Sentenza 16 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 4 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
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- 1. Accesso agli atti: non è sufficiente un generico riferimentoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01307/2026REG.PROV.COLL.
N. 06188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6188 del 2025, proposto da
DI ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti, Massimiliano Bezzi, Gianluca Caputo, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Italia OR EO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Roma, via Vittorio Veneto n.89;
nei confronti
TA Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 10498/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di Italia OR EO S.p.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. PI CI RE e uditi per le parti gli avvocati Galletti e Otranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. ZI DI, nella qualità di dipendente di TA s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha contestato, con missiva del 3 dicembre 2021, la cessione/trasferimento di azienda e/o di ramo di azienda, relativamente al settore volo/ aviation , da TA a Italia OR EO (IT) s.p.a., rivendicando il diritto al passaggio automatico e diretto del rapporto di lavoro subordinato in capo ad IT ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; ha poi contestato dinanzi al Tribunale di Roma la omessa cessione del suo contratto.
Al fine di tutelare le sue ragioni dinanzi al giudice del lavoro con istanza del 24 febbraio 2023 ha chiesto l’ostensione degli atti e documenti (di natura organizzativa, contabile, tecnica e contrattuale) sottesi al procedimento di cessione; IT ha respinto l’istanza nella considerazione che l’accesso documentale avrebbe compromesso i propri interessi di natura professionale, finanziaria, industriale e commerciale e che comunque era volto all’acquisizione di un elevato numero di documenti di non pronta consultazione e reperimento.
Il Ministero, da parte sua, ha respinto l’istanza richiamando le esigenze di segretezza commerciale e industriale rappresentate da IT, nonché un provvedimento del Tribunale di Civitavecchia recante la secretazione della documentazione contenuta o richiamata nel programma di cessione.
Il ricorrente ha dunque esperito il ricorso avverso il diniego di ostensione documentale.
La sentenza di primo grado -emessa dal T.a.r. del Lazio, sezione terza, il 16 giugno 2023, n. 10298- ha respinto il ricorso, sia nei confronti del Ministero delle imprese e del made in Italy con riguardo alla documentazione che lo stesso ha puntualmente allegato di non detenere, come pure del Ministero dell’economia e delle finanze, mero azionista di IT, privo di competenze gestionali; sia nei confronti di IT per il carattere massivo e generalizzato, ma anche esplorativo, dell’istanza.
Il ricorrente ha proposto appello.
Il gravame è stato accolto con la sentenza della Sezione del 4 dicembre 2023, n. 10498, che ha annullato il diniego gravato e ha ordinato ad IT l’ostensione dei documenti specificati nel ricorso, con esclusione di quelli attinenti al contratto di cessione del 14 ottobre 2021, già acquisiti nel giudizio civile, consentendo, nell’ostensione documentale, il motivato stralcio (mediante “omissis”) od il motivato differimento di eventuali parti la cui conoscenza potesse interferire con la procedura di dismissione a privati della partecipazione del MEF, all’epoca in corso.
1.2. Con un (primo) ricorso per l’ottemperanza di tale ultima sentenza, il signor ZI ha lamentato che IT avesse solo parzialmente adempiuto all’ordine di esibizione: in particolare, con nota in data 26 gennaio 2024 IT aveva provveduto alla trasmissione in maniera integrale di una parte della documentazione (l’autorizzazione IATA ad IT di utilizzazione dei codici AZ e 005 di TA e la fattura emessa da IT TD01 in data 14 dicembre 2021, recante la descrizione “Biglietteria aerea voli nazionali-Senato mese di novembre 2021, incassata in anticipo da TA” e relativa “Nota di carico” messa dalla AS di TA in data 10 dicembre 2021), mentre la restante era stata trasmessa in maniera parziale ed incompleta ( Memorandum of Understanding o memorandum di intesa tra TA ed IT, copia della prima busta paga del personale IT e report attestante le “tratte” operate da TA negli ultimi tre mesi di esercizio e medesimo report attestante le “tratte” operate da IT dal 15 ottobre 2021 al 1° novembre 2021) od era stata del tutto omessa (la relazione di Ernst&Young, c.d. primo rapporto, concernente la valutazione e la stima dei cespiti oggetto del programma di cessione; la relazione Ernst&Young, c.d. secondo rapporto avente ad oggetto la valutazione e stima del marchio e del dominio TA; la proposta di acquisto formalizzata da TA ad IT in data 16 agosto 2021, nonché la successiva vincolante del 24 agosto 2021 e l’intesa vincolante accettata da TA del 31 agosto 2021; la fattura del 14 ottobre 2021 relativa al pagamento del prezzo di vendita della cessione da TA ad IT dei 52 veicoli della flotta TA ed altri asset ; l’accordo di trasferimento codice o “ code transfer agreement ”; la perizia del prof. Fiori perimetro aviation ; la lettera TA-IT del 14 dicembre 2021 di precisazione del credito di TA per i costi relativi alle giornate di lavoro prestate dai dipendenti di TA ai fini della partenza operativa di IT). Aveva quindi chiesto che fosse dato adempimento al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta , avendone interesse, tanto più in considerazione del fatto che pendeva giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 13 settembre 2023, introdotto da IT dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.
Con sentenza della Sezione del 3 dicembre 2024, n. 9670 si è dato atto che, oltre ai documenti dei quali lo stesso ricorrente aveva riconosciuto l’avvenuta ostensione prima della presentazione del ricorso, la resistente società IT, nelle more della fissazione dell’udienza camerale, aveva prodotto in giudizio il “ code transfer agreement ” (accordo trilaterale stipulato tra TA, IT e IATA, volto al trasferimento dei codici identificativi di TA ad IT). Quindi – pur escludendo che la sentenza da eseguire avesse lasciato ad IT un potere discrezionale di scelta dei documenti oggetto di ostensione – la sentenza n. 9670/2024 ha respinto il ricorso per ottemperanza, decidendo come segue:
- ha riferito dell’eccezione avanzata da parte di IT di carenza di interesse del ricorrente all’ostensione della proposta di acquisto (avendo depositato dinanzi al giudice del lavoro il contratto di cessione del 14 ottobre 2021) e della deduzione della stessa IT di non avere la disponibilità della “ perizia del prof. Giovanni Fiori perimetro aviation ”;
- ha ritenuto che, rispetto alle relazioni Ernst&Young (primo e secondo rapporto), permanesse l’esigenza del differimento dell’ostensione sino alla conclusione della procedura di dismissione a privati della partecipazione del Mef, in corso. Per tali documenti ha quindi differito l’accesso “ ad un momento successivo alla conclusione della procedura di dismissione ”, disponendo l’ostensione “ su iniziativa della stessa IT, nel termine di giorni trenta dal momento della formale conclusione ”.
2.Col ricorso per esecuzione ed ottemperanza, depositato il 22 luglio 2025, introduttivo del presente giudizio, il signor DI ZI, dichiarando la permanenza del proprio interesse all’ostensione in pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di appello di Roma, ha esposto che tra i documenti dei quali aveva richiesto l’ostensione da parte di IT figuravano anche:
- la proposta di acquisito formalizzata da TA ad Ita in data 16 agosto 2021;
- la successiva proposta vincolante (c.d. binding ) del 24 agosto 2021;
- l’intesa vincolante accettata da TA del 31 agosto 2021.
2.1. Ha quindi sostenuto che, rispetto all’ostensione di tali documenti, nulla sarebbe stato disposto dalla sentenza del 3 dicembre 2024 n. 9670, mentre sarebbe stato evidente che, per gli stessi documenti, l’accoglimento dell’istanza di accesso era implicito nelle disposizioni della precedente sentenza del 4 dicembre 2023 n. 10498, sul punto non riformata dalla sentenza successiva.
2.2. Ha aggiunto che il proprio interesse all’ostensione dei documenti non sarebbe venuto meno per la produzione nel giudizio pendente dinanzi al giudice del lavoro del contratto di cessione del 14 ottobre 2021, in quanto i detti documenti sarebbero essenziali per le difese da spiegare “ sia dinanzi la Corte d’Appello che presso qualsiasi altra futura sede ” per i motivi illustrati alle lettere da a) a d) del punto 28 del ricorso.
