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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. ES Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ES MA ed ND RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Corso del Popolo n. 63, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attrice
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Moroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti ES MA ed ND RE, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'esclusiva responsabilità della resistente in persona del l.r.p.t., per il sinistro occorso alla Controparte_1 sig.ra e, per l'effetto: - Condannare la resistente Parte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subìti dalla ricorrente
[...] sig.ra , nella misura di € 1.909,58 a titolo di danno patrimoniale, di Parte_1
€ 31.142,00 a titolo di danno biologico, oltre al danno morale e/o alla personalizzazione del danno, o nella diversa misura che si riterrà di giustizia, anche a seguito dell'espletanda c.t.u. medico-legale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- L'avv. Carlo Moroni, per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società resistente nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate dalla sig.ra
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda giudiziale, ridurre e graduare proporzionalmente il risarcimento spettante alla sig.ra sulla base Parte_1 del giusto e del provato per quel che concerne la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex adverso reclamati, tenuto conto del concorso colposo della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c. e. Con condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 09/04/2025, Parte_1 conveniva in giudizio la , Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità: ), invocando la Controparte_2 CP_1 responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento avvenuto alle ore 14.30 circa del 21/07/2023 in Terni, Via Donato Bramante, all'interno dell'autolavaggio della società convenuta, quando, mentre iniziava a lavare la propria autovettura posizionata nella prima postazione self service al coperto, era inciampata in un'insidiosa crepa presente sulla pavimentazione in cemento (anche a causa dell'acqua e della schiuma accumulatasi sulla stessa pavimentazione), riportando lesioni refertate a seguito della visita svolta il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 33.051,58 (di cui € 31.142,00 per il danno biologico ed €
1.909,58 per le spese mediche e medico-legali sostenute) oltre al danno morale e alla personalizzazione del danno nella misura ritenuta di giustizia.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla CP_1
la quale si costituiva con comparsa depositata in data 11/06/2025, eccependo la
[...] sussistenza del caso fortuito in ragione della piena visibilità dell'insidia. La convenuta contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento. A seguito della prima udienza e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nella formulazione una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (non accettata dalla parte convenuta), veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 17/12/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Deve premettersi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025, Cass.
22242/2025 e Cass. 37059/2022).
3. Nel caso in esame, la dinamica dell'evento è stata confermata dalla deposizione resa dal testimone oculare escusso all'udienza del 24/09/2025, che appare sufficientemente dettagliata, verosimile e intrinsecamente coerente.
4. La responsabilità dell'odierna convenuta va tuttavia esclusa in ragione della sussistenza del caso fortuito.
5. Come noto, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. da ultimo Cass. 33438/2025 e
Cass. 22864/2025). In altri termini, ad escludere la responsabilità del custode è sufficiente una rilevante imprudenza o negligenza del danneggiato (v. ex multis Cass. 21065/2024 e Cass.
2376/2024), non essendo a tal fine necessario che la sua condotta risulti del tutto imprevedibile ed eccezionale (v. ancora Cass. 22864/2025), e dovendo piuttosto valutarsi se il danneggiato abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con esclusione integrale della responsabilità del custode nel caso in cui la condotta del danneggiato abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, avuto riguardo anche alla visibilità dell'insidia (v. da ultimo Cass.
22242/2025).
6. Nel caso in esame, dall'istruttoria documentale ed orale espletata è emerso che: a) era già stata qualche volta presso l'autolavaggio oggetto di causa (v. la Parte_1 risposta fornita dall'attrice all'interrogatorio formale sul punto), il che, se da un lato non comporta di per sé colpa del danneggiato, dall'altro – poiché la conoscenza dello stato dei luoghi agevola senz'altro un'adeguata prevenzione delle situazioni di pericolo ivi presenti (v.
