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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9147/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Drago giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi, come da procura in atti telematici
CONTRO
in persona del procuratore speciale Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Vera Artimagnella
E CONTRO
- in persona del Controparte_3 procuratore speciale rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri
-RESISTENTI -
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04 settembre 2023 la società in epigrafe indicata, a seguito della ricezione
Pagina 1 dell'intimazione di pagamento n. 29320229018758287000, notificata il 07.08.2023, ha proposto opposizione avverso le sottostanti cartelle di pagamento nn. 29320150036911624000,
29320170045397937000; 29320220062182324000 e 29320220077265308000 nella parte avente ad oggetto premi nonché avverso i richiamati avvisi di addebito n. 59320140003383314000 e n. CP_3
59320150000802038000 aventi ad oggetto contributi . CP_1
pagamento gli avvisi di addebito ivi richiamati aventi ad oggetto contributi previdenziali . CP_1
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione; l'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
la decadenza dall'iscrizione ai sensi 25 del Decreto Legislativo n. 46/99 e la prescrizione del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito.
Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
E' opportuno chiarire che, secondo l'insegnamento della S. C., in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi entro il termine di giorni 40 previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 46/99.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs.46/1999, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c..
Pagina 2 Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto l'opposizione a seguito della notifica di una intimazione di pagamento sollevando eccezioni di natura formale - riguardanti l'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione; l'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici;
la decadenza dall'iscrizione ai sensi 25 del Decreto Legislativo n. 46/99 - nonché eccependo la prescrizione dalla pretesa creditoria.
Ebbene per quanto riguarda le eccezioni di natura formale la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale esperibile, ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. quando l'esecuzione non è ancora iniziata, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Sotto questo aspetto le doglianze afferenti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento devono ritenersi inammissibili in quanto proposte ben oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Ciò posto si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla documentazione prodotta in giudizio dall' e dall' risulta che le cartelle di Controparte_4 CP_1
pagamento e gli avvisi di addebito richiamati in ricorso sono stati regolarmente notificati.
In particolare risulta documentato quanto appresso.
-la cartella n. 29320150036911624000 è stata notificata in data 06.11.2015;
- la cartella n. 29320170045397937000 è stata notificata in data 27.01.2020;
- la cartella n. 29320220062182324000 è stata notificata in data 07.08.2023;
- la cartella n. 29320220077265308000 è stata notificata in data 07.08.2023;
- l'AVA n. 593 2014 00033833 14 000 notificato il 02/10/2014
- l'AVA n. 593 2015 00008020 38 000 notificato il 24.07.2015
Ebbene a seguito della regolare notifica e della mancata opposizione da parte dell'interessato, nel termine perentorio previsto dalla legge, i titoli in questione sono divenuto definitivo e il diritto alla relativa pretesa creditoria non più contestabile, anche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
In altri termini la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo precludendo qualsiasi azione di accertamento negativo del debito, ad esclusione dell'eccezione di prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Anche l'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 è tardiva e come tale inammissibile.
Come già accennato, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., residua la possibilità per il ricorrente di dedurre in qualunque momento e quindi anche oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, eventuali fatti
Pagina 3 estintivi della pretesa creditoria successivo alla formazione del titolo esecutivo, quale appunto la prescrizione.
Il contrasto sul termine (quinquennale o decennale) di prescrizione del credito previdenziale successivo alla notifica del titolo esecutivo è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 23397 del 17.11.2016) che ha chiarito l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Nel caso in questione il riscossione ha documentato la valida interruzione del Controparte_5 corso della prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 29320189026557124000 notificata in data
22.02.2019, entro il quinquennio successivo alla notifica della cartella di pagamento n.
29320150036911624000 ed alla notifica degli avvisi di addebito n. 59320140003383314000 e n.
59320150000802038000.
Successivamente in data 07.08.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
29320229018758287000.
Pertanto nessuna prescrizione estintiva ha travolto i crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi oggetto di opposizione.
Per le ragioni che precedono la domanda proposta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida, per ciascuno, in € 1.650,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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