2.3. Ritenuto quindi persistente l’inadempimento di IT alla sentenza di questa Sezione n.10498/2023, il ricorrente ha concluso chiedendo l’adozione “ delle misure più opportune tese a sterilizzare il rifiuto e ad imporre l’attuazione e l’esecuzione del giudicato amministrativo, sia ricorrendo alla leva economica, sia tramite la fattiva sostituzione della Società con un Commissario ad acta […] ”, nonché l’applicazione di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
3. Si è costituita in giudizio Italia OR EO (IT) s.p.a., dando atto, con la memoria difensiva depositata il 5 gennaio 2026, che la stessa resistente, a seguito del perfezionamento della prima parte dell’operazione di dismissione della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze, aveva provveduto ad inviare le relazioni Ernst&Young, nel rispetto ed in conformità al decisum della sentenza n. 9670/2024.
Ha quindi resistito al ricorso sostenendo che, con tale ultima sentenza, il giudicato nascente dalla sentenza n. 10498 /2023 sarebbe stato precisato ed integrato, limitando alle dette due relazioni il persistente obbligo di ostensione in capo alla società; a tale obbligo sarebbe stato dato pieno adempimento in data 17 febbraio 2025, cioè entro il termine assegnato da detta sentenza, e a seguito della conclusione della prima fase dell’operazione di dismissione a privati delle quote detenute dal MEF.
3.1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti con atto di mera forma.
3.2. All’esito della discussione all’udienza camerale del 22 gennaio 2026, il Collegio ha riservato la decisione.
4. Il ricorso non merita accoglimento.
4.1. La sentenza del 3 dicembre 2024 n. 9670 ha precisato e definito la portata del giudicato formatosi a seguito della sentenza di accoglimento parziale dell’istanza di accesso del 4 dicembre 2023 n. 10498.
Va infatti condivisa l’eccezione di parte resistente secondo cui con la sentenza n. 9670/2024 l’obbligo di ostensione di IT, esistente alla data della pronuncia, è stato delimitato individuando quale oggetto del medesimo “ la mancata ostensione delle relazioni Ernst&Young (primo e secondo rapporto) ”, con l’affermazione conseguenziale secondo cui per tali documenti l’accesso si sarebbe dovuto ritenere “ differito ad un momento successivo alla conclusione della procedura di dismissione […] ”.
4.2. Dato ciò, va sottolineato come oggetto del ricorso per ottemperanza iscritto al n.r.g. 3929/2024, concluso con la sentenza n.9670/2024, fosse l’istanza del signor DI ZI di ottenere - in esecuzione della sentenza n.10498/2023 - l’accesso ai documenti dei quali tale sentenza aveva ordinato l’ostensione da parte di IT e che la società resistente aveva trasmesso in maniera parziale o non aveva affatto trasmesso, tra questi ultimi in particolare, secondo il ricorrente, anche la proposta di acquisto del 16 agosto 2021, la successiva proposta vincolante (c.d. binding) del 24 agosto 2021 e l’Intesa vincolante accettata da TA il 31 agosto 2021.
Non è invero condivisibile l’assunto del ricorrente che la sentenza n. 9670/2024 avrebbe omesso qualsivoglia pronuncia su tale documentazione.
In proposito si legge infatti in motivazione che la società resistente aveva eccepito “ la carenza di interesse del ricorrente all’ostensione della proposta di acquisto, avendo depositato dinanzi al giudice del lavoro il contratto di cessione del 14 ottobre 2021 ”.
4.2.1. Diversamente da quanto sembra sottintendere il ricorrente al punto 25) del ricorso introduttivo del presente giudizio, detta eccezione di carenza di interesse non coincide affatto con l’eccezione di inammissibilità del ricorso iscritto al n. 3929/2024 sulla quale la sentenza n. 9670/2024 si è esplicitamente pronunciata, con il rigetto di cui al punto 6 della motivazione. Questo infatti concerneva, non la carenza di interesse del ricorrente, bensì il diverso profilo di inammissibilità del ricorso (esposto da IT al punto I della parte in diritto della memoria difensiva depositata in quel giudizio in data 8 ottobre 2024), basato sull’argomentazione di IT – respinta dalla sentenza - che non derivasse dal giudicato un obbligo puntuale e vincolato di ostensione documentale.
4.2.2. Piuttosto è da ritenere che il riferimento di cui al punto 7) della motivazione della sentenza n. 9670/2024 sia all’eccezione di carenza di interesse del ricorrente come sollevata da IT al punto II della parte in diritto della memoria difensiva predetta, depositata l’8 ottobre 2024. Precisamente, IT, ripercorrendo i contenuti delle proprie note di ottemperanza, alle pagine 8-9, di tale memoria eccepiva quanto segue: << In terzo luogo, e avuto specifico riguardo alla documentazione indicata dal Sig. ZI quale “non trasmessa e di particolare importanza difensiva”, preme ribadire che: […] iv) quanto ai documenti “Proposta di acquisto formalizzata da TA ad Ita in data 16 agosto 2021 nonché successiva proposta vincolante (cd. binding) del 24 agosto 2021 ed Intesa vincolante accettata da TA del 31 agosto 2021”, “Fattura del 14 ottobre 2021 relativa al pagamento del prezzo di vendita della cessione da TA ad IT dei 52 velivoli della flotta di TA ed altri asset, registrata nella contabilità aziendale sul sistema gestionale contabile SAP di TA in data 14 ottobre 2021 (doc. di registrazione contabile n. 2210002188)”, è stato evidenziato che per essi non si ravvisa alcun interesse all’accesso, stante l’intervenuto deposito, nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, sub R.G. 14212/2022 dott. Mormile, del contratto di cessione del 14 ottobre 2021 (atto che si pone a valle sia della proposta d’acquisto che della fattura richieste), anche in questo caso in piena esecuzione della sentenza della sez. V, 4 dicembre 2023, n. 10498, che nella propria parte motiva ha chiaramente disposto, tra gli atti da esibire, l’ “esclusione di quelli attinenti al contratto di cessione del 14 ottobre 2021” >>).
Dal momento che la motivazione della sentenza non può che essere correlata agli scritti di parte, si ritiene che la sentenza n.9670/2024 abbia condiviso detta eccezione della società resistente, per come si può desumere dal contenuto della motivazione. Questa infatti (al detto punto 7), dopo avere richiamato l’eccezione di “ carenza di interesse del ricorrente all’ostensione della proposta di acquisto, avendo depositato dinanzi al giudice del lavoro il contratto di cessione del 14 ottobre 2021 ” (oltre alla deduzione di non disponibilità della “ perizia del prof. Giovanni Fiori perimetro aviation ”), ha delimitato l’obbligo di ostensione alle relazioni Ernst&Young (primo e secondo rapporto).
Proprio tale iter logico giuridico della motivazione porta ad escludere che la sentenza abbia trascurato l’interesse del ricorrente ad ottenere l’ostensione dei documenti qui in contestazione.
In particolare, non sussiste l’omessa pronuncia sulla domanda di accesso alle proposte pre-contrattuali, come sostenuto dal ricorrente, poiché è da ritenere l’accoglimento, sia pure implicito, dell’eccezione della società resistente.
4.2.3. Dato ciò, la statuizione conclusiva di rigetto integrale del ricorso del signor DI ZI, è riferibile anche al rigetto dell’istanza di accesso alle dette proposte.
4.3. Occorre precisare che, così decidendo, la sentenza n. 9670/2024 ha integrato o, meglio, precisato la portata del giudicato relativo alla sentenza di cognizione n. 10498/2023, nella parte riguardante il diritto del signor ZI ad accedere alle proposte oggi in contestazione.
4.3.1. La sentenza n. 10498/2023, accogliendo l’appello nei limiti specificati nella relativa motivazione, aveva infatti accolto solo parzialmente il ricorso di primo grado, formulando al punto 5 della motivazione l’ordine ad IT di ostensione “ dei documenti specificati nel ricorso in appello e sinteticamente riportati al punto sub 2 della presente motivazione, con esclusione di quelli attinenti al contratto di cessione del 14 ottobre 2021, già acquisiti nel giudizio civile ”.
