TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
VL OR
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2115/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte 1 (c.f.: C.F. 1
,
e
Parte 2 (c.f.: C.F. 2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti RI Stella Comitangelo e Massimo Di Summa;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 10.8.2017; dalla loro unione sono nate le figlie
Per 1 (2016) e Per_2 (2020); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.5.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Salice Salentino (LE) il 10.8.2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2017, n.45, parte II, serie C) alle condizioni depositate congiuntamente il 19.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 06.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Constatata l'impossibilità di ricomporre la comunione di vita, i coniugi SP RA nata a Brindisi in data 15 novembre 1993, ivi residente a[...] - c.f.
SPNFNC93S55B1801 e GI RA nato a [...] in data [...], ivi residente a[...] - c.f. [...], dopo un completo e reciproco esame ed una obiettiva valutazione delle rispettive posizioni, sono pervenuti alla decisione di separarsi per mutuo consenso, convenendo i patti e le condizioni qui appresso descritte:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare gli eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Le figlie TI e GI, entrambe in tenera età, vengono affidate ai genitori in maniera condivisa ma vivono e continueranno a vivere stabilmente con la madre.
3. Genitori e figliole avranno pari opportunità di frequentazione in funzione delle rispettive esigenze personali, di studio e lavorative. In ipotesi di disaccordo fra le parti, il padre potrà
vedere ed avere con sé le bimbe presso il proprio domicilio nei giorni di martedì e venerdì
prelevandole all'uscita dalla scuola e fino alle ore 19. I coniugi concorderanno il luogo di riaccompagnamento delle figliole. I fine settimana saranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori. Qualora fossero ammalate nei giorni di visita, l'altro genitore potrà
vederle, previo accordo telefonico. Nel periodo estivo TI e GI trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni tra il 15 giugno ed il 10 settembre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le eventuali ferie estive dei genitori. Le bimbe trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre le seguenti festività:
il Natale o, alternativamente, il Capodanno e, all'inverso, le relative Vigilie;
la Pasqua o, alternativainente, la Pasquetta;
le festività civili.
I compleanni saranno festeggiati con entrambi i genitori.
Naturalmente i genitori, solo in presenza di accordo comune, potranno decidere di cambiare dette condizioni.
4. I coniugi s'impegnano a comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre
1 5.
6.
7.
8.
9.
località quando hanno con sé le figliole. S'impegnano altresì a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le loro esigenze personali, con particolare riferimento a quelle mediche, mediante comunicazione telefonica.
Le decisioni destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie nonché le relative variazioni dovranno essere concordate fra i coniugi. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola, verranno informati entrambi i genitori;
se uno di essi ne venisse a conoscenza, si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore.
Con riferimento al mantenimento delle figliole, i coniugi concordano che il signor
NC UG contribuirà al mantenimento di TI e GI corrispondendo in favore della signora NC SP la somma mensile complessiva di €350,00 (€175,00 per ogni figliola), importo che verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà
annualmente rivalutato come per legge. L'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora SP nel cui nucleo familiare sono inserite le figliole TI e GI.
Tutte le spese straordinarie, fra le quali anche quelle scolastiche e mediche, nonché le spese relative alle attività extra-scolastiche (sport, attività socio-educative, etc.) occorrenti alle figliole, non fornite dalla struttura pubblica, saranno preventivamente concordate e sopportate mensilmente dai coniugi, in egual misura, previa esibizione delle ricevute di pagamento.
La casa coniugale, in comunione dei beni, sita in Brindisi alla via Antonino Cassarà n.7
viene assegnata alla signora NC SP che la abita e continuerà ad abitarla unitamente alle figliole.
Con la sottoscrizione del presenta atto il signor NC UG, residente in [...]
alla via Antonino Cassarà n.7 (c.f. [...]) cede e trasferisce alla signora
NC SP, residente in [...] (c.f.
