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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14452 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 53707/2023 pendente tra
Parte_1
(avv. Possanzini RE NU)
Opposta - esecutante
E
Controparte_1
(avv. Albanese Claudio)
Opposta - esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
Controparte_3
(contumace)
Terze pignorate
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso le esecuzioni esattoriali R.G.E. n. 80108/2023 e n. 80109/2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per :“in via preliminare, dichiarare la cessazione Parte_1 della materia del contendere rispetto alla cartella di pagamento n. 04720220016897633000 per la quale la debitrice ha presentato la domanda di “rottamazione quater”; nel merito, confermare la validità ed efficacia del pignoramento di crediti verso terzi n. 04784202300000621/001, codice identificativo fascicolo n. 47/2023/000000656 per il minor importo di € 167.359,98 a titolo di tributi non pagati, oltre ulteriori interessi e sanzioni. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per “Preliminarmente e pregiudizialmente 1 – accertare Controparte_1
e dichiarare la nullità della citazione ex art. 616 cpc notificata da Controparte_4 alla società in p.l.r.p.t. per violazione degli artt. 163 bis, 616 e 618 Controparte_1 c.p.c.; 2 – accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 616 cpc notificata da
[...]
alla società in p.l.r.p.t. per violazione del Controparte_4 Controparte_1 disposto dell'art. 170 c.p.c.; Nel Merito 3– accertare e dichiarare la nullità dei pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001 per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 – sospensione legale della riscossione;
4 – accertare e dichiarare la nullità e l'improcedibilità del pignoramento impugnato presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, per violazione dei commi 231- 252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023; 5 – accertare la nullità processuale del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio da parte dell'Ente Concessionario nei confronti delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità o improcedibilità dei pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, 6 – accertare la non debenza delle somme dedotte nelle partite n. 04720210015208585000 e n. 04720220016897633000 sottese si pignoramenti opposti, atteso che la società con due istanze rispettivamente di rateizzazione la prima e di definizione agevolata la seconda, ha saldato le somme richieste dal e per l'effetto dichiarare CP_5 nulli e/o annullabili i pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, o in subordine disporne la riduzione dei due pignoramenti epurato di quanto dovuto con le cartelle di pagamento pocanzi richiamate;
7 – accertare e dichiarare la violazione del diritto di difesa (art. 24 e 111 della Costituzione) e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica e per l'effetto; 8– accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 e 543 c.p.c.; 9 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c.; 10 – accertare e dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti opposti per mancato adempimento dell'ordine di pagamento diretto posto a carico delle società terze pignorate nel termine di 60 giorni dalla notifica degli atti esecutivi, nonché per mancata produzione della dichiarazione dei terzi ex art. 547 c.p.c., in violazione dell'art. 72-bis D.P.R. n.
2 602/1973; 11 – condannare al pagamento delle spese sostenute, Parte_1 spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (R.G.E. n. Controparte_1
80108/2023) avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_4
con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 al fine del
[...] recupero coattivo di € 191.630,48 presso il terzo Controparte_6 in forza di tre cartelle esattoriali.
[...]
La medesima debitrice, instaurava altro procedimento di opposizione Controparte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. (R.G.E. n. 80109/2023) anche avverso l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 intrapresa nei suoi confronti da presso il Parte_1 terzo al fine del recupero coattivo di € 191.742,04 Controparte_7 complessivi, in forza delle medesime cartelle esattoriali.
In entrambi i ricorsi cautelari l'opponente eccepiva:
a) il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546;
b) il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi della legge n. 197/2022, con la presentazione dell'istanza di adesione alla c.d.
“Rottamazione Quater”;
c) la nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura e degli importi dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali, ad esso sottese, e per omessa motivazione dello stesso atto di pignoramento in violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 7 legge n. 212/00;
d) la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione al terzo pignorato.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto della spiegata Parte_1 opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con le note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., il debitore eccepiva altresì:
e) la omessa notifica delle cartelle sottese ai pignoramenti opposti;
f) la omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/73;
3 g) la mancata dichiarazione di identificazione del credito da parte dei terzi pignorati ex art. 547
c.p.c. entro il termine di 60 giorni;
h) la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva in forza della cartella n. Pt_2
04720220016897633000, essendo stata presentata nelle more istanza di definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dei commi 231-252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022
(Legge di Bilancio 2023).
Dunque, l'esecuzione insisteva per la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza del 08.10.2023 il G.E., disposta la riunione dei due procedimenti e rilevata la mancata costituzione di sospendeva l'esecuzione, condannava l'ente della riscossione al Pt_2 pagamento delle spese di lite e assegnava termine fino al 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il detto provvedimento interponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c. e con ordinanza del 10.01.2024 il Collegio, in riforma dell'ordinanza reclamata, disponeva la revoca della disposta sospensione dell'esecuzione e condannava l'esecutata al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio deducendo di essersi costituita nella Controparte_8 precedente fase cautelare e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in merito al motivo di opposizione sub lett. h) ed il rigetto dei motivi di opposizione sub lett. a) e c).
La società esecutata si è costituita il 29.12.2023 riproponendo tutti i motivi di opposizione fatti valere nella precedente fase cautelare ed eccependo:
- la nullità dell'atto di citazione notificato alla società convenuta per vizio della vocatio in ius,
- la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione dell'art. 170 c.p.c.,
- la nullità processuale del presente giudizio per mancata citazione delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_6 Controparte_7 ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 13533/2021).
[...]
Le società terze pignorate, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite.
Le parti hanno depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. In particolare, con la memoria n.1 la società ha dedotto di aver presentato istanza di rateizzazione della cartella n.
04720210015208585, accolta il 05.10.2023.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.09.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sono stati acquisiti i fascicoli RGE 80108/2023 e 80109/2023.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_6
e di che, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite. Controparte_7
Sugli eccepiti vizi di nullità della citazione
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito, ha eccepito: Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione notificato alla società convenuta per vizio della vocatio in ius,
- la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione dell'art. 170 c.p.c.,
- la nullità processuale del presente giudizio per mancata citazione delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c.
In merito ai primi due eccepiti vizi, preme rilevare che la società, da un lato, non ha dedotto alcun pregiudizio in concreto e, dall'altro, ha preso specifica posizione in merito a tutte le domande, eccezioni e contestazioni proposte dall'ente della riscossione.
Quanto al terzo vizio eccepito dalla società esecutata, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
L'oggetto del presente giudizio di merito
Il presente giudizio di merito è stato introdotto da che, dopo aver Parte_1 ribadito di essersi costituita nella precedente fase cautelare, ha chiesto al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al motivo di opposizione sub lett. h) e di rigettare i motivi di opposizione sub lett. a) e c).
Il presente giudizio è dunque circoscritto a soli questi motivi di opposizione, rimanendo estranei i restanti, poiché non riproposti dalle parti entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza cautelare. Ed allora, sono inammissibili le domande spiegate dalla società esecutata con la comparsa di costituzione e risposta laddove domanda al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del pignoramento per i motivi spiegati nella precedente fase cautelare e non riproposti nella presente fase di merito entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza cautelare.
Quanto, invece, al motivo di opposizione concernente la intervenuta rateizzazione ex art. 19 quater
d.P.R. 602/73 della cartella n. 04720210015208585000, occorre rilevare che lo stesso è stato proposto solamente con la memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., sebbene tale rateizzazione sia intervenuta il 05.10.2023 ovvero addirittura ben prima della definizione della fase cautelare del procedimento oppositivo avvenuta con ordinanza cautelare del 10.01.2024. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, anche di recente, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di
5 opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018). In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
La costituzione di nella precedente fase cautelare Parte_1
È comprovata l'avvenuta costituzione di nei procedimenti di opposizione R.G.E. nn. Pt_2
80108/2023 e 80109/2023, nonché il deposito dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica degli atti presupposti al pignoramento, documentazione utilizzabile nel presente giudizio di merito.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Con il motivo di opposizione sub lett. a), la società esecutata ha eccepito il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs.
31.12.1992 n. 546.
Dagli atti di causa emerge che l' abbia notificato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato Pt_2 in data 28.03.2023, ossia quando il termine di sospensione invocato da parte debitrice era già ampiamente decorso. Infatti, il comma 8 dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta”.
Il richiamato comma 2 dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 dispone che “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, risulta evidente che la riscossione è sospesa per novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso - reclamo medesimo. Nel caso in esame, quanto al ricorso R.G.R. n. 566/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 04720220016897633000, esso è stato notificato il 26.07.2022 e si è definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone n. 225/2023, depositata in data
23.06.2023 che ha rigettato la domanda avversaria;
quanto al ricorso R.G.R. n. 632/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 04720210015208585000, esso è stato notificato il 01.09.2022 e si è definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone n. 673/2022, depositata in
6 data 23.12.2022; quanto al ricorso R.G.R. n. 865/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
04720220021516400000, esso è stato depositato il 23.12.2022 e discusso dalla Corte di Giustizia tributaria di Frosinone il 21.06.2023.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Con il motivo di opposizione sub lett. c), la società esecutata ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura e degli importi dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali, ad esso sottese, e per omessa motivazione dello stesso atto di pignoramento in violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 7 legge n. 212/00.
Tale eccezione si traduce in un motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo ad un vizio di forma del pignoramento, che alla luce di quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte in ordine alle doglianze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che ciò nonostante non rechino in sé la concretizzazione di un effettivo pregiudizio per il debitore esecutato, si palesa inammissibile. Invero, la Cassazione ha affermato che “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
Il motivo di opposizione sub lett. h)
Con il motivo di opposizione sub lett. h), la società esecutata ha eccepito la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva in forza della cartella n. 04720220016897633000, essendo Pt_2 stata presentata nelle more istanza di definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dei commi 231-
252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito Pt_1 CP_4
ha chiesto al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a
[...] fronte dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata.
Trattandosi di fatto non contestato tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza rilevare che l'istanza di rottamazione quater è stata presentata il 18.04.2023 ovvero dopo la notifica del pignoramento (28.03.2023) e anche dopo il deposito del ricorso cautelare in opposizione (03.04.2023). Ed infatti, tale eccezione è stata formulata solamente con le note ex art. 127 ter c.p.c. di trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione in ordine alla sospensione dell'esecuzione. A ciò si aggiunga che il pagamento della prima rata è stato eseguito in data 31.10.2023 e, dunque, dopo il deposito delle citate note di trattazione scritta.
7 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi). Occorre infatti considerare:
- il rigetto dei motivi di opposizione sub lett. a) e c),
- la data di presentazione dell'istanza di rottamazione, successiva alla notifica del pignoramento e al deposito del ricorso cautelare in opposizione,
- la data di pagamento della I rata della rottamazione quater, eseguito dopo il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali è stato dedotta l'intervenuta adesione alla definizione agevolata,
- la inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla società esecutata con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di Controparte_6
Controparte_7
- Dichiara la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al motivo di opposizione sub lett. h),
- Rigetta i motivi di opposizione sub lett. a) e c),
- Dichiara inammissibile le restanti domande proposte da Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_4
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 oltre accessori di
[...] legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Possanzini RE NU che si è dichiarato antistatario.
Roma, 19.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 53707/2023 pendente tra
Parte_1
(avv. Possanzini RE NU)
Opposta - esecutante
E
Controparte_1
(avv. Albanese Claudio)
Opposta - esecutante
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
Controparte_3
(contumace)
Terze pignorate
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso le esecuzioni esattoriali R.G.E. n. 80108/2023 e n. 80109/2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per :“in via preliminare, dichiarare la cessazione Parte_1 della materia del contendere rispetto alla cartella di pagamento n. 04720220016897633000 per la quale la debitrice ha presentato la domanda di “rottamazione quater”; nel merito, confermare la validità ed efficacia del pignoramento di crediti verso terzi n. 04784202300000621/001, codice identificativo fascicolo n. 47/2023/000000656 per il minor importo di € 167.359,98 a titolo di tributi non pagati, oltre ulteriori interessi e sanzioni. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per “Preliminarmente e pregiudizialmente 1 – accertare Controparte_1
e dichiarare la nullità della citazione ex art. 616 cpc notificata da Controparte_4 alla società in p.l.r.p.t. per violazione degli artt. 163 bis, 616 e 618 Controparte_1 c.p.c.; 2 – accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 616 cpc notificata da
[...]
alla società in p.l.r.p.t. per violazione del Controparte_4 Controparte_1 disposto dell'art. 170 c.p.c.; Nel Merito 3– accertare e dichiarare la nullità dei pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001 per violazione dell'art. 17 bis D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 – sospensione legale della riscossione;
4 – accertare e dichiarare la nullità e l'improcedibilità del pignoramento impugnato presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, per violazione dei commi 231- 252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023; 5 – accertare la nullità processuale del presente giudizio per mancata integrazione del contraddittorio da parte dell'Ente Concessionario nei confronti delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità o improcedibilità dei pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, 6 – accertare la non debenza delle somme dedotte nelle partite n. 04720210015208585000 e n. 04720220016897633000 sottese si pignoramenti opposti, atteso che la società con due istanze rispettivamente di rateizzazione la prima e di definizione agevolata la seconda, ha saldato le somme richieste dal e per l'effetto dichiarare CP_5 nulli e/o annullabili i pignoramenti presso terzi Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000655 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000620001 e Codice identificativo del fascicolo 047/2023/000000656 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 04784202300000621001, o in subordine disporne la riduzione dei due pignoramenti epurato di quanto dovuto con le cartelle di pagamento pocanzi richiamate;
7 – accertare e dichiarare la violazione del diritto di difesa (art. 24 e 111 della Costituzione) e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica e per l'effetto; 8– accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica del pignoramento al terzo pignorato in violazione dell'art. 492 e 543 c.p.c.; 9 – accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato per violazione degli artt. 546 e 547 c.p.c.; 10 – accertare e dichiarare l'inefficacia dei pignoramenti opposti per mancato adempimento dell'ordine di pagamento diretto posto a carico delle società terze pignorate nel termine di 60 giorni dalla notifica degli atti esecutivi, nonché per mancata produzione della dichiarazione dei terzi ex art. 547 c.p.c., in violazione dell'art. 72-bis D.P.R. n.
2 602/1973; 11 – condannare al pagamento delle spese sostenute, Parte_1 spese, diritti e onorari del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. (R.G.E. n. Controparte_1
80108/2023) avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da Controparte_4
con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 al fine del
[...] recupero coattivo di € 191.630,48 presso il terzo Controparte_6 in forza di tre cartelle esattoriali.
[...]
La medesima debitrice, instaurava altro procedimento di opposizione Controparte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. (R.G.E. n. 80109/2023) anche avverso l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 intrapresa nei suoi confronti da presso il Parte_1 terzo al fine del recupero coattivo di € 191.742,04 Controparte_7 complessivi, in forza delle medesime cartelle esattoriali.
In entrambi i ricorsi cautelari l'opponente eccepiva:
a) il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs. 31.12.1992 n. 546;
b) il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi della legge n. 197/2022, con la presentazione dell'istanza di adesione alla c.d.
“Rottamazione Quater”;
c) la nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura e degli importi dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali, ad esso sottese, e per omessa motivazione dello stesso atto di pignoramento in violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 7 legge n. 212/00;
d) la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione al terzo pignorato.
In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto della spiegata Parte_1 opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con le note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., il debitore eccepiva altresì:
e) la omessa notifica delle cartelle sottese ai pignoramenti opposti;
f) la omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/73;
3 g) la mancata dichiarazione di identificazione del credito da parte dei terzi pignorati ex art. 547
c.p.c. entro il termine di 60 giorni;
h) la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva in forza della cartella n. Pt_2
04720220016897633000, essendo stata presentata nelle more istanza di definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dei commi 231-252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022
(Legge di Bilancio 2023).
Dunque, l'esecuzione insisteva per la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza del 08.10.2023 il G.E., disposta la riunione dei due procedimenti e rilevata la mancata costituzione di sospendeva l'esecuzione, condannava l'ente della riscossione al Pt_2 pagamento delle spese di lite e assegnava termine fino al 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il detto provvedimento interponeva reclamo ex art. 669 Parte_1 terdecies c.p.c. e con ordinanza del 10.01.2024 il Collegio, in riforma dell'ordinanza reclamata, disponeva la revoca della disposta sospensione dell'esecuzione e condannava l'esecutata al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio deducendo di essersi costituita nella Controparte_8 precedente fase cautelare e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in merito al motivo di opposizione sub lett. h) ed il rigetto dei motivi di opposizione sub lett. a) e c).
La società esecutata si è costituita il 29.12.2023 riproponendo tutti i motivi di opposizione fatti valere nella precedente fase cautelare ed eccependo:
- la nullità dell'atto di citazione notificato alla società convenuta per vizio della vocatio in ius,
- la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione dell'art. 170 c.p.c.,
- la nullità processuale del presente giudizio per mancata citazione delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_6 Controparte_7 ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (Cass. n. 13533/2021).
[...]
Le società terze pignorate, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite.
Le parti hanno depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. In particolare, con la memoria n.1 la società ha dedotto di aver presentato istanza di rateizzazione della cartella n.
04720210015208585, accolta il 05.10.2023.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.09.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sono stati acquisiti i fascicoli RGE 80108/2023 e 80109/2023.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_6
e di che, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite. Controparte_7
Sugli eccepiti vizi di nullità della citazione
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito, ha eccepito: Controparte_1
- la nullità dell'atto di citazione notificato alla società convenuta per vizio della vocatio in ius,
- la nullità dell'atto di citazione notificato per violazione dell'art. 170 c.p.c.,
- la nullità processuale del presente giudizio per mancata citazione delle società terze pignorate in violazione dell'art. 102 c.p.c.
In merito ai primi due eccepiti vizi, preme rilevare che la società, da un lato, non ha dedotto alcun pregiudizio in concreto e, dall'altro, ha preso specifica posizione in merito a tutte le domande, eccezioni e contestazioni proposte dall'ente della riscossione.
Quanto al terzo vizio eccepito dalla società esecutata, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati.
L'oggetto del presente giudizio di merito
Il presente giudizio di merito è stato introdotto da che, dopo aver Parte_1 ribadito di essersi costituita nella precedente fase cautelare, ha chiesto al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al motivo di opposizione sub lett. h) e di rigettare i motivi di opposizione sub lett. a) e c).
Il presente giudizio è dunque circoscritto a soli questi motivi di opposizione, rimanendo estranei i restanti, poiché non riproposti dalle parti entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza cautelare. Ed allora, sono inammissibili le domande spiegate dalla società esecutata con la comparsa di costituzione e risposta laddove domanda al giudice adito di dichiarare l'illegittimità del pignoramento per i motivi spiegati nella precedente fase cautelare e non riproposti nella presente fase di merito entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza cautelare.
Quanto, invece, al motivo di opposizione concernente la intervenuta rateizzazione ex art. 19 quater
d.P.R. 602/73 della cartella n. 04720210015208585000, occorre rilevare che lo stesso è stato proposto solamente con la memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., sebbene tale rateizzazione sia intervenuta il 05.10.2023 ovvero addirittura ben prima della definizione della fase cautelare del procedimento oppositivo avvenuta con ordinanza cautelare del 10.01.2024. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno avuto modo di chiarire, anche di recente, che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di
5 opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (Cass. n. 25170/2018). In altri termini, dalla natura necessariamente bifasica dell'opposizione consegue che i motivi spiegati solo nella fase del merito non possano essere esaminati, in quanto non preceduti dalla necessaria fase cautelare.
La costituzione di nella precedente fase cautelare Parte_1
È comprovata l'avvenuta costituzione di nei procedimenti di opposizione R.G.E. nn. Pt_2
80108/2023 e 80109/2023, nonché il deposito dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica degli atti presupposti al pignoramento, documentazione utilizzabile nel presente giudizio di merito.
Il motivo di opposizione sub lett. a)
Con il motivo di opposizione sub lett. a), la società esecutata ha eccepito il difetto del diritto di agire in via esecutiva per asserita sospensione ex lege dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs.
31.12.1992 n. 546.
Dagli atti di causa emerge che l' abbia notificato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato Pt_2 in data 28.03.2023, ossia quando il termine di sospensione invocato da parte debitrice era già ampiamente decorso. Infatti, il comma 8 dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta”.
Il richiamato comma 2 dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 dispone che “Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. Dalla lettura del combinato disposto delle due norme, risulta evidente che la riscossione è sospesa per novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso - reclamo medesimo. Nel caso in esame, quanto al ricorso R.G.R. n. 566/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 04720220016897633000, esso è stato notificato il 26.07.2022 e si è definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone n. 225/2023, depositata in data
23.06.2023 che ha rigettato la domanda avversaria;
quanto al ricorso R.G.R. n. 632/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 04720210015208585000, esso è stato notificato il 01.09.2022 e si è definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone n. 673/2022, depositata in
6 data 23.12.2022; quanto al ricorso R.G.R. n. 865/2022, avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
04720220021516400000, esso è stato depositato il 23.12.2022 e discusso dalla Corte di Giustizia tributaria di Frosinone il 21.06.2023.
Il motivo di opposizione sub lett. c)
Con il motivo di opposizione sub lett. c), la società esecutata ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per omessa specificazione della natura e degli importi dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali, ad esso sottese, e per omessa motivazione dello stesso atto di pignoramento in violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 7 legge n. 212/00.
Tale eccezione si traduce in un motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo ad un vizio di forma del pignoramento, che alla luce di quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte in ordine alle doglianze formulate ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che ciò nonostante non rechino in sé la concretizzazione di un effettivo pregiudizio per il debitore esecutato, si palesa inammissibile. Invero, la Cassazione ha affermato che “in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi,
a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato” (cfr. Cass. 3967/2019, nonché Cass. 29804/2019).
Il motivo di opposizione sub lett. h)
Con il motivo di opposizione sub lett. h), la società esecutata ha eccepito la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva in forza della cartella n. 04720220016897633000, essendo Pt_2 stata presentata nelle more istanza di definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dei commi 231-
252, dell'art. 1 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito Pt_1 CP_4
ha chiesto al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a
[...] fronte dell'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata.
Trattandosi di fatto non contestato tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza rilevare che l'istanza di rottamazione quater è stata presentata il 18.04.2023 ovvero dopo la notifica del pignoramento (28.03.2023) e anche dopo il deposito del ricorso cautelare in opposizione (03.04.2023). Ed infatti, tale eccezione è stata formulata solamente con le note ex art. 127 ter c.p.c. di trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione in ordine alla sospensione dell'esecuzione. A ciò si aggiunga che il pagamento della prima rata è stato eseguito in data 31.10.2023 e, dunque, dopo il deposito delle citate note di trattazione scritta.
7 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 tenuto conto del credito azionato in via esecutiva;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi). Occorre infatti considerare:
- il rigetto dei motivi di opposizione sub lett. a) e c),
- la data di presentazione dell'istanza di rottamazione, successiva alla notifica del pignoramento e al deposito del ricorso cautelare in opposizione,
- la data di pagamento della I rata della rottamazione quater, eseguito dopo il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali è stato dedotta l'intervenuta adesione alla definizione agevolata,
- la inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla società esecutata con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di Controparte_6
Controparte_7
- Dichiara la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al motivo di opposizione sub lett. h),
- Rigetta i motivi di opposizione sub lett. a) e c),
- Dichiara inammissibile le restanti domande proposte da Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_4
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 oltre accessori di
[...] legge se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Possanzini RE NU che si è dichiarato antistatario.
Roma, 19.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
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