Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 1271 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 19.12.2024, vertente
TRA
(nata in [...] il [...], cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Vizzari, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Fra Gesualdo Melacrinò n. 24 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(nato in [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Manilo Maria Pangallo, C.F._2 giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Paolo Pellicano n.
26/F, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza sullo status ed insistevano nelle richieste istruttorie.
L'avvocato di parte resistente chiedeva che il proprio assistito fosse autorizzato ad incontrare la figlia minore con le modalità ritenute opportune;
l'avvocato di parte ricorrente rappresentava che la propria assistita ha manifestato la propria disponibilità
a riguardo ma le precedenti richieste sono state rigettate dal giudice penale.
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , Controparte_1 assumendo che:
-l'01.04.2023 aveva contratto in Campo Calabro (RC) matrimonio civile con il resistente;
- dall'unione è nata una figlia, (21.08.2021), minorenne;
Per_1
- da tempo è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a causa delle gravi condotte poste in essere da , violative degli obblighi nascenti Controparte_1 dal matrimonio;
- nello specifico il marito, sin dall'inizio del rapporto, ha sempre avuto atteggiamenti violenti e dispotici nei suoi confronti, estrinsecatisi in violenze di tipo fisico oltre che verbale, e susseguitisi sia quando la stessa era incinta sia dopo la nascita della figlia ed in presenza di quest'ultima;
-per tali condotte, a seguito di denuncia querela sporta dalla coniuge, è stato condannato nell'ambito del proc. penale n. 4920/2023 r.g.n.r. Tribunale di Reggio Calabria alla pena detentiva di quattro anni e quattro mesi, ed è attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Arghillà (RC);
- a seguito di segnalazioni e relazioni dei servizi sociali erano stati già instaurati presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, su impulso della Procura Minorile, il procedimento recante n. 1555/2022 e, successivamente, il procedimento n. 34/2024
R.G. MIN., con udienza fissata al 17.05.2024 al fine di decidere in ordine ai provvedimenti inerenti la responsabilità genitoriale del all'esito Controparte_1 della misura cautelare applicata nei confronti dello stesso e successivamente alla sentenza di condanna;
- l'ultimo luogo adibito a residenza coniugale, sito in Campo Calabro alla via Geraci 3,
è ancora in uso dalla la quale ne usufruisce unitamente alla figlia poiché Pt_1 beneficiaria di un progetto di accoglienza S.A.I. per immigrati e attuato dall'Ente locale dell'omonimo comune e dall'associazione Coopis quale ente gestore dell'omonimo progetto, fornendolo loro, sino alla sua eventuale uscita prevista per il settembre 2024, vitto e alloggio;
- ella da non molto ha intrapreso attività lavorativa con un contratto a tempo determinato e parziale.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, ordinando al Comune di
Campo Calabro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) le venisse assegnata la casa coniugale sino alla sua permanenza all'interno del progetto di accoglienza;
c) venisse disposto l'affido esclusivo della minore in capo alla madre, stante le ripetute violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio e la continua perpetrazione di condotte abusanti e maltrattanti sulla ricorrente;
d) venisse accertata e dichiarata, per tutti i fatti esposti in ricorso, la responsabilità di tutte le condotte ascritte ad e conseguentemente adottati tutti i provvedimenti successivi e Controparte_1
2 conseguenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, si costituiva
[...]
il quale, pur non negando che da tempo tra i coniugi fosse venuta meno CP_1 la necessaria serenità familiare a causa della sua personalità e dei suoi atteggiamenti dispotici, contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla ricorrente, evidenziando in particolare di non avere mai assunto comportamenti in contrasto con i doveri di istruzione ed educazione verso la figlia minore ma, al contrario, di essersi sempre comportato da buon padre, come emerso dalle relazioni redatte dagli assistenti sociali e dagli psicologi incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria ed acquisite dal Trib. Dei Minori nel Proc. n. 34/24
R.G., definitosi con ordinanza incompetenza in favore del Tribunale Civile in ragione del presente giudizio di separazione coniugale. Rappresentava di non vedere la propria figlia sin dal giorno del proprio arresto e di aver già personalmente avanzato richiesta di poter effettuare incontri con il padre presso la Casa Circondariale dove si trova ristretto, istanza di autorizzazione in tal senso avanzata anche dalla ricorrente, entrambe allo stato non accolte dal Tribunale dei Minori in ragione della predetta incompetenza.
Infine, precisava di avere svolto, sin dal suo arrivo in Italia, attività lavorative a tempo determinato al fine di provvedere ai bisogni familiari e che, prima del suo arresto avvenuto nel dicembre 2023, lavorava presso la Ditta Anello Edilizia di Campo Calabro in attesa di contratto e che, successivamente a tale periodo, è privo di reddito, trovandosi in regime di detenzione carceraria, attualmente presso la casa circondariale di Vibo Valentia.
Chiedeva, pertanto, in via temporanea ed urgente, che venissero autorizzate le visite della figlia minore presso la casa circondariale di Vibo Valentia, dove si trova Per_1 attualmente detenuto, incaricando all'uopo l'ambito territoriale sociale competente per territorio e delegando i servizi sociali all'individuazione dei percorsi e delle modalità all'accompagnamento della stessa per gli incontri con il padre;
nel merito chiedeva che:
a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre e facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidera, determinando la modalità della permanenza della figlia minore presso ciascun genitore;
c) venisse disposto che i coniugi si impegneranno alla massima collaborazione e al confronto reciproco nell'ambito dell'educazione e crescita della figlia, attivando, ove ritenuto necessario dal Tribunale adito, l'intervento dei servizi sociali al fine di verificare le condizioni psico-fisiche della minore e delineando il percorso neuro-psichiatrico e/ educativo maggiormente rispondente alle necessità della minore.
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice delegato dava atto della regolarità delle notifiche e rilevava la mancata traduzione del resistente;
l'avv. Pangallo per parte resistente rappresentava di aver chiesto la traduzione al direttore del carcere presso il quale il suo assistito è detenuto;
il Giudice rappresentava la necessità che la traduzione fosse richiesta al magistrato di sorveglianza. A tale udienza si procedeva all'audizione della
3 ricorrente, la quale dichiarava: “sono in Italia dal 2020, attualmente vivo in Cont un'abitazione assegnatami dal di Campo Calabro;
mia figlia è con me convivente, mio marito è stato condannato per il reato di maltrattamenti e violenza sessuale nei miei confronti;
lavoro come cameriera al Bar Winner a Gallico, percepisco circa
500,00 euro al mese e l'assegno unico pari a circa 190,00 euro al mese. Dal giorno 15 Cont terminerà l'assistenza fornitami dal e dunque pagherò anche l'affitto pari ad euro
350,00 mensili e dovrò sostenere le spese necessarie anche al mantenimento di mia figlia e in particolare per la scuola materna.”
A questo punto il Giudice delegato rinviava a successiva udienza per l'eventuale Con audizione del resistente;
disponeva che i Servizi Sociali, l'ASP e l' relazionassero sul nucleo familiare e sulla capacità genitoriale di . Controparte_1
All'udienza del 19.12.2024 il resistente, presente personalmente, dichiarava che non intende separarsi dalla moglie, che attualmente è detenuto per il reato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della stessa;
di svolgere la professione di operario e di arrangiarsi secondo necessità; di avere una figlia di tre anni e tre mesi avuta con la ricorrente che vorrebbe poter incontrare.
Entrambe le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza sullo status ed insistevano nelle richieste istruttorie.
L'avvocato di parte resistente chiedeva che il proprio assistito fosse autorizzato ad incontrare la figlia minore con le modalità ritenute opportune;
l'avvocato di parte ricorrente rappresentava che la propria assistita ha manifestato la propria disponibilità
a riguardo ma le precedenti richieste sono state rigettate dal giudice penale.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio in punto status nonché sull'ordinanza istruttoria.
Preliminarmente il Collegio rileva come questo ed altri Tribunali hanno già avuto modo di osservare in precedenti analoghi casi, che la domanda di separazione e quella di addebito, ancorché contestualmente spiegate, debbono ritenersi concettualmente distinte, tanto da rivestire un carattere di autonomia ed essere oggetto di due diverse pronunce.
La Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n. 15248 in data 3/12/01 ha confermato definitivamente tale assunto per cui è del tutto ammissibile la pronuncia parziale di separazione, ancorché vi sia richiesta di addebito.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale proposta da appare Parte_1 fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
4 Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso depositato il Parte_1
15.05.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi - , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in data 01.04.2003 in Campo Calabro (RC), con atto trascritto nel
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Campo Calabro (RC), atto n. 1, parte
I, u.1, anno 2023;
- manda all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Campo Calabro (RC), per le annotazioni;
-rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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