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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3308/2025 promossa da:
ata ad Ostra il 18.01.1963, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
SORANA;
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE ROMITI;
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in data 18.01.1999 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
[...] CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza”, con compensazione delle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1
1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. a Morro D'Alba il 18.01.1999. CP_1
Con comparsa depositata il 23.09.2025, il sig. si è costituito in giudizio, non opponendosi alla CP_1 domanda.
Alla prima udienza davanti al giudice relatore, le parti, dopo aver discusso oralmente la causa, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, essendo ravvisabili tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Risulta, infatti, ampiamente trascorso il termine di cui all'art. 3 della menzionata legge, atteso che la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 1109 del Tribunale di Ancona datata 16 settembre 2004.
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione e la congiunta domanda delle parti inducono a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Il Collegio può pertanto dichiarare, in conformità a quanto richiesto dalle parti, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Morro D'Alba (AN) in data 18.01.1999 e trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Morro D'Alba (AN) al n. 1, parte I, serie // anno 1999.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Morro D'Alba Parte_1 CP_1
(AN) in data 18.01.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Morro D'Alba(AN) al n. 1, parte I, serie // anno 1999; compensa le spese di lite.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE NI IA DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA DE Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3308/2025 promossa da:
ata ad Ostra il 18.01.1963, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
SORANA;
RICORRENTE
contro
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE ROMITI;
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in data 18.01.1999 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
[...] CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza”, con compensazione delle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1
1 ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. a Morro D'Alba il 18.01.1999. CP_1
Con comparsa depositata il 23.09.2025, il sig. si è costituito in giudizio, non opponendosi alla CP_1 domanda.
Alla prima udienza davanti al giudice relatore, le parti, dopo aver discusso oralmente la causa, hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta, essendo ravvisabili tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Risulta, infatti, ampiamente trascorso il termine di cui all'art. 3 della menzionata legge, atteso che la separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 1109 del Tribunale di Ancona datata 16 settembre 2004.
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione e la congiunta domanda delle parti inducono a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Il Collegio può pertanto dichiarare, in conformità a quanto richiesto dalle parti, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Morro D'Alba (AN) in data 18.01.1999 e trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Morro D'Alba (AN) al n. 1, parte I, serie // anno 1999.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Morro D'Alba Parte_1 CP_1
(AN) in data 18.01.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Morro D'Alba(AN) al n. 1, parte I, serie // anno 1999; compensa le spese di lite.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE NI IA DE
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