (e quindi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria, competente sul Comune della Spezia), con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell'art. 59 L. 69/2009.
Ogni altra questione sarà quindi esaminata dal giudice munito di giurisdizione.
7. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore indeterminabile, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia) e seguono la soccombenza delle ricorrenti.
In particolare, il fatto che dopo la costituzione del le ricorrenti abbiano CP_1 contrastato l'eccezione di difetto di giurisdizione non consente di individuare motivi di compensazione, tenuto anche conto del fatto che i principi giurisprudenziali sul punto risultano consolidati in epoca anteriore all'introduzione della lite.
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pqm
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e per esso del Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, con termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda al giudice sopra indicato;
condanna e fra loro in solido, a rifondere al Parte_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in € 3689,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge e successive occorrende.
Il giudice
Marco NI
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