SPNFNC93S55B1801), che accetta e riceve, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dei seguenti beni immobili facenti parte della comunione legale:
Appartamento per civile abitazione (già adibito a residenza familiare) sito in Brindisi con ingressi da via Rocco Chinnici n.6 e da via NI Cassarà n.7, posto al terzo piano, composto da tre vani e accessori, confinante con vano scala, unità immobiliare
2 "
1
sub.55 della particella 976, unità immobiliare sub.41 della particella 976.
Box auto posto al piano interrato di detto fabbricato, avente accessi dalla rampa di via
NI Cassarà n.5 e dalla rampa di via Giuseppe Favia n.2 della superficie di circa mq.15, confinante con corsia comune di manovra, centrale idrica, unità immobiliare sub.93 della particella 976, salvo altri.
I beni sono censiti presso l'Ufficio del Territorio di Brindisi, Catasto Fabbricati del comune di Brindisi, rispettivamente come segue:
- foglio 28, particella 976, sub 42, z.c.l., cat A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, R.C.,
euro 440,28, piano 3
- foglio 28, particella 976, sub 94, z.c.l., cat C/6, classe 1, consistenza mq.15, R.C., euro
37,96, piano S1
I su descritti beni vengono ceduti così come attualmente si trovano, a corpo, nello stato di fatto e di diritto, noto, conosciuto e accettato dalla parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori e pertinenze, ragioni e azioni di spettanza, con tutte le servitù
attive e passive solite e sin qui praticate e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Per effetto del pattuito trasferimento, la signora NC SP diviene, pertanto,
titolare dell'intera proprietà dei citati immobili. Garantisce il signor UG la piena proprietà della quota del 50% dei beni immobili qui ceduti, per essergli pervenuta per
'Atto di compravendita dalla signora NE NE per notar AN
Corrado in data 07.11.2018 in Brindisi", repertorio n.16727, raccolta n.14.132,
registrato all'Ufficio delle Entrate di Brindisi in data 08.11.2018 al n.8818, serie IT,
trascritto a Brindisi in data 08.11.2018 RG n. 17873 RP n.13732.
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 3 e 76 del d.p.r. 28.12.2000 n.445
in caso di dichiarazioni mendaci, la parte cedente dichiara che:
- gli immobili in oggetto sono stati realizzati in data successiva al 01.09.1967, in virtù
della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Brindisi in data 9 agosto 2001,
protocollo n.258/2001 e successiva variante autorizzata dal medesimo Comune in data
3 ■
- tali immobili non sono soggetti a sanatoria né a provvedimenti sanzionatori e sono stati certificati agibili con provvedimento rilasciato dal Comune di Brindisi in data 7
marzo 2007, Protocollo n.2423;
successivamente alle date sopra dette, non sono state eseguite modifiche tali da richiedere ulteriori titoli abilitativi o certificati di agibilità, non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici non autorizzate ai sensi di legge e non sono state realizzate opere abusive.
Garantisce il cedente, ai sensi dell'art. 291-bis della L. 52/1985, che:
i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali allegate al presente ricorso, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e alla situazione reale dell'immobile;
gli intestatari catastali degli immobili sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Garantisce, altresì, che la quota dei beni qui ceduti è libera da pesi, vincoli, diritti di terzi, debiti di tasse, imposte, contributi, arretrati condominiali, da privilegi fiscali,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di: a) ipoteca volontaria iscritta a
Brindisi in data 8 novembre 2018 al n.2262 R.P., n.17874 R.G. per atto Notaio Corrado
AN (rep.16728/14133 in data 07.11.2018) a favore di "Banca Nazionale del
Lavoro S.p.a."
contro
SP GI (nato a [...] il [...] c.f.
[...]) e SP NC (nata a [...] il [...] c.f.
SPNFNC93S55B1801) entrambi parti mutuatarie - UG NC (nato a
Brindisi in data 01.08.1988 c.f. [...]9 e SP NC (nata a
Brindisi il 15.11.1993 c.f. SPNFNC93S55B1801) - entrambi parti datrici di ipoteca - per la somma di euro120.000,00 a garanzia di un mutuo dell'importo originario di euro60.000,00 per capitale;
b) convenzione edilizia trascritta a Brindisi il 25 luglio
2001 al n.9040 R.F. a favore del Comune di Brindisi in virtù di atto unilaterale d'obbligo autenticato nelle firme dal notaio Benedetto Petrachi di Brindisi in data 6 luglio 2001
(Rep. 42.597, registrato a Brindisi il 9 luglio 2001 al n.560, con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 s.r.l." con sede in Bari si è impegnata ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla Convenzione tipo approvata dalla
Regione Puglia ex art. 37 L.R. n.6 del 12.12.1979così come integrata dai commi 13 e
14 dell'art. 18 della predetta Convenzione stipulata con il Ministero dei LL.PP. ; c) atto unilaterale d'obbligo edilizio trascritto a Brindisi il 25 luglio 2001 al n.9053 R.P. con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 S.r.l." con sede in Bari ha vincolato alla inedificabilità, in modo permanente in via esclusiva e continuativa, l'area che ha espresso la relativa volumetria al manufatto approvato in conformità al progetto per il quale il Dirigente competente del Comune di Brindisi ha espresso parere favorevole con verbale n.31; d) costituzione di vincolo di destinazione trascritto a Brindisi il 25 luglio
2001 al n.9054 R.P. con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 S.r.l." con sede in
Bari ha vincolato a parcheggio la superficie di mq.
1.910 in conformità al progetto per il quale il competente Dirigente del Comune di Brindisi in data 29 giugno 2002 ha espresso parere favorevole con Verbale n.31.
I coniugi dichiarano di conoscere la disciplina di cui al D. Lgs. 192/2005 e in particolare l'obbligo di dotare l'appartamento per civile abitazione dell'attestato di certificazione energetica del quale SP NC dichiara di essere già in possesso in quanto comproprietaria.
I coniugi dichiarano di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali che vengono ripartite in base al Regolamento di Condominio e relative tabelle millesimali che la sig.ra SP già possiede e conosce perché già comproprietaria.
I coniugi dichiarano che il valore della quota degli immobili ceduti è attualmente pari a
€50.000,00.
I coniugi dichiarano di esonerare il Conservatore ipotecario competente da ogni responsabilità.
I coniugi si danno reciprocamente atto, altresì, che il patrimonio mobiliare è stato concordemente diviso, che il signor UG ha lasciato la casa coniugale e provvederà
a portare via i propri beni ed effetti personali nonché a sgomberare il locale box entro e non oltre la data del 31 maggio 2024. Al momento dello sgombero e, in ogni caso, a far
5 data dall'1 giugno 2024 la signora SP potrà provvedere al cambio della serratura e consentirà l'ingresso del sig. UG nell'abitazione e nel box solo previo accordo.
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere allo stato dal punto di vista patrimoniale.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare contenuto nel presente atto è esente dá ogni imposizione fiscale e si impegnano a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell'atto e alla voltura catastale.
X F i lli NC ER
presente10. L'Avv. RI Stella Comitangelo e l'Avv. Biagio NC Leo sottoscrivono il accordo transattivo per rinuncia al vincolo di solidarietà anche in considerazione del fatto che la signora SP è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di Brindisi in data 28 novembre 2023,
There shelveCommitangelo Leo Av. RI Sela TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 2115/2024 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi n° 254 del 19/05/2022 n° 254 prot. int.)
Parti: SP RA nata a [...] il [...] C/ GI RA nato a Brindisi il 01/08/1988.
L'Avv.to RI Stella COMITANGELO, procuratore di SP NC, ha depositato in cancelleria, in data 12/05/2025, anche per l'avv. Biagio NC LEO, procuratore di
GI NC, i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985; 2. copia dell'atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4. ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
6. attestazione energetica dell'abitazione oggetto di trasferimento.
