TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1910
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché la procura alle liti conferita dal ricorrente al proprio difensore era generica e non indicava né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La procura conteneva la dicitura: “Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …”. Tale procura è stata considerata inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti per il processo amministrativo, in particolare l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto. Il Tribunale ha altresì precisato che tale vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né attraverso il beneficio dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm., soprattutto per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data della pronuncia della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1910
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1910
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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