Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Ladislao Massari e Nicola Fabio De Feo, in sost. dell’avv. Nicola De Fuoco, per EL, ed avv. Luigi Leonardo Covella per TO e RU, che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1909 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 13/11/2024 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di RI EL, allora assessore del Comune di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, per il delitto di partecipazione ad un’associazione per delinquere costituita tra il sindaco ed altri componenti della giunta municipale e finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, nonché per due episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (capi A, F ed L dell’imputazione). La Corte d’appello ha altresì confermato la condanna di SO TO ed FR RU per uno di quegli episodi di corruzione (benché rubricato sotto il diverso capo G dell’imputazione), nella loro rispettiva qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di responsabile tecnico della “Igeco costruzioni” s.p.a., impresa aggiudicataria dell’appalto per il servizio d’igiene urbana di quel comune, accusati di aver corrisposto del denaro al sindaco ed ai suoi sodali in cambio di provvedimenti amministrativi illegittimi e, comunque, di indebiti favori.
2. Il ricorso di EL, proposto dall’avv. Massari, rassegna sette motivi, sostanzialmente ripresi e ribaditi nei motivi aggiunti invece depositati dall’avv. De Fuoco. 2.1. Con il primo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere. La sentenza non avrebbe adeguatamente considerato il rapporto aspramente conflittuale tra lui e il sindaco IO, vertice dell’amministrazione e del sodalizio criminale, nonché la costante sfiducia reciproca degli ipotizzati partecipi e la variabilità dei meccanismi di spartizione dei profitti illeciti, che avrebbero dovuto condurre ad escludere la “affectio societatis” ed a ravvisare, al più, una condivisione di propositi criminosi legata a singole vicende. 2.2. Il secondo motivo consiste nella violazione dell’art. 157, cod. pen., e nella conseguente deduzione dell’intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza d’appello, poiché l’eventuale partecipazione di EL al sodalizio sarebbe comunque cessata a settembre del 2013: al 30 di quel mese, infatti, risalirebbe l’ultima dazione di somme effettuata dai rappresentati della società “Igeco” (capo F dell’imputazione) e − secondo le dichiarazioni dello stesso IO − nei primi mesi del 2014 la definitiva rottura dei loro rapporti politici si era già consumata. Da allora, pertanto, pur computandosi i periodi di sospensione del relativo decorso, pari a 203 giorni in primo grado e 357 giorni in appello, sarebbe spirato 3 il termine di prescrizione del reato, che, quand’anche prorogato per effetto delle interruzioni, è di sette anni e sei mesi. 2.3. La terza doglianza attiene alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal sindaco IO a norma dell’art. 197-bis, cod. proc. pen., che sarebbe avvenuta in violazione delle regole epistemiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla “sentenza Marino” delle Sezioni unite di questa Corte del 1993. In particolare, la sentenza impugnata, riportandosi alla valutazione compiuta in primo grado, ha omesso di sciogliere i dubbi di attendibilità del dichiarante prima di procedere alla ricerca dei riscontri alle sue accuse, valorizzando sbrigativamente, in proposito, la sola ammissione di responsabilità da lui effettuata. Non ha tenuto in considerazione, invece, plurimi aspetti di segno contrario, quali l’incoerenza delle sue dichiarazioni, l’abbondanza di imprecisioni ed omissioni, il suo interesse ad ottenere, nel corso delle indagini, la revoca delle misure cautelari applicategli e, all’esito del giudizio, un favorevole trattamento sanzionatorio. Né le sue imprecisioni si possono giustificare − come invece fa la sentenza impugnata − con il decorso del tempo, ove si considerino la rilevanza degli accadimenti ed il ruolo di professionista qualificato del dichiarante. 2.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla vicenda corruttiva riguardante la ricordata “Igeco”, rubricata sub F), non avendo la Corte distrettuale specificato quale sarebbe stato il contributo concorsuale dell’EL. I favoritismi nei confronti della società sarebbero consistiti: a) nella scelta di un direttore ad essa gradito per l’esecuzione del contratto;
b) nell’adozione di illegittimi provvedimenti di assenso all’esecuzione di opere sull’area individuata come centro di raccolta dei materiali;
c) nell’aumento del canone di servizio in conseguenza dell’assunzione di due dipendenti vicini al sindaco. Al ricorrente si addebita di aver preso parte, insieme all’intera giunta, alla sessione straordinaria di consiglio comunale nella quale è stata adottata la variante di destinazione della predetta area di raccolta materiali (c.d. “isola ecologica”), nonostante il sito fosse sottoposto a sequestro dell’autorità giudiziaria penale e fosse stata emessa un’ordinanza di demolizione delle opere ivi eseguite dalla società. Precisato che comunque il giudice amministrativo ha successivamente riconosciuto la legittimità di tale variante, rileva la difesa che la partecipazione del ricorrente al reato è stata dedotta dai giudici di merito dal sol fatto di aver egli ricevuto una quota della somma versata ai componenti della giunta dalla “Igeco”: ma − si obietta − la percezione di una parte del prezzo della corruzione altrui non comporta il concorso nel singolo reato e, nello specifico, si giustificava semmai per 4 la partecipazione all’associazione criminale;
partecipazione che, tuttavia, non determina automaticamente il concorso nei singoli “reati-fine” della consorteria. 2.5. Il quinto motivo − sviluppato dal difensore ricorrente con ulteriore memoria depositata in cancelleria − lamenta i medesimi vizi in relazione all’altro episodio di corruzione, quello, cioè, contestato al capo L) dell’imputazione. Si tratta, in questo caso, del versamento della somma di diecimila euro, ripartita tra i diversi componenti della giunta comunale, tra i quali l’EL, effettuato da un ignoto imprenditore interessato all’aggiudicazione del futuro appalto per la maggiore efficienza energetica dell’illuminazione comunale. Le obiezioni difensive si collocano su piani diversi. In fatto, si evidenzia, anzitutto, la contraddittorietà della testimonianza di IO, che, solo a sèguito di contestazione delle sue dichiarazioni predibattimentali, ha riferito di aver conferito una parte della “tangente” anche ad EL, avendolo, invece, dapprima escluso. Inoltre, si rileva come l’incompiuto accertamento dell’identità del corruttore avrebbe determinato la pratica impossibilità di apprestare un’adeguata difesa. In diritto, poi, si ribadisce anche in questo caso l’insufficienza della percezione di una parte del prezzo della corruzione per la configurabilità del concorso nel reato, laddove manchi un contributo alla corrispettiva condotta indebita dell’agente pubblico (in questo caso un altro assessore, che aveva trattato con l’imprenditore). 2.6. Il sesto motivo consiste nell’erronea qualificazione giuridica dei singoli episodi corruttivi ai sensi dell’art. 319, cod. pen., anziché come fatti di corruzione per l’esercizio della funzione, secondo il precedente art. 318. Con ampie citazioni di giurisprudenza, osserva la difesa che la corruzione c.d. “propria” presuppone un accordo diretto alla commissione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, dovendosi perciò accertare con rigore il contenuto in tal senso del patto. Tanto non sarebbe avvenuto, invece, nel caso di specie, non potendosi ritenere atto contrario ai doveri d’ufficio il libero esercizio del diritto di voto compiuto dal ricorrente nella sua veste istituzionale. 2.7. L’ultima censura riguarda la motivazione del diniego delle attenuanti generiche nonché di quelle della speciale tenuità del lucro conseguito (art. 62, n. 4, cod. pen.) e, in generale, della particolare tenuità del fatto (art. 323-bis, cod. pen.). La sentenza impugnata ha negato le prime per la ritenuta assenza di elementi positivamente valutabili e di segni di ravvedimento, mentre, per le altre, ha escluso la modesta gravità dei fatti, sia per l’entità delle somme in gioco che per la sistematica strumentalizzazione delle funzioni. 