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
Brindisi, MAG 2925 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giovanni GIGLIOW 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 luglio 2004;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
VL OR
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2115/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte 1 (c.f.: C.F. 1
,
e
Parte 2 (c.f.: C.F. 2
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti RI Stella Comitangelo e Massimo Di Summa;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 10.8.2017; dalla loro unione sono nate le figlie
Per 1 (2016) e Per_2 (2020); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.5.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Salice Salentino (LE) il 10.8.2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2017, n.45, parte II, serie C) alle condizioni depositate congiuntamente il 19.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 06.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Constatata l'impossibilità di ricomporre la comunione di vita, i coniugi SP RA nata a Brindisi in data 15 novembre 1993, ivi residente a[...] - c.f.
SPNFNC93S55B1801 e GI RA nato a [...] in data [...], ivi residente a[...] - c.f. [...], dopo un completo e reciproco esame ed una obiettiva valutazione delle rispettive posizioni, sono pervenuti alla decisione di separarsi per mutuo consenso, convenendo i patti e le condizioni qui appresso descritte:
1. i coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare gli eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Le figlie TI e GI, entrambe in tenera età, vengono affidate ai genitori in maniera condivisa ma vivono e continueranno a vivere stabilmente con la madre.
3. Genitori e figliole avranno pari opportunità di frequentazione in funzione delle rispettive esigenze personali, di studio e lavorative. In ipotesi di disaccordo fra le parti, il padre potrà
vedere ed avere con sé le bimbe presso il proprio domicilio nei giorni di martedì e venerdì
prelevandole all'uscita dalla scuola e fino alle ore 19. I coniugi concorderanno il luogo di riaccompagnamento delle figliole. I fine settimana saranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori. Qualora fossero ammalate nei giorni di visita, l'altro genitore potrà
vederle, previo accordo telefonico. Nel periodo estivo TI e GI trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni tra il 15 giugno ed il 10 settembre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le eventuali ferie estive dei genitori. Le bimbe trascorreranno ad anni alterni col padre o con la madre le seguenti festività:
il Natale o, alternativamente, il Capodanno e, all'inverso, le relative Vigilie;
la Pasqua o, alternativainente, la Pasquetta;
le festività civili.
I compleanni saranno festeggiati con entrambi i genitori.
Naturalmente i genitori, solo in presenza di accordo comune, potranno decidere di cambiare dette condizioni.
4. I coniugi s'impegnano a comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre
1 5.
6.
7.
8.
9.
località quando hanno con sé le figliole. S'impegnano altresì a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le loro esigenze personali, con particolare riferimento a quelle mediche, mediante comunicazione telefonica.
Le decisioni destinate ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie nonché le relative variazioni dovranno essere concordate fra i coniugi. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola, verranno informati entrambi i genitori;
se uno di essi ne venisse a conoscenza, si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore.
Con riferimento al mantenimento delle figliole, i coniugi concordano che il signor
NC UG contribuirà al mantenimento di TI e GI corrispondendo in favore della signora NC SP la somma mensile complessiva di €350,00 (€175,00 per ogni figliola), importo che verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà
annualmente rivalutato come per legge. L'assegno unico familiare sarà percepito dalla signora SP nel cui nucleo familiare sono inserite le figliole TI e GI.
Tutte le spese straordinarie, fra le quali anche quelle scolastiche e mediche, nonché le spese relative alle attività extra-scolastiche (sport, attività socio-educative, etc.) occorrenti alle figliole, non fornite dalla struttura pubblica, saranno preventivamente concordate e sopportate mensilmente dai coniugi, in egual misura, previa esibizione delle ricevute di pagamento.
La casa coniugale, in comunione dei beni, sita in Brindisi alla via Antonino Cassarà n.7
viene assegnata alla signora NC SP che la abita e continuerà ad abitarla unitamente alle figliole.
Con la sottoscrizione del presenta atto il signor NC UG, residente in [...]
alla via Antonino Cassarà n.7 (c.f. [...]) cede e trasferisce alla signora
NC SP, residente in [...] (c.f.
SPNFNC93S55B1801), che accetta e riceve, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dei seguenti beni immobili facenti parte della comunione legale:
Appartamento per civile abitazione (già adibito a residenza familiare) sito in Brindisi con ingressi da via Rocco Chinnici n.6 e da via NI Cassarà n.7, posto al terzo piano, composto da tre vani e accessori, confinante con vano scala, unità immobiliare
2 "
1
sub.55 della particella 976, unità immobiliare sub.41 della particella 976.
Box auto posto al piano interrato di detto fabbricato, avente accessi dalla rampa di via
NI Cassarà n.5 e dalla rampa di via Giuseppe Favia n.2 della superficie di circa mq.15, confinante con corsia comune di manovra, centrale idrica, unità immobiliare sub.93 della particella 976, salvo altri.
I beni sono censiti presso l'Ufficio del Territorio di Brindisi, Catasto Fabbricati del comune di Brindisi, rispettivamente come segue:
- foglio 28, particella 976, sub 42, z.c.l., cat A/3, classe 2, consistenza vani 5,5, R.C.,
euro 440,28, piano 3
- foglio 28, particella 976, sub 94, z.c.l., cat C/6, classe 1, consistenza mq.15, R.C., euro
37,96, piano S1
I su descritti beni vengono ceduti così come attualmente si trovano, a corpo, nello stato di fatto e di diritto, noto, conosciuto e accettato dalla parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori e pertinenze, ragioni e azioni di spettanza, con tutte le servitù
attive e passive solite e sin qui praticate e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
Per effetto del pattuito trasferimento, la signora NC SP diviene, pertanto,
titolare dell'intera proprietà dei citati immobili. Garantisce il signor UG la piena proprietà della quota del 50% dei beni immobili qui ceduti, per essergli pervenuta per
'Atto di compravendita dalla signora NE NE per notar AN
Corrado in data 07.11.2018 in Brindisi", repertorio n.16727, raccolta n.14.132,
registrato all'Ufficio delle Entrate di Brindisi in data 08.11.2018 al n.8818, serie IT,
trascritto a Brindisi in data 08.11.2018 RG n. 17873 RP n.13732.
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 3 e 76 del d.p.r. 28.12.2000 n.445
in caso di dichiarazioni mendaci, la parte cedente dichiara che:
- gli immobili in oggetto sono stati realizzati in data successiva al 01.09.1967, in virtù
della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Brindisi in data 9 agosto 2001,
protocollo n.258/2001 e successiva variante autorizzata dal medesimo Comune in data
3 ■
- tali immobili non sono soggetti a sanatoria né a provvedimenti sanzionatori e sono stati certificati agibili con provvedimento rilasciato dal Comune di Brindisi in data 7
marzo 2007, Protocollo n.2423;
successivamente alle date sopra dette, non sono state eseguite modifiche tali da richiedere ulteriori titoli abilitativi o certificati di agibilità, non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici non autorizzate ai sensi di legge e non sono state realizzate opere abusive.
Garantisce il cedente, ai sensi dell'art. 291-bis della L. 52/1985, che:
i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali allegate al presente ricorso, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e alla situazione reale dell'immobile;
gli intestatari catastali degli immobili sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
Garantisce, altresì, che la quota dei beni qui ceduti è libera da pesi, vincoli, diritti di terzi, debiti di tasse, imposte, contributi, arretrati condominiali, da privilegi fiscali,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di: a) ipoteca volontaria iscritta a
Brindisi in data 8 novembre 2018 al n.2262 R.P., n.17874 R.G. per atto Notaio Corrado
AN (rep.16728/14133 in data 07.11.2018) a favore di "Banca Nazionale del
Lavoro S.p.a."
contro
SP GI (nato a [...] il [...] c.f.
[...]) e SP NC (nata a [...] il [...] c.f.
