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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2347/2021
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 2347/2021
TRA
Parte_1
avv. PILLIU GIAN PIETRO
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1 CP_2
avv. MANNELLA SONIA
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE : Parte_1
“in via preliminare:
A) Disporre la sospensione dell'efficacia del precetto notificato in data 26/10/2021 ex art. 615 c.p.c. e del titolo esecutivo decreto di convalida di sfratto per morosità del 14/11/2013 ivi menzionato per i motivi descritti nel proprio atto di citazione, atti e memorie e documenti allegati;
B) Disporre immediatamente la sospensione dell'esecuzione di rilascio dell'immobile ex art. 615 comma 2 c.p.c, 617 comma 2 c.p.c.e 624 c.p.c. per i motivi descritti nel proprio ricorso,atti e memorie e documenti allegati;
C) Nel merito:
P a g . 1 | 5 1) Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità, inefficacia del titolo esecutivo convalida di sfratto del 14/11/2013, e la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26/10/2021 e la nullità e/o inefficacia dell'avviso di rilascio notificato in data 30/12/2021;
2) Accertare e dichiarare perfettamente valido ed efficace il contratto di locazione tra i signori
e in qualità di locatori e la sig. in qualità di Controparte_1 CP_2 Parte_1 conduttore avente per oggetto l'immobile sito in Massa Via Castagnara n.125;
3) Accertare e condannare i signori e , in solido tra loro al Controparte_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni che risulteranno quantificati in corso di causa e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
4) Accertare tutte le somme pagate dalla sig. a favore dei signori Parte_1 Controparte_1 e dal 21/06/1999 alla data odierna in forza dei contratti di locazione e/o CP_2 godimento dell'immobile;
5) Dichiarare la compensazione tra le somme pagate dalla sig. a favore dei Parte_1 signori e dal 21/06/1999 alla data odierna e le somme Controparte_1 CP_2 eventualmente dovute dalla sig. ai signori e;
Parte_1 CP_1 CP_2
6) Nel caso di non accoglimento della domanda di cui al punto 5 del merito, accertare tutte le somme pagate dalla sig a favore dei signori e dal Parte_1 Controparte_1 CP_2 21/06/1999 alla data odierna in forza dei contratti di locazione e/o godimento dell'immobile e condannare in solido i signori e alla restituzione a favore della Controparte_1 CP_2 sig. con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
Parte_1
D) Vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso delle spese generali 15%, cpa ed IVA come per legge;
E) In via Istruttoria: la sig. chiede l'interrogatorio formale dei signori e Parte_1 Controparte_1 CP_2
sui seguenti capitoli di prova:
[...]
1) “Vero che la sig. ha pagato ai signori e tutte le Parte_1 Controparte_1 CP_2 somme indicate nelle ricevute, matrici di assegni a titolo di canoni di locazione in forza dei contratti stipulati in data 14/02/2000 ed indata 21/06/1999, come da documenti numerati dal n. 1 al n. 67 facenti parte dell'allegato A della presente memoria che si mostramo alla parte convenuta”;
2) “Vero che successivamente al 12/09/2013 i signori e hanno concluso con la CP_1 CP_1 sig. un atto di transazione avente per oggetto le somme di denaro dovute dalla sig. Parte_1
in forza dei contratti di locazione stipulati 14/02/2000 e/o 21/06/1999”. Parte_1
La sig. chiede la nomina di una CTU contabile volta ad accertare un dare e/o un Parte_1 avere dai signori e sulla base dei pagamenti già effettuati dalla sig. CP_1 CP_1 [...]
nei confronti dei signori IT e sulla base della documentazione qui allegata Pt_1 CP_1 in forza dei contratti di locazione stipulati in data 14/2/2000 e/o in data 21/06/1999.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA PI NO E NT MA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
Dato atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per i motivi ampiamente esposti nella presente comparsa e stante la manifesta infondatezza dell'opposizione proposta.
P a g . 2 | 5 In denegata (non creduta) ipotesi il Giudice sospenda l'esecuzione previo pagamento di idonea cauzione ex art. 624 cpc anche tenuto conto dell'ingente debito maturato dalla Pt_1
NEL MERITO:
Respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti del Sig. e Controparte_1 CP_2
, rigettando l'opposizione in quanto inammissibile ed improcedibile e comunque
[...] giuridicamente infondata in fatto ed in diritto, presunta, e comunque perché non provata, confermando il titolo esecutivo, l'atto di precetto di rilascio e tutti i successivi conseguenti atti. Con condanna al pagamento di tutti i canoni locatizi e per la detenzione sine titulo dell'immobile oltre occorrende tutte.
IN OGNI CASO:
Condannare la signora alla refusione in favore dei comparenti di tutte le spese di Parte_1 lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione per rilascio di immobile, Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 CP_2 conclusioni come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio gli opposti, contestando nel merito la domanda.
Il procedimento era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale disponeva la riunione al n.r.g. 2347/21 del n.r.g. 2586/21 avente ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione promossa sempre da
[...]
nei confronti di e . Pt_1 Controparte_1 CP_2
La causa era istruita documentalmente.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 10.1.2025, all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per le repliche) e la causa era trattenuta in decisione.
***
In data 21.6.1999, stipulava con e contratto di Parte_1 Controparte_1 CP_2 locazione a uso commerciale dell'immobile sito a Massa, via Castagnara n. 125. Le parti convenivano che il contratto avesse una durata di 6 anni rinnovabili di ulteriori 6 in mancanza di espressa disdetta (cfr. contratto allegato all'atto di citazione).
In conseguenza del mancato pagamento di alcuni canoni, i locatori proponevano intimazione di sfratto per morosità, a cui seguiva, in data 14.11.2013, l'emanazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto (cfr. doc. 3 e 8 convenuti). Con atto di precetto del 22.10.2021, i locatori intimavano alla conduttrice di liberare l'immobile detenuto dalla stessa sine titulo.
proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, lamentando Parte_1 l'invalidità/inefficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, stante l'insussistenza del diritto degli opposti a procedere all' esecuzione, nonché l'omessa notifica della convalida di sfratto per morosità e del verbale di udienza del 14.4.14.
L' opponente evidenzia, in proposito, che il contratto di locazione stipulato con i convenuti si sarebbe tacitamente rinnovato in conseguenza di un accordo transattivo tra le parti, in base al quale i locatori avrebbero acconsentito a lasciare il bene nella disponibilità della dietro il Pt_1 pagamento dei canoni di locazione. A dimostrazione di quanto evidenziato, ha elencato Pt_1
P a g . 3 | 5 una serie di bonifici che attesterebbero il pagamento dei canoni per il periodo successivo al 14.11.2013 (data di emanazione del titolo esecutivo).
Si evidenzia che il procedimento n.r.g. 2586/21 (riunito al n.r.g. 2347/21) è stato introdotto con atto di contenuto identico, anche nelle conclusioni, a quello di cui al n.r.g. 2347/21.
***
L'opposizione deve essere rigettata.
Premesso che la notifica del titolo esecutivo risulta regolare, il contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1967 c.c., richiede la forma scritta ad probationem, salvo quanto previsto dall'art. 1350, n. 12 c.c.. In questo caso, è necessario che la volontà negoziale sia manifestata in forma scritta a pena di nullità.
non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un accordo transattivo tale da Parte_1 determinare la rinnovazione del contratto di locazione, risultando agli atti solo il carteggio tra i difensori delle parti, volto a tentare una soluzione bonaria.
L'esistenza di una transazione e la rinnovazione tacita del contratto di locazione non possono desumersi dai bonifici elencati (rispetto ai quali non è stata prodotta documentazione) da
[...]
. Infatti, il contratto di locazione non può considerarsi tacitamente rinnovato, tenuto Pt_1 conto della volontà contraria dei locatori, i quali hanno manifestato l'intenzione di risolverlo e ottenere la restituzione del bene, come attestato dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e dal successivo atto di precetto (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 5464 del 14/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 10946 del 11/07/2003).
La domanda della parte convenuta di condanna al pagamento dei canoni non versati e dell'indennità di occupazione senza titolo è inammissibile in questa sede, essendo l'oggetto del giudizio circoscritto all'an e alla regolarità formale del titolo giudiziale alla base della (sola) esecuzione per rilascio di immobile, non risultando dall'atto di precetto la condanna al pagamento di alcuna somma. È infatti ammissibile la riconvenzionale solo laddove “la questione agitata possa considerarsi l'interfaccia della questione sottesa alla causa principale” (Cass. 15731/11), esemplificativamente qualora la domanda sia volta a ottenere un titolo esecutivo giudiziale sostitutivo del primo. La domanda riconvenzionale dell'opposto, invero, può essere diretta a costituire nuovo titolo che si aggiunga o si sostituisca a quello azionato, cioè a dire finalizzata, per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, ad ottenere la condanna della parte opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/11/2024 n.29636).
In ragione di ciò, le spese di lite, liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss.mm., del valore della causa, delle fasi svolte, della complessità e natura della stessa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto (operata la dimidiazione per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto ex art. 4 c.1 ult. parte cit.), devono essere compensate nella misura di 1/3, rimanendo per la restante parte a carico dell'attrice, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni in materia di esecuzione per rilascio, il valore viene determinato secondo i criteri di cui all'art. 15 cpc se il diritto per il quale si procede è un diritto reale immobiliare (come nel caso in esame), e che non, essendo stato indicato il valore come sopra individuato (ma quello dei canoni di locazione non corrisposti), deve farsi riferimento allo scaglione di valore indeterminabile:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
P a g . 4 | 5 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00
Oltre a detta somma spettano a titolo di onorario, le spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e ; CP_2
CONDANNA a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese processuali, che liquida– operata la compensazione per 1/3– in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, li 28/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5