5 Replica la difesa che i giudici d’appello non hanno adeguatamente considerato l’incensuratezza dell’imputato, i motivi a delinquere, il suo carattere, le sue condizioni di vita individuale e sociale, il suo ingenuo coinvolgimento nella vicenda, la sua costante partecipazione al processo senza sottarsi all’esame, l’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio, a suo detrimento, rispetto a quello dei suoi originari coimputati separatamente giudicati, non potendo costituire sufficiente motivazione il generico richiamo effettuato in sentenza agli indici dell’art. 133, cod. pen.. 3. Gli imputati TO e RU hanno proposto ricorso con un unico atto del loro comune difensore, sulla base di sei motivi: i primi cinque lamentano essenzialmente vizi di motivazione, in generale ed in relazione a ciascuna delle condotte degli amministratori ritenute indebitamente favorevoli per la società; l’ultima doglianza attiene, invece, alla qualificazione giuridica del fatto. 3.1. In generale, dunque, la difesa si duole della motivazione con la quale la Corte distrettuale ha dato credito alle generiche dichiarazioni del sindaco IO, senza considerare, invece: che l’amministrazione comunale ostacolò la “Igeco” sin dall’espletamento della gara d’appalto, pilotandola in favore della diversa società risultata aggiudicataria, ma illegittimamente, giacché la relativa deliberazione sarebbe stata poi annullata dal giudice amministrativo;
che l’avvicinamento da parte del TO già prima della gara, secondo quanto riferito dal sindaco, non ha trovato alcun riscontro;
che il proposito del IO di utilizzare quelle che egli aveva definito le “economie di gara” − ovvero i risparmi di spesa − per remunerare la “Igeco” era rimasto tale, non risultando esservi mai stata una negoziazione con la società sul punto. Inoltre, la sentenza attribuisce significato decisivo alle conversazioni intercettate, nelle quali, tuttavia, non vi sarebbe traccia di un esplicito accordo corruttivo tra il sindaco ed i ricorrenti;
da esse emergerebbero, al più, dazioni di danaro in favore degli amministratori, ma non che le stesse trovassero causa in atti contrari ai doveri d’ufficio, tali non essendo stati quelli a tal fine indicati in sentenza. 3.2. Tanto il ricorso deduce, anzitutto, con riferimento all’impegno del sindaco di assicurare alla società il reperimento a prezzo vantaggioso di un sito per l’isola ecologica: il cui allestimento, tuttavia, rientrava nell’organizzazione del servizio d’igiene pubblica, essendo perciò naturale e legittima la collaborazione tra la parte pubblica e quella privata. 3.3. L’indebito favoritismo della giunta comunale verso la “Igeco”, oggetto del patto corruttivo, si sarebbe altresì manifestato − secondo la sentenza − con la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto, tale Palermo, gradito alla 6 società, che aveva invece manifestato il proprio dissenso rispetto alla nomina di un altro tecnico, tale NT. La sentenza poggia, per questa parte, esclusivamente sulle dichiarazioni di IO, trascurando, tuttavia, che questi ha indicato la ragione della scelta del Palermo nella vicinanza familiare e politica tra loro;
in quelle dichiarazioni, infatti, non v’è traccia di un accordo per la corresponsione di utilità in conseguenza di atti del Palermo, né di un’influenza concretamente esercitata su quest’ultimo da esso sindaco, né, ancor meno, di atti illeciti commessi da quel tecnico per favorire la società. Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, in nessuna conversazione intercettata si rinviene il gradimento della società per Palermo, mentre quella che i giudici ritengono essere un’avversione dei ricorrenti per NT era, in realtà, semplice manifestazione di scetticismo sull’opportunità di una tale nomina, in ragione dell’esistenza di precedenti collaborazioni tra quel tecnico e la società. La conclusione più ragionevole, dunque, si rivela quella per cui il sindaco, intenzionato a scegliere Palermo, avesse inteso arricchire tale sua perorazione con gli altri amministratori, affermandone un gradimento anche da parte di “Igeco”, in realtà inesistente. In ogni caso − si evidenzia − la nomina di Palermo costituiva, al più, una precondizione del patto corruttivo, essendo necessario, invece, perché essa potesse farsi rientrare in un siffatto accordo, l’acquisizione della preventiva disponibilità di costui a favorire la società: di tutto ciò, però, non v’è traccia, tanto da non essere stato quegli mai indagato né citato nelle conversazioni intercettate ed essendo, anzi, indimostrato che la sua condotta sia stata contraria ai suoi doveri istituzionali e, ancor prima, che la “Igeco” sia stata inadempiente agli obblighi contrattuali. 3.4. RA condotta sintomatica del pregiudiziale favoritismo degli amministratori per la società dei ricorrenti sarebbe stata rappresentata dall’aumento del corrispettivo per il servizio, onde ottenere l’assunzione a tempo pieno di due dipendenti indicati dal sindaco. Sul punto, la sentenza si fonda su una conversazione intercettata tra quest’ultimo e l’assessore Macchitella Molendini, in cui il progetto criminoso sarebbe stato delineato. Osservano, tuttavia, i ricorrenti che la Corte distrettuale ha completamente omesso di considerare i rilievi difensivi mossi con la consulenza tecnica di parte alla ritenuta illegittimità di tale azione amministrativa, ma soprattutto che: a) le condizioni contrattuali non cambiarono, né vi fu l’assunzione delle persone indicate dal sindaco, in ragione delle riserve espresse da quello stesso dirigente comunale, l’ing. Patera, che − secondo le accuse − avrebbe favorito la società mediante le autorizzazioni illegittime all’esecuzione dei lavori nell’area dell’isola ecologica;
b) 7 che il potenziamento del servizio, presupposto cui era stato legato l’aumento del corrispettivo per la società concessionaria, era stato promosso dal Palermo, la cui estraneità ai patti corruttivi è indiscussa. 3.5. Ulteriore atto di favore per la società, posto in essere in esecuzione del patto corruttivo, sarebbe stata la messa a disposizione da parte del Comune, per l’allestimento dell’isola ecologica, di un terreno dell’ente con destinazione incompatibile a tale uso, in base allo strumento di pianificazione urbanistica vigente. La sentenza impugnata ha dato risalto, a tal fine, all’illegittimità degli atti d’assenso all’esecuzione delle relative opere, rilasciati prima che il consiglio comunale deliberasse la variante di destinazione d’uso: atti formalmente emessi dal dirigente Patera, ma − si assume − con il consapevole consenso di IO. Replicano, però, i ricorrenti: che tali provvedimenti sono riconducibili esclusivamente a quel dirigente, del quale neppure s’ipotizza in sentenza il coinvolgimento nel patto corruttivo;
ed altresì che non v’è alcun cenno a comportamenti del sindaco volti ad interferire nell’adozione degli stessi, non potendo perciò farsi rientrare questi ultimi nell’accordo illecito. Peraltro, la stessa sentenza, nel ritenere che tutti i pubblici amministratori intervenuti nella vicenda fossero convinti di agire contra legem, adombra che tanto potesse essere dovuto anche alla loro imperizia, in questo modo, però, prospettando una situazione non conciliabile con l’ipotesi dell’accordo corruttivo. Secondo i giudici d’appello, poi, altro dato sintomatico del favore pregiudiziale del IO e dei suoi assessori per la “Igeco” sarebbe rappresentato dall’avvio del procedimento di approvazione della variante dello strumento urbanistico, ai fini del mutamento della destinazione d’uso di quel terreno, solo ad indagini di polizia giudiziaria in corso per le opere abusive realizzate sullo stesso dalla società. Replica, in proposito, la difesa: che la procedura di variante era prevista come necessaria dal bando di gara;
che, pertanto, il sindaco non disponeva di alcuna discrezionalità in merito e, di conseguenza, la “Igeco” non aveva necessità di corrompere nessuno;
che i tempi, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non destano alcun sospetto, poiché la delibera con cui il consiglio comunale aveva dato avvio al procedimento di variante era precedente al sequestro giudiziario dell’area; che l’immediata esecutività della variante era stata autonomamente decisa dal consiglio comunale;
che manca qualsiasi prova di un’interferenza del sindaco sull’attività degli altri organi istituzionali intervenuti nella pratica e sui tempi di definizione della medesima;
che lo stesso IO in dibattimento ha escluso che essa rientrasse negli accordi corruttivi;
che, infine, la variante è stata riconosciuta come legittima dal giudice amministrativo. 8 Da ultimo, il ricorso contesta come illogico il rilievo in chiave accusatoria assegnato dai giudici d’appello alla disponibilità, manifestata da IO verso i rappresentanti di “Igeco”, a fornire loro la documentazione della fissazione del consiglio comunale avente all’ordine del giorno l’approvazione della variante, onde costoro ne potessero fare uso nell’àmbito del procedimento di riesame proposto avverso il decreto di sequestro dell’area. Rileva la difesa, anzitutto, che si trattava di documenti non riservati e, pertanto, di legittima divulgazione;