Cass. 28870/2022, Cass. 287/2015 e Cass. 23919/2013) – costituisce una circostanza senz'altro valutabile unitamente agli altri elementi dai quali dedurre un'imprudenza rilevante del medesimo (v. Cass. 26235/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli 16 marzo 2023, Trib. Aosta 14 gennaio 2022 e Trib. Teramo 18 ottobre
2021); b) l'insidia – in base a quanto evincibile dalle fotografie prodotte dalla stessa attrice
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) – era pienamente visibile anche da lontano, tenuto conto dell'ampiezza della crepa (di oltre due metri di larghezza e di notevole profondità), della sua diversa connotazione cromatica rispetto ad una parte della pavimentazione circostante (v. ex multis Cass. 6403/2020, nonché, da ultimo, Trib. Milano 11 luglio 2025) e della presenza di una forte illuminazione naturale nel giorno e nell'orario in cui è avvenuto l'evento (v. in proposito Cass. 22242/2025 e Cass. 1571/04, nonché App. Napoli 12 maggio
2022 e App. Roma 24 agosto 2020).
7. D'altra parte, poiché l'attrice ha riferito di essere “inciampata” nella crepa in questione (e non, invece, in ipotesi, scivolata sul pavimento: v. pag. 1 del ricorso introduttivo, nonché le dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale), non può attribuirsi alcuna rilevanza causale all'eventuale presenza di acqua e schiuma sulla pavimentazione, che peraltro era comunque ampiamente prevedibile, trattandosi di postazione di un autolavaggio a gettoni.
8. In definitiva, dovendo ritenersi senz'altro sussistente il caso fortuito integrato dalla condotta gravemente imprudente della danneggiata, che con un minimo di attenzione poteva e doveva senz'altro evitare di camminare sulla crepa presente sul pavimento, la domanda attorea va integralmente rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, , ogni altra difesa, eccezione ed
[...] Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali, che
[...] Controparte_2 liquida in € 5.000,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta.
Terni, 28/12/2025
Il giudice
(dott. ES Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. ES Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ES MA ed ND RE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Corso del Popolo n. 63, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- attrice
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Moroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- Gli avv.ti ES MA ed ND RE, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'esclusiva responsabilità della resistente in persona del l.r.p.t., per il sinistro occorso alla Controparte_1 sig.ra e, per l'effetto: - Condannare la resistente Parte_1 CP_1 in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subìti dalla ricorrente
[...] sig.ra , nella misura di € 1.909,58 a titolo di danno patrimoniale, di Parte_1
€ 31.142,00 a titolo di danno biologico, oltre al danno morale e/o alla personalizzazione del danno, o nella diversa misura che si riterrà di giustizia, anche a seguito dell'espletanda c.t.u. medico-legale. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
- L'avv. Carlo Moroni, per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società resistente nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate dalla sig.ra
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda giudiziale, ridurre e graduare proporzionalmente il risarcimento spettante alla sig.ra sulla base Parte_1 del giusto e del provato per quel che concerne la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex adverso reclamati, tenuto conto del concorso colposo della ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 1, c.c. e. Con condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 09/04/2025, Parte_1 conveniva in giudizio la , Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità: ), invocando la Controparte_2 CP_1 responsabilità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento avvenuto alle ore 14.30 circa del 21/07/2023 in Terni, Via Donato Bramante, all'interno dell'autolavaggio della società convenuta, quando, mentre iniziava a lavare la propria autovettura posizionata nella prima postazione self service al coperto, era inciampata in un'insidiosa crepa presente sulla pavimentazione in cemento (anche a causa dell'acqua e della schiuma accumulatasi sulla stessa pavimentazione), riportando lesioni refertate a seguito della visita svolta il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 33.051,58 (di cui € 31.142,00 per il danno biologico ed €
1.909,58 per le spese mediche e medico-legali sostenute) oltre al danno morale e alla personalizzazione del danno nella misura ritenuta di giustizia.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla CP_1
la quale si costituiva con comparsa depositata in data 11/06/2025, eccependo la
[...] sussistenza del caso fortuito in ragione della piena visibilità dell'insidia. La convenuta contestava inoltre l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento. A seguito della prima udienza e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nella formulazione una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (non accettata dalla parte convenuta), veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c..
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 17/12/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Deve premettersi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025, Cass.
22242/2025 e Cass. 37059/2022).
3. Nel caso in esame, la dinamica dell'evento è stata confermata dalla deposizione resa dal testimone oculare escusso all'udienza del 24/09/2025, che appare sufficientemente dettagliata, verosimile e intrinsecamente coerente.
4. La responsabilità dell'odierna convenuta va tuttavia esclusa in ragione della sussistenza del caso fortuito.
5. Come noto, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. da ultimo Cass. 33438/2025 e
Cass. 22864/2025). In altri termini, ad escludere la responsabilità del custode è sufficiente una rilevante imprudenza o negligenza del danneggiato (v. ex multis Cass. 21065/2024 e Cass.
2376/2024), non essendo a tal fine necessario che la sua condotta risulti del tutto imprevedibile ed eccezionale (v. ancora Cass. 22864/2025), e dovendo piuttosto valutarsi se il danneggiato abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con esclusione integrale della responsabilità del custode nel caso in cui la condotta del danneggiato abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, avuto riguardo anche alla visibilità dell'insidia (v. da ultimo Cass.
22242/2025).
6. Nel caso in esame, dall'istruttoria documentale ed orale espletata è emerso che: a) era già stata qualche volta presso l'autolavaggio oggetto di causa (v. la Parte_1 risposta fornita dall'attrice all'interrogatorio formale sul punto), il che, se da un lato non comporta di per sé colpa del danneggiato, dall'altro – poiché la conoscenza dello stato dei luoghi agevola senz'altro un'adeguata prevenzione delle situazioni di pericolo ivi presenti (v.
Cass. 28870/2022, Cass. 287/2015 e Cass. 23919/2013) – costituisce una circostanza senz'altro valutabile unitamente agli altri elementi dai quali dedurre un'imprudenza rilevante del medesimo (v. Cass. 26235/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli 16 marzo 2023, Trib. Aosta 14 gennaio 2022 e Trib. Teramo 18 ottobre
2021); b) l'insidia – in base a quanto evincibile dalle fotografie prodotte dalla stessa attrice
(doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) – era pienamente visibile anche da lontano, tenuto conto dell'ampiezza della crepa (di oltre due metri di larghezza e di notevole profondità), della sua diversa connotazione cromatica rispetto ad una parte della pavimentazione circostante (v. ex multis Cass. 6403/2020, nonché, da ultimo, Trib. Milano 11 luglio 2025) e della presenza di una forte illuminazione naturale nel giorno e nell'orario in cui è avvenuto l'evento (v. in proposito Cass. 22242/2025 e Cass. 1571/04, nonché App. Napoli 12 maggio
2022 e App. Roma 24 agosto 2020).
7. D'altra parte, poiché l'attrice ha riferito di essere “inciampata” nella crepa in questione (e non, invece, in ipotesi, scivolata sul pavimento: v. pag. 1 del ricorso introduttivo, nonché le dichiarazioni rese dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale), non può attribuirsi alcuna rilevanza causale all'eventuale presenza di acqua e schiuma sulla pavimentazione, che peraltro era comunque ampiamente prevedibile, trattandosi di postazione di un autolavaggio a gettoni.
8. In definitiva, dovendo ritenersi senz'altro sussistente il caso fortuito integrato dalla condotta gravemente imprudente della danneggiata, che con un minimo di attenzione poteva e doveva senz'altro evitare di camminare sulla crepa presente sul pavimento, la domanda attorea va integralmente rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, , ogni altra difesa, eccezione ed
[...] Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali, che
[...] Controparte_2 liquida in € 5.000,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta.
Terni, 28/12/2025
Il giudice
(dott. ES Nastri)