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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n.8751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], in qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne -con l'assistenza e difesa dell'avv. Persona_1
LO UI -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante l' , CP_1 rassegnando contro di esso le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del
14.05.2024 per i motivi esposti;
1 b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire l'indennità di frequenza per i motivi Persona_1 esposti;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del direttore e CP_1
l.r.p.t., a corrispondere in favore del ricorrente, l'indennità di frequenza per i motivi suesposti;
c) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A fondamento della sua pretesa, la parte ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla figlia minorenne per beneficiare dell'indennità di frequenza;
che aveva avanzato in data 12/03/2024 la domanda amministrativa per ottenere il pagamento della suddetta prestazione;
che l' aveva comunicato con provvedimento del CP_1
14/05/2024 il rigetto della domanda, in quanto “priva di allegati utili alla gestione della stessa”; che in data 08/07/2024 aveva proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, senza alcun esito positivo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto CP_1 della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre rimarcare che l' ha documentato, da un CP_1 lato, di aver riliquidato in data 04/09/2024 la prestazione oggetto di causa (INDENNITA' DI FREQUENZA) con riferimento al periodo dal 01°/03/2023 al 30/06/2023 (TE08 del 04/09/2024 – all.
II del fascicolo di parte resistente); dall'altro, di aver provveduto al pagamento in data 01°/10/2024 di quanto spettante alla parte ricorrente al predetto titolo (Cedolino di pensione del
01°/10/2024 – all. III del fascicolo di parte resistente).
Tale adempimento da parte dell' è intervenuto a seguito CP_2 dell'integrazione documentale fornita con il ricorso amministrativo dell'08/07/2024 (CERTIFICAZIONE PRESENZE NEL
PERIODO MARZO-GIUGNO 2023).
2 Ne discende che il ricorso deve essere rigettato nel merito, in quanto sia la comunicazione in data 04/09/2024 all'interessato della riliquidazione della prestazione oggetto di causa sia il pagamento in data 01°/10/2024 della prestazione assistenziale sono intervenuti in data anteriore rispetto alla data (del 20/11/2024) di deposito del ricorso introduttivo per presente giudizio.
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
In ogni caso, occorre evidenziare che la parte ricorrente, sebbene avesse già ricevuto la comunicazione della liquidazione della prestazione (si veda il modello TE08 datato 04/09/2024) ed il pagamento della prestazione economica in contestazione (si veda il cedolino di pagamento del 01°/10/2024), ha proceduto comunque alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
In altri termini, la parte ricorrente ha proceduto alla notificazione del ricorso nonostante fosse già stata messa a conoscenza sia della liquidazione sia del pagamento della
3 prestazione assistenziale in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere rigettato nel merito, restando assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione.
Non può trovare neppure accoglimento la richiesta di rinvio avanzata dal difensore di parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 15/12/2025 (“chiede rinvio al fine di produrre la domanda di riliquidazione trasmessa all' CP_1 unitamente al certificato di frequenza del 19.11.2024”), in quanto si fa riferimento ad una domanda amministrativa che è successiva rispetto a quella posta a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU CA LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], in qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne -con l'assistenza e difesa dell'avv. Persona_1
LO UI -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante l' , CP_1 rassegnando contro di esso le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del
14.05.2024 per i motivi esposti;
1 b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire l'indennità di frequenza per i motivi Persona_1 esposti;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del direttore e CP_1
l.r.p.t., a corrispondere in favore del ricorrente, l'indennità di frequenza per i motivi suesposti;
c) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A fondamento della sua pretesa, la parte ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla figlia minorenne per beneficiare dell'indennità di frequenza;
che aveva avanzato in data 12/03/2024 la domanda amministrativa per ottenere il pagamento della suddetta prestazione;
che l' aveva comunicato con provvedimento del CP_1
14/05/2024 il rigetto della domanda, in quanto “priva di allegati utili alla gestione della stessa”; che in data 08/07/2024 aveva proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, senza alcun esito positivo.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto CP_1 della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre rimarcare che l' ha documentato, da un CP_1 lato, di aver riliquidato in data 04/09/2024 la prestazione oggetto di causa (INDENNITA' DI FREQUENZA) con riferimento al periodo dal 01°/03/2023 al 30/06/2023 (TE08 del 04/09/2024 – all.
II del fascicolo di parte resistente); dall'altro, di aver provveduto al pagamento in data 01°/10/2024 di quanto spettante alla parte ricorrente al predetto titolo (Cedolino di pensione del
01°/10/2024 – all. III del fascicolo di parte resistente).
Tale adempimento da parte dell' è intervenuto a seguito CP_2 dell'integrazione documentale fornita con il ricorso amministrativo dell'08/07/2024 (CERTIFICAZIONE PRESENZE NEL
PERIODO MARZO-GIUGNO 2023).
2 Ne discende che il ricorso deve essere rigettato nel merito, in quanto sia la comunicazione in data 04/09/2024 all'interessato della riliquidazione della prestazione oggetto di causa sia il pagamento in data 01°/10/2024 della prestazione assistenziale sono intervenuti in data anteriore rispetto alla data (del 20/11/2024) di deposito del ricorso introduttivo per presente giudizio.
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
In ogni caso, occorre evidenziare che la parte ricorrente, sebbene avesse già ricevuto la comunicazione della liquidazione della prestazione (si veda il modello TE08 datato 04/09/2024) ed il pagamento della prestazione economica in contestazione (si veda il cedolino di pagamento del 01°/10/2024), ha proceduto comunque alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
In altri termini, la parte ricorrente ha proceduto alla notificazione del ricorso nonostante fosse già stata messa a conoscenza sia della liquidazione sia del pagamento della
3 prestazione assistenziale in epoca antecedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere rigettato nel merito, restando assorbita ogni ulteriore richiesta e/o eccezione.
Non può trovare neppure accoglimento la richiesta di rinvio avanzata dal difensore di parte ricorrente con le note di trattazione scritta del 15/12/2025 (“chiede rinvio al fine di produrre la domanda di riliquidazione trasmessa all' CP_1 unitamente al certificato di frequenza del 19.11.2024”), in quanto si fa riferimento ad una domanda amministrativa che è successiva rispetto a quella posta a fondamento dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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