e, in secondo luogo, che l’udienza di riesame si era tenuta il giorno prima del consiglio comunale, sicché giammai quella documentazione sarebbe stata utilizzabile in quella sede. Del resto, lo stesso IO ha definito in dibattimento tale sequenza di fatti null’altro che una «mera coincidenza». 3.6. Con l’ultima censura, in punto di qualificazione giuridica del fatto a mente dell’art. 318 anziché 319, cod. pen., si contesta il giudizio della Corte d’appello sulla pregiudiziale rinuncia, da parte degli amministratori comunali, all’esercizio genuino della loro discrezionalità, che quei giudici hanno desunto esclusivamente dalla percezione di danaro versato loro dalla “Igeco” (peraltro dubbia) e dalle opache dichiarazioni del IO sugli impegni da lui presi con i rappresentanti di tale società. 4. Hanno depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto di tutti i ricorsi, e l’avv. Massari per il ricorrente EL, che ha sviluppato le argomentazioni di cui al quarto e quinto motivo di ricorso, relative ai reati-fine contestati sub F) ed L) dell’imputazione. 5. La trattazione del procedimento, originariamente fissata per l’udienza del 15 maggio 2024, è stata rinviata al 10 luglio successivo, per l’omessa citazione della parte civile Comune di Cellino San Marco, e quindi all’odierna udienza, per l’adesione dei difensori dei ricorrenti ad un’astensione di categoria. CONSIDERATO IN DIRITTO I. Ricorso EL. 1. I primi due motivi, riguardanti la ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere, possono essere trattati congiuntamente, essendo fondato il secondo, con conseguente superamento del primo. 1.1. Va ribadito, anzitutto, che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, finanche quale unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non 9 dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Nello specifico, poi, il reato risulta commesso, al più tardi, in una data imprecisata di settembre del 2013: in questo senso, sovvengono le dichiarazioni del sindaco IO riportate a pag. 32 della sentenza d’appello, allorché, riferendo delle dazioni di somme da parte del RU, ha affermato che la prima era avvenuta, appunto, in quel periodo, mentre la seconda a febbraio od aprile dell’anno successivo, tuttavia specificando che, da quest’ultima, egli aveva tenuto in disparte EL («rimase fuori EL, feci fuori EL… non ho dato quella parte ad EL»). Dopo d’allora, non risultano accertate – ma, ancor prima, nemmeno contestate – ulteriori condotte espressive di un perdurante vincolo criminale tra costoro. Essendo, dunque, la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), e dovendo perciò aversi riguardo alla più favorevole disciplina in vigore al momento del fatto, deve rilevarsi che, in relazione alla misura della pena edittale massima prevista per tale reato, inferiore a sei anni di reclusione (art. 416, secondo comma, cod. pen.), il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla commissione del reato. Poiché di questa è noto solo il mese, la data va fissata nel primo giorno di esso, per il principio del favor rei, con l’effetto che il termine di prescrizione sarebbe stato destinato a scadere il 1° marzo 2021. Però – secondo quanto comunicato dai giudici d’appello con la relativa scheda allegata al fascicolo di causa – il relativo decorso è rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., per 560 giorni complessivi, che, computati in aumento rispetto all’indicata data di scadenza, comportano che detto termine è definitivamente spirato il 12 settembre 2022: prima, quindi, della pronuncia della sentenza impugnata, che è avvenuta il 22 maggio successivo. 1.2. Tanto precisato, va ricordato, nel caso d’intervenuta prescrizione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, risultando perciò incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. 10 Da tanto consegue che, al di fuori di tale ipotesi, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Peraltro, nel caso di specie, non solo una siffatta evidenza immediata ed indiscutibile di non colpevolezza dell’imputato non ricorre affatto, ma si è