SPNFNC93S55B1801) entrambi parti mutuatarie - UG NC (nato a
Brindisi in data 01.08.1988 c.f. [...]9 e SP NC (nata a
Brindisi il 15.11.1993 c.f. SPNFNC93S55B1801) - entrambi parti datrici di ipoteca - per la somma di euro120.000,00 a garanzia di un mutuo dell'importo originario di euro60.000,00 per capitale;
b) convenzione edilizia trascritta a Brindisi il 25 luglio
2001 al n.9040 R.F. a favore del Comune di Brindisi in virtù di atto unilaterale d'obbligo autenticato nelle firme dal notaio Benedetto Petrachi di Brindisi in data 6 luglio 2001
(Rep. 42.597, registrato a Brindisi il 9 luglio 2001 al n.560, con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 s.r.l." con sede in Bari si è impegnata ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla Convenzione tipo approvata dalla
Regione Puglia ex art. 37 L.R. n.6 del 12.12.1979così come integrata dai commi 13 e
14 dell'art. 18 della predetta Convenzione stipulata con il Ministero dei LL.PP. ; c) atto unilaterale d'obbligo edilizio trascritto a Brindisi il 25 luglio 2001 al n.9053 R.P. con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 S.r.l." con sede in Bari ha vincolato alla inedificabilità, in modo permanente in via esclusiva e continuativa, l'area che ha espresso la relativa volumetria al manufatto approvato in conformità al progetto per il quale il Dirigente competente del Comune di Brindisi ha espresso parere favorevole con verbale n.31; d) costituzione di vincolo di destinazione trascritto a Brindisi il 25 luglio
2001 al n.9054 R.P. con cui la società "Immobiliare Brindisi 2000 S.r.l." con sede in
Bari ha vincolato a parcheggio la superficie di mq.
1.910 in conformità al progetto per il quale il competente Dirigente del Comune di Brindisi in data 29 giugno 2002 ha espresso parere favorevole con Verbale n.31.
I coniugi dichiarano di conoscere la disciplina di cui al D. Lgs. 192/2005 e in particolare l'obbligo di dotare l'appartamento per civile abitazione dell'attestato di certificazione energetica del quale SP NC dichiara di essere già in possesso in quanto comproprietaria.
I coniugi dichiarano di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali che vengono ripartite in base al Regolamento di Condominio e relative tabelle millesimali che la sig.ra SP già possiede e conosce perché già comproprietaria.
I coniugi dichiarano che il valore della quota degli immobili ceduti è attualmente pari a
€50.000,00.
I coniugi dichiarano di esonerare il Conservatore ipotecario competente da ogni responsabilità.
I coniugi si danno reciprocamente atto, altresì, che il patrimonio mobiliare è stato concordemente diviso, che il signor UG ha lasciato la casa coniugale e provvederà
a portare via i propri beni ed effetti personali nonché a sgomberare il locale box entro e non oltre la data del 31 maggio 2024. Al momento dello sgombero e, in ogni caso, a far
5 data dall'1 giugno 2024 la signora SP potrà provvedere al cambio della serratura e consentirà l'ingresso del sig. UG nell'abitazione e nel box solo previo accordo.
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere allo stato dal punto di vista patrimoniale.
Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare contenuto nel presente atto è esente dá ogni imposizione fiscale e si impegnano a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell'atto e alla voltura catastale.
X F i lli NC ER
presente10. L'Avv. RI Stella Comitangelo e l'Avv. Biagio NC Leo sottoscrivono il accordo transattivo per rinuncia al vincolo di solidarietà anche in considerazione del fatto che la signora SP è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di Brindisi in data 28 novembre 2023,
There shelveCommitangelo Leo Av. RI Sela TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 2115/2024 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi n° 254 del 19/05/2022 n° 254 prot. int.)
Parti: SP RA nata a [...] il [...] C/ GI RA nato a Brindisi il 01/08/1988.
L'Avv.to RI Stella COMITANGELO, procuratore di SP NC, ha depositato in cancelleria, in data 12/05/2025, anche per l'avv. Biagio NC LEO, procuratore di
GI NC, i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985; 2. copia dell'atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4. ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
6. attestazione energetica dell'abitazione oggetto di trasferimento.
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
Brindisi, MAG 2925 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giovanni GIGLIOW 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 luglio 2004;