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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 18/6/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7414/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore, Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensionistica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/09/2020 premetteva quanto segue in punto di fatto Parte_1
e di diritto: “che l'istante è titolare di pensione di anzianità cat. VO n. 10204509 avente decorrenza CP_1
01.08.2007, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- che il ricorrente è in grado di vantare pagina 1 di 4 contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata per il periodo 08.09.1967-31.03.2006, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- che in data 18.07.2019 veniva presentata domanda amministrativa di ricostituzione per motivi contributivi, rigettata dall'Ente previdenziale con provvedimento negativo del 19.07.2019 (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che l' ha liquidato la prestazione pensionistica riconoscendo un'anzianità Controparte_2 contributiva complessiva in quota A di sole 1304 settimane e di 689 settimane in quota B (cfr. mod. TE08 allegato agli atti di causa); - che l'Ente resistente è incorso in errore in sede di liquidazione della pensione de qua non provvedendo a conteggiare correttamente la contribuzione nella quota A, che doveva essere conteggiata sulla scorta di 1305 settimane come peraltro attestato nella comunicazione certificativa del conto assicurativo in cui risulta un'anzianità contributiva complessiva di 1994 settimane, di cui 689 successive al 31.12.1992 (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che inoltre l'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 prevede che “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”; - che il ricorrente ha diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento nella quota A retributiva per un'ulteriore settimana;
- che il pensionato vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt.
38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili sulla base delle normative vigenti;
- che all'odierno istante spetta un maggior rateo pensionistico per la quota A retributiva sulla scorta della suddetta esatta anzianità contributiva – id est 1305 settimane - e considerando la r.m.s. di €
525,05, come da mod. TE08 del 23.08.2007, e il coefficiente legale pari a 0,00153846; - che pertanto il ricorrente ha diritto dalla decorrenza dell'01.08.2007 alla quota A nell'importo mensile perequabile di € 1.054,14 così quantificata sulla scorta dei criteri innanzi enunciati, e perciò l' va condannato al pagamento della differenza mensile CP_1 perequabile tra il rateo complessivo effettivamente spettante per la quota A e quanto corrisposto dall' per la CP_1 medesima quota A, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
- che non avendo l' liquidato e riliquidato correttamente la prestazione pensionistica è interesse del CP_1 ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura”.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10204509 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma,
d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A retributiva per ulteriore 1 settimana, a partire dall'01.08.2007;
- per l'effetto, dichiarare il diritto alla percezione a partire dall'01.08.2007 del rateo pensionistico mensile in quota A CP_ nell'importo di € 1.054,14 e dunque condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire pagina 2 di 4 dall'01.08.2007, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato nella quota A, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza triennale dal diritto al CP_1 riconoscimento integrale della prestazione pensionistica ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art.4 della legge n. 438/1992; in via gradata, l'infondatezza della domanda, attesa la correttezza del proprio operato in sede di liquidazione della pensione in quota A, per n. 1304 settimane e in quota B per n. 689 settimane.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda è infondata.
L'Istituto ha così puntualmente dedotto nella memoria difensiva: “Controparte, nell'affermare l'erroneo accredito di sole 1304 settimane anziché 1305, si basa esclusivamente sul dato indicato a pagina “2” della
“Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo” del 3.8.2020, che si allega in copia. Tuttavia, dal calcolo di tutte le settimane in quota “A” indicate sullo stesso estratto, esse risultano essere n. 1303,65, arrotondate in eccesso a n. 1304 per la quota “A” e n. 689 per la quota “B”.
In altri termini:
- se si sommano le settimane per il periodo 08/09/1967 (primo contributo della quota “A”) – 31/12/1992 (ultimo contribuito della quota “A”) a pag. “3” del certificato contributivo di cui sopra, esse sono pari a n. 1303,65, arrotondate a n. 1304;
- se si sommano le settimane per il periodo 01/01/1993 (primo contributo della quota “B”) – 31/03/2006 (ultimo contributo della quota “B”) a pag. “3” del certificato contributivo di cui sopra esse sono pari a n. 689.
E ancora, dalla somma della contribuzione registrata a pag. “3” del certificato contributivo, risulta palese che le settimane sono complessivamente 1992,65 arrotondate a 1993, di cui:
- 1304 (arrotondate) in quota “A”;
- 689 in quota “B””.
Non si pone un profilo di decadenza dai mezzi istruttori, in ragione della tardiva costituzione dell'Ente, come eccepito dalla difesa di . Pt_1
L'estratto conto certificativo prodotto dall'Istituto, datato 3.8.2020, è lo stesso di quello depositato dal ricorrente e le puntuali difese dell' non soggette ad alcuna decadenza, consentono di verificare la CP_1 correttezza del calcolo operato, anche in assenza di ulteriori e precise contestazioni da parte del ricorrente.
Ne deriva il rigetto del ricorso, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7414/2020, proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbita ogni contraria istanza, eccezione e
[...] difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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