Siffatta statuizione di esclusione risulta controversa perché, mentre, per un verso, non vi è dubbio che i documenti “attinenti” al contratto di cessione (perciò da escludere) siano esattamente le proposte e le intese intercorse durante le trattative; per altro verso, residua un profilo di incertezza determinato dall’inciso finale che si riferisce a documenti “già acquisiti nel giudizio civile” (come se soltanto questi dovessero essere esclusi).
4.3.2. V’è da dire che una decisione di esclusione dell’ostensione di documenti già acquisiti a tale giudizio non avrebbe avuto alcun senso logico-giuridico, considerato che l’istanza di accesso è stata motivata dal ricorrente (e accolta dal Consiglio di Stato) proprio per le esigenze difensive nel processo pendente dinanzi al giudice del lavoro, al fine di accertare e riqualificare l’operazione intercorsa tra TA e IT -non già quale mera cessione di beni e contratti, bensì- come trasferimento di ramo d’azienda, in modo da consentire la prosecuzione dell’originario rapporto di lavoro anche nei confronti di IT ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
Più coerente con l’impianto motivazionale della sentenza n. 10498/23, ed anche con le eccezioni sollevate in quel giudizio dalla resistente IT, è ritenere che, riferendosi all’acquisizione nel giudizio civile appunto soltanto del contratto di cessione del 14 ottobre 2021, il collegio abbia ritenuto esaustiva tale produzione ai fini difensivi del ricorrente in sede civile; abbia quindi escluso il diritto all’accesso alla documentazione preparatoria, in quanto ritenuta – a torto o a ragione, non rileva in questa sede – non strettamente strumentale a detti fini.
4.3.3. Tale interpretazione della sentenza n. 10498/23 risulta sostanzialmente cristallizzata, ed al contempo precisata, dalla sentenza di ottemperanza n.9670/2024, nella parte in cui, come detto sopra, si è riferita all’eccezione sollevata da IT nella memoria difensiva, in termini del tutto congruenti.
In proposito merita condivisione il richiamo da parte della difesa di IT della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sulla possibilità di apertura di spazi di cognizione nel giudizio di ottemperanza, anche in relazione all’attività interpretativa della sentenza della cui esecuzione si tratta ed alla possibilità di ottenere chiarimenti interpretativi in ordine alle modalità dell’ottemperanza, potendosi riconoscere un ambito di fungibilità dei due giudizi su tutte le questioni diverse dall’annullamento degli atti (cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen. 11 aprile 1980, n. 11, nonché più recentemente, tra le altre, Cons. Stato, V, 2 novembre 2021, n. 7322).
Nel caso di specie, la sentenza n. 9670/2024 non ha derogato né riformato la sentenza n. 10498/2023, in punto di esclusione dall’ordine di ostensione delle proposte e delle intese che hanno preceduto il contratto di cessione del 14 ottobre 2021, ma ne ha interpretato e precisato la portata, nel senso di ritenere le stesse escluse dal diritto all’accesso per fini difensivi, perché superate appunto dalla stipulazione del contratto, come d’altronde eccepito da IT.
5. In conclusione, il presente ricorso -in disparte la preclusione derivante dal rigetto integrale di cui alla sentenza n. 9670/2024- va respinto, dovendosi escludere il diritto del ricorrente signor DI ZI ad accedere ai documenti che ne sono oggetto (proposta di acquisto formalizzata da TA ad IT in data 16 agosto 2021, nonché successiva proposta vincolante (c.d. binding) del 24 agosto 2021 ed Intesa vincolante accettata da TA del 31 agosto 2021) in base al giudicato conseguito alle sentenze n. 10498/2023 del 4 dicembre 2023 e n. 9670/2024 del 3 dicembre 2024.
6. La peculiarità delle vicende esecutive oggetto di giudizio consente di compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SA, Presidente
PI CI RE, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI CI RE | IE SA |
IL SEGRETARIO