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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere Relatore
Dott. Buccheri Luca Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.07.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036/2023 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. L. Russo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. I. De Benedictis
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.08.2023 ha adito questa Corte di Appello impugnando la Parte_1 sentenza n. 414 del 22.02.2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro e Previdenza – che ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso con il quale la stessa aveva chiesto sia la reiscrizione nell'elenco delle braccianti agricole per gli anni 2004 – 2008 sia l'annullamento delle comunicazioni del 30.10.2015 con le quali l' le richiedeva la restituzione delle somme versate a titolo CP_2 di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2008.
Censura la sentenza di primo grado per non essersi il Giudice di primo grado pronunziato sulla eccepita prescrizione, sia quinquennale sia decennale (in ordine alla indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2004), del diritto alla ripetizione delle somme da parte dell' ; nonché nella parte relativa alla CP_2 condanna alle spese di lite.
Ha concluso, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento della eccezione di prescrizione per le somme erogate negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, o, in subordine, di quella erogata nell'anno 2005, con vittoria, o, in subordine, compensazione, delle spese di lite.
Si è costituito l' che ha evidenziato il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha dichiarato CP_2 la decadenza dell'azione di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e la infondatezza della eccepita prescrizione dell'azione restitutoria. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
********
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'NT non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'NT ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'NT.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'NT persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'NT, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'NT ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere Relatore
Dott. Buccheri Luca Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.07.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036/2023 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. L. Russo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. I. De Benedictis
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.08.2023 ha adito questa Corte di Appello impugnando la Parte_1 sentenza n. 414 del 22.02.2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro e Previdenza – che ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso con il quale la stessa aveva chiesto sia la reiscrizione nell'elenco delle braccianti agricole per gli anni 2004 – 2008 sia l'annullamento delle comunicazioni del 30.10.2015 con le quali l' le richiedeva la restituzione delle somme versate a titolo CP_2 di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2008.
Censura la sentenza di primo grado per non essersi il Giudice di primo grado pronunziato sulla eccepita prescrizione, sia quinquennale sia decennale (in ordine alla indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2004), del diritto alla ripetizione delle somme da parte dell' ; nonché nella parte relativa alla CP_2 condanna alle spese di lite.
Ha concluso, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento della eccezione di prescrizione per le somme erogate negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, o, in subordine, di quella erogata nell'anno 2005, con vittoria, o, in subordine, compensazione, delle spese di lite.
Si è costituito l' che ha evidenziato il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha dichiarato CP_2 la decadenza dell'azione di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e la infondatezza della eccepita prescrizione dell'azione restitutoria. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
********
L'appello va dichiarato improcedibile considerato che, nella specie, l'NT non è comparso all'udienza di discussione, né a quella successivamente fissata ex art. 348 c.p.c. di cui ha ricevuto comunicazione.
In base alla giurisprudenza ormai consolidata, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile , con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro.
Il succitato art. 348 c.p.c. prevede, con specifico riferimento al giudizio di appello, per quel che interessa, che ove l'NT ( già costituito come necessariamente avviene nel rito del lavoro) non compaia alla prima udienza deve fissarsi altra udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione all'NT.
Ove, poi, la mancata comparizione dell'NT persista anche a tale nuova udienza “ l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La presenza e le richieste che lo stesso appellato possa avanzare sono state espressamente ritenute irrilevanti, nella mancata comparizione dell'NT, essendo imposta al Giudice la declaratoria d'improcedibilità d'ufficio e, quindi, a prescindere anche da una eventuale richiesta dell'appellato di procedere in assenza dell'NT ( v. Cass. 4424/1993).
Pertanto, si applica il meccanismo processuale di cui all'art. 348 c.p.c., 2° comma, mentre quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal giudice viene dichiarata con sentenza ( v. Cass. ss.uu.
5839/1993).
Deve, pertanto, dichiararsi la improcedibilità dell'appello.
Spese compensate per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone