Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2026, proposto da
NI UR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B994C85BC2, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottammare e Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Fermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Fermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Morri e Matteo Perazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
- della determinazione Reg. Sett. I - Servizi Generali Legali - SUA - Risorse Umane n. 25 del 12/2/2026 (Reg. Gen. n. 85) con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata l’appalto dei lavori denominati “Recupero del fabbricato Fondazione TA IA per alloggi ERP” - CUP I18B09000010002 - CIG: B994C85BC2;
- della nota pec del 12 febbraio 2026 con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione;
- della nota prot 4256 del 10.3.2026 con la quale la Provincia di Fermo non ha accolto l’istanza in autotutela formulata dalla odierna ricorrente;
- dei verbali di gara n. 2 e 3 nei quali sono state esaminate e valutate le offerte dei concorrenti;
- di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio,
e per la condanna
delle amministrazioni intimate alla reintegrazione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottammare, della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Fermo e di CO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente censura in questa sede l’aggiudicazione, disposta dalla Stazione Unica Appaltante operante presso la Provincia di Fermo in favore della controinteressata CO S.r.l., dell’appalto relativo ai lavori di recupero del fabbricato denominato “Fondazione TA IA” di Grottammare, da destinare ad alloggi e.r.p. (appalto avente un importo a base d’asta di € 745.556,91, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
NI UR, che nella graduatoria finale si è collocata al secondo posto, deduce, in sintesi, che:
- il disciplinare di gara, con riguardo ai criteri di valutazione C.2. e C.3., prevedeva che l’offerta tecnica fosse corredata, fra gli altri, da un computo metrico non estimativo;
- l’aggiudicataria ha prodotto al riguardo un elaborato che non può essere considerato un computo metrico non estimativo, visto che, proprio con riferimento ad alcune delle proposte migliorative afferenti i suddetti criteri di valutazione, CO non ha specificato le quantità e/o le misure (infatti, sia con riguardo alle proposte relative al rifacimento delle facciate dell’edificio sia con riguardo alla sistemazione delle aree esterne, l’aggiudicataria ha indicato solo la quantità 1, ossia lavori a corpo e non a misura);
- pertanto, in base al disposto dell’art. 17, let. b., del disciplinare, l’offerta della controinteressata andava esclusa;
- in subordine, con riguardo ai suddetti due criteri di valutazione a CO andavano assegnati zero punti, il che avrebbe implicato il sovvertimento, a vantaggio di NI UR, della graduatoria finale;
- è stata violata la par condicio , visto che gli altri concorrenti, fra cui la stessa NI UR, hanno presentato un computo metrico che specificava quantità e misure delle lavorazioni inerenti alle proposte migliorative.
2. Costituendosi in giudizio, tanto le amministrazioni intimate quanto la controinteressata hanno eccepito che:
- in primo luogo, non esiste alcuna definizione legale di computo metrico non estimativo, né esiste un fac-simile che i concorrenti nelle gare ad evidenza pubblica debbono obbligatoriamente utilizzare per redigere il computo non estimativo. E nemmeno la lex specialis della presente gara stabiliva alcunché al riguardo;
- inoltre, nessuna norma vieta che alcune delle voci di un computo metrico (estimativo o non estimativo) possano essere indicate a corpo anziché a misura;
- con riguardo alla disciplina dell’odierna gara, poi, l’art. 17, let. b., del disciplinare stabiliva che “ In caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l’integrazione della documentazione (c.d. soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto, di cui all’art. 101, comma 3 del Codice) ”. Pertanto, poiché CO ha comunque prodotto un computo metrico che, a tutto concedere, potrebbe essere definito incompleto, la commissione di gara non avrebbe potuto decretare l’esclusione del concorrente senza prima procedere all’attivazione del soccorso istruttorio o procedimentale;
- dal punto di vista sostanziale, tuttavia, i punteggi sono stati attribuiti dalla commissione di gara tenendo conto anzitutto dell’offerta tecnica, nonché di tutti gli altri elaborati che dovevano corredarla, per cui i commissari hanno ben compreso quali fossero le migliorie proposte da CO (il che emerge anche dalla relazione postuma della commissione depositata dalla difesa comunale, sulla base della quale la Provincia ha rigettato l’istanza di autotutela formulata da NI UR);
- in ogni caso, ai sensi di quanto stabilisce il suddetto art. 17 del disciplinare di gara proprio con riferimento ai criteri C.2. e C.3., l’aggiudicataria si è impegnata ad eseguire tutte le lavorazioni indicate nell’offerta e nel computo metrico al prezzo risultante dal ribasso praticato sull’importo a base d’asta, per cui le quantità indicate nel computo metrico non erano rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale.
3. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve.
4. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, risultando nel loro complesso condivisibili le argomentazioni difensive delle parti resistenti.
E, in effetti:
- è certamente vero che, in generale, in un computo metrico, per ogni singola lavorazione, vanno indicate le quantità o le misure, ma questo, come è ovvio che sia, vale unicamente per quelle lavorazioni che sono suscettibili di tali specificazioni. E, in ogni caso, non esiste alcuna disposizione che vieti di indicare alcune lavorazioni a corpo;
- questo è tanto vero che, leggendo il computo prodotto da CO, ci si avvede del fatto che, con riguardo ai due criteri di valutazione per cui è causa, alcune lavorazioni (ad esempio, “Sovraprezzo alla voce 20.01.031.002 per la realizzazione della recinzione delle corti esterne in legno e siepi”) contengono la specificazione delle misure e delle quantità, mentre le altre sono espresse a corpo;
- a tutto ciò va aggiunto che nella specie il punto di partenza delle valutazioni a cui erano chiamati i commissari di gara era l’offerta tecnica e non il computo metrico. Pertanto, solo se dalla lettura coordinata dei due elaborati fossero emersi dubbi circa l’attendibilità dell’offerta, allora si sarebbe posto il problema sollevato da NI UR;
- in realtà, l’offerta di CO era perfettamente “leggibile” in parte qua , poiché: i) per quanto riguarda la sistemazione delle facciate dell’immobile, si comprende agevolmente che le migliorie proposte concernono tutte le parti dell’edificio in cui sono presenti mattoni a faccia vista e tutte quelle in cui si rende necessaria la eliminazione di rappezzi incongrui eseguiti in calcestruzzo; ii) per quanto concerne, invece, la sistemazione delle aree esterne, nell’offerta tecnica di CO si dichiara che la miglioria proposta consiste nella “integrazione” - e non nella “sostituzione” - delle recinzioni previste nel progetto esecutivo (la cui lunghezza complessiva era dunque nota) con “ …con elementi vegetali, quali siepi a basso sviluppo o specie rampicanti selezionate tra essenze autoctone, caratterizzate da ridotte esigenze idriche e manutentive… ”, nonché con sedute e altri elementi di arredo urbano (questi ultimi in numero non particolarmente significativo, visto che non si sta parlando di un giardino o di un parco pubblico di notevole estensione, ma di aree esterne ad un palazzo di risalente costruzione);
- in ogni caso, la lex specialis prevedeva che, in caso di caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la commissione di gara avrebbe avuto la possibilità di richiedere al concorrente un’integrazione documentale (l’esclusione automatica essendo prevista solo in caso di mancata presentazione della documentazione tecnica, da intendersi come totale assenza della documentazione indicata dalla lex specialis ), mentre in caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri di valutazione l’unica “sanzione” era la mancata attribuzione del punteggio per il relativo criterio di valutazione. Nella specie non vi è dubbio che l’offerta di CO sarebbe da qualificare, al postutto, incompleta o poco chiara e limitatamente ai due criteri di valutazione C.2 e C.3. Pertanto non è a parlarsi di esclusione automatica, mentre con riguardo al contenuto dell’offerta si rimanda a quanto detto al precedente quarto alinea del presente paragrafo;
- da ultimo, rileva anche il fatto che, sempre in base alla legge di gara, l’aggiudicatario non potrà pretendere, per le migliorie proposte, alcun compenso eccedente l’importo del contratto risultante dal ribasso praticato da CO. In parte qua , dunque, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno mettere in dubbio la sostenibilità dell’offerta economica presentata da CO in relazione alle migliorie proposte, ma in ricorso una siffatta censura manca;
- ugualmente infondata, infine, è la censura con cui si deduce la disparità di trattamento, visto che anche il computo presentato da CO va ritenuto sostanzialmente conforme alle richieste del disciplinare di gara;
- alla luce di quanto precede, la stazione appaltante non era tenuta ad accogliere l’istanza di autotutela formulata da NI UR.
5. In conclusione, il ricorso va respinto con riguardo a tutte le domande proposte.
Le spese del giudizio si possono però compensare, anche alla luce della meritoria sinteticità del ricorso e del contegno processuale della ricorrente, tutti elementi che hanno consentito una celere definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
MA IT, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO