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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 5922/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
24/04/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica SEVERINO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alessandra LABIA del Foro di Rovigo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , celebrato il 12/06/2010 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) al n. 22 - parte II
- serie A - anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali assumeranno concordemente le scelte educative, scolastiche,
sanitarie e ludico - sportive del figlio minore.
3) Confermare il collocamento prevalente del figlio minore presso la Persona_1
madre, alla quale viene conseguentemente assegnata, in ragione della convivenza con il figlio minore, l'abitazione coniugale sita in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, in comproprietà dei coniugi, unitamente ai mobili e agli arredi ivi contenuti, eccezion fatta per il mobile a parete della sala, i piatti ricevuti in regalo per il matrimonio, lo scrittoio, il frigorifero Coca Cola di colore rosso, il forno microonde e la macchina da caffè asportati e prelevati da , che rimarranno di sua Parte_2
esclusiva proprietà.
4) Confermare che possa utilizzare il garage pertinenziale Parte_2
all'abitazione - cat. cens. al foglio 23, part. 209, sub 20, cat. C/6, cl. 2, consistenza
33 MQ, RC euro 102,26 -, a condizione che possa disporre dello Parte_1
spazio per poter parcheggiare l'automobile e le biciclette, e che Parte_2
possa continuare a detenere le chiavi del predetto garage.
[...]
2 confermarsi che il Sig. continui ad utilizzare in via esclusiva il garage di sua Pt_2
proprietà sito in Zevio (VR) Via Punta, catastalmente censito al NCEU del Comune
di Zevio al Fg. 23 part. 209, sub 15, cat. C6, cl. 02, 20 mq, rendita cat. euro 61,97,
di sua esclusiva proprietà.
5) Confermare il diritto di visita da parte del padre , come da Parte_2
piano genitoriale depositato unitamente al ricorso introduttivo, con le seguenti modalità:
- il padre terra con sé il figlio minore a week-end alternati dal venerdì Persona_1
sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, prelevandolo e riconducendolo presso la residenza materna, salvo che egli sia impossibilitato per impegni lavorativi, in tal caso il padre avrà cura di avvisare la madre e concordare un altro orario;
- il padre terrà con sé il figlio indicativamente il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 19.15, allorquando lo preleverà dalla palestra dove svolge Persona_1
attività sportiva, per poi ricondurlo presso l'abitazione di residenza alle ore 20.00,
salvo che egli sia impossibilitato per impegni lavorativi, in tal caso il padre avrà cura di avvisare la madre e concordare un altro orario;
- durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il figlio e durante tale periodo dovrà assicurare il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore;
- durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà 7 giorni con il figlio, dal 25
dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° gennaio al 7 gennaio, così che lo stesso trascorra ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno
con l'altro genitore;
3 - durante il periodo pasquale, il padre trascorrerà con il figlio 3 giorni consecutivi,
alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- i genitori si impegnano a concordare, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza estiva da trascorrere con il figlio, durante i quali il diritto di visita sarà
sospeso, ma sarà assicurato il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore;
- in ogni caso, il padre potrà stare con il figlio ogni qualvolta questi lo desideri.
6) Confermare la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Persona_1
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, che Parte_2
dovrà versare a entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese,
[...] Parte_1
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT77 C030 6959 7771
00000000036.
7) Confermare che i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come segue:
a) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal S.S.N.;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche effettuate tramite il S.S.N.;
ticket per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal S.S.N.;
acquisto di farmaci prescritti da un medico (ad eccezione di quelli da banco, i quali sono da intendersi compresi nel mantenimento ordinario).
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il S.S.N.;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
4 c) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo
accordo: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi e universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
viaggi di studio o istruzione;
corsi di recupero, lezioni private o ripetizioni;
alloggio presso la sede universitaria;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi.
e) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo
accordo: un'attività sportiva e la pertinente attrezzatura.
f) spese extrascolastiche da documentare che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: un'attività sportiva oltre ad un primo sport; frequentazione di attività ludiche e pertinente attrezzatura;
viaggi e vacanze;
corsi relativi ad attività
artistiche (musica, disegno, pittura, ecc.) e di informatica;
centri estivi;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese per acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto intestato ed in uso al figlio;
ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
computer e accessori;
telefono.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro per iscritto a mezzo mail o a mezzo whatsapp,
potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, a mezzo mail o a mezzo whatsapp, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso
5 pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza giustificativa.
La detrazione fiscale delle spese sostenute sarà nella misura del 50%.
8) Confermare che l'assegno unico sarà percepito da , genitore Parte_1
collocatario del minore.
9) Entrambi i coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per Persona_1
l'espatrio, nonché a porre in essere quanto necessario per il rilascio del certificato anagrafico e della carta di identità del minore.
10) Confermare che l'autovettura Volkswagen tg. GR854AD, i motocicli mod.
tg. PV047826, mod. GT tg. VR091731, mod. Parte_3 CP_1
Triumph tg. DW70902, mod. tg. MI465444, nonché la CP_1
motocarrozzetta mod. Piaggio tg. FO16097, rimarranno di proprietà esclusiva di
, mentre l'autovettura Volkswagen mod. Beetle tg. FR147KF Parte_2
rimarrà di proprietà esclusiva di . Parte_1
11) Confermare che e provvederanno pro Parte_2 Parte_1
quota nella misura del 50% al pagamento, fino all'estinzione, della rata mensile del mutuo n. 08-54806627 acceso presso Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'immobile sito in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, di loro comproprietà, mediante versamenti mensili pro quota nella misura del 50% sul c/c n. 50339/1000/3783 acceso presso
Intesa Sanpaolo. Nell'utilizzo di tale c/c, avrà cura di accertarsi che Parte_1
vi siano fondi sufficienti per il buon fine del pagamento della rata mensile del mutuo,
fermo restando che provvederà al versamento dell'assegno Parte_2
di mantenimento mensile per il figlio sul c/c intestato in via esclusiva a Pt_1
6 sopra indicato. dovrà, altresì, trasferire sul proprio c/c Pt_1 Parte_1
personale tutte le utenze e/o pagamenti attualmente domiciliati sul predetto c/c comune, posto che quest'ultimo dovrà essere utilizzato dalle parti esclusivamente per il pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà.
12) Confermare che sono interamente a carico di , assegnataria Parte_1
dell'abitazione familiare sita in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, mentre verranno ripartite fra entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese condominiali straordinarie relative all'immobile.
13) e dichiarano di essere entrambi Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile.
14) Con le presenti pattuizioni, i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro.
15) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1572/2024 pubblicata il 03/07/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di
7 cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
8 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 27/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
9
N. 5922/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
24/04/2024
DA
,nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica SEVERINO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Alessandra LABIA del Foro di Rovigo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , celebrato il 12/06/2010 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) al n. 22 - parte II
- serie A - anno 2010, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali assumeranno concordemente le scelte educative, scolastiche,
sanitarie e ludico - sportive del figlio minore.
3) Confermare il collocamento prevalente del figlio minore presso la Persona_1
madre, alla quale viene conseguentemente assegnata, in ragione della convivenza con il figlio minore, l'abitazione coniugale sita in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, in comproprietà dei coniugi, unitamente ai mobili e agli arredi ivi contenuti, eccezion fatta per il mobile a parete della sala, i piatti ricevuti in regalo per il matrimonio, lo scrittoio, il frigorifero Coca Cola di colore rosso, il forno microonde e la macchina da caffè asportati e prelevati da , che rimarranno di sua Parte_2
esclusiva proprietà.
4) Confermare che possa utilizzare il garage pertinenziale Parte_2
all'abitazione - cat. cens. al foglio 23, part. 209, sub 20, cat. C/6, cl. 2, consistenza
33 MQ, RC euro 102,26 -, a condizione che possa disporre dello Parte_1
spazio per poter parcheggiare l'automobile e le biciclette, e che Parte_2
possa continuare a detenere le chiavi del predetto garage.
[...]
2 confermarsi che il Sig. continui ad utilizzare in via esclusiva il garage di sua Pt_2
proprietà sito in Zevio (VR) Via Punta, catastalmente censito al NCEU del Comune
di Zevio al Fg. 23 part. 209, sub 15, cat. C6, cl. 02, 20 mq, rendita cat. euro 61,97,
di sua esclusiva proprietà.
5) Confermare il diritto di visita da parte del padre , come da Parte_2
piano genitoriale depositato unitamente al ricorso introduttivo, con le seguenti modalità:
- il padre terra con sé il figlio minore a week-end alternati dal venerdì Persona_1
sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 21.00, prelevandolo e riconducendolo presso la residenza materna, salvo che egli sia impossibilitato per impegni lavorativi, in tal caso il padre avrà cura di avvisare la madre e concordare un altro orario;
- il padre terrà con sé il figlio indicativamente il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 19.15, allorquando lo preleverà dalla palestra dove svolge Persona_1
attività sportiva, per poi ricondurlo presso l'abitazione di residenza alle ore 20.00,
salvo che egli sia impossibilitato per impegni lavorativi, in tal caso il padre avrà cura di avvisare la madre e concordare un altro orario;
- durante il periodo estivo, il padre potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il figlio e durante tale periodo dovrà assicurare il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore;
- durante il periodo natalizio, il padre trascorrerà 7 giorni con il figlio, dal 25
dicembre al 31 dicembre oppure dal 1° gennaio al 7 gennaio, così che lo stesso trascorra ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Capodanno
con l'altro genitore;
3 - durante il periodo pasquale, il padre trascorrerà con il figlio 3 giorni consecutivi,
alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
- i genitori si impegnano a concordare, entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza estiva da trascorrere con il figlio, durante i quali il diritto di visita sarà
sospeso, ma sarà assicurato il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore;
- in ogni caso, il padre potrà stare con il figlio ogni qualvolta questi lo desideri.
6) Confermare la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Persona_1
decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, che Parte_2
dovrà versare a entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese,
[...] Parte_1
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT77 C030 6959 7771
00000000036.
7) Confermare che i coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come segue:
a) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal S.S.N.;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche effettuate tramite il S.S.N.;
ticket per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal S.S.N.;
acquisto di farmaci prescritti da un medico (ad eccezione di quelli da banco, i quali sono da intendersi compresi nel mantenimento ordinario).
b) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite il S.S.N.;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
4 c) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo
accordo: tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi e universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
viaggi di studio o istruzione;
corsi di recupero, lezioni private o ripetizioni;
alloggio presso la sede universitaria;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o per la preparazione di concorsi.
e) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo
accordo: un'attività sportiva e la pertinente attrezzatura.
f) spese extrascolastiche da documentare che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: un'attività sportiva oltre ad un primo sport; frequentazione di attività ludiche e pertinente attrezzatura;
viaggi e vacanze;
corsi relativi ad attività
artistiche (musica, disegno, pittura, ecc.) e di informatica;
centri estivi;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese per acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto intestato ed in uso al figlio;
ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
computer e accessori;
telefono.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro per iscritto a mezzo mail o a mezzo whatsapp,
potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, a mezzo mail o a mezzo whatsapp, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso
5 pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito idonea documentazione è dovuto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso corredata dalla relativa pezza giustificativa.
La detrazione fiscale delle spese sostenute sarà nella misura del 50%.
8) Confermare che l'assegno unico sarà percepito da , genitore Parte_1
collocatario del minore.
9) Entrambi i coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per Persona_1
l'espatrio, nonché a porre in essere quanto necessario per il rilascio del certificato anagrafico e della carta di identità del minore.
10) Confermare che l'autovettura Volkswagen tg. GR854AD, i motocicli mod.
tg. PV047826, mod. GT tg. VR091731, mod. Parte_3 CP_1
Triumph tg. DW70902, mod. tg. MI465444, nonché la CP_1
motocarrozzetta mod. Piaggio tg. FO16097, rimarranno di proprietà esclusiva di
, mentre l'autovettura Volkswagen mod. Beetle tg. FR147KF Parte_2
rimarrà di proprietà esclusiva di . Parte_1
11) Confermare che e provvederanno pro Parte_2 Parte_1
quota nella misura del 50% al pagamento, fino all'estinzione, della rata mensile del mutuo n. 08-54806627 acceso presso Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'immobile sito in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, di loro comproprietà, mediante versamenti mensili pro quota nella misura del 50% sul c/c n. 50339/1000/3783 acceso presso
Intesa Sanpaolo. Nell'utilizzo di tale c/c, avrà cura di accertarsi che Parte_1
vi siano fondi sufficienti per il buon fine del pagamento della rata mensile del mutuo,
fermo restando che provvederà al versamento dell'assegno Parte_2
di mantenimento mensile per il figlio sul c/c intestato in via esclusiva a Pt_1
6 sopra indicato. dovrà, altresì, trasferire sul proprio c/c Pt_1 Parte_1
personale tutte le utenze e/o pagamenti attualmente domiciliati sul predetto c/c comune, posto che quest'ultimo dovrà essere utilizzato dalle parti esclusivamente per il pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà.
12) Confermare che sono interamente a carico di , assegnataria Parte_1
dell'abitazione familiare sita in Zevio (VR), via Punta, n. 19/C, le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, mentre verranno ripartite fra entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese condominiali straordinarie relative all'immobile.
13) e dichiarano di essere entrambi Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile.
14) Con le presenti pattuizioni, i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro.
15) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1572/2024 pubblicata il 03/07/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di
7 cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
8 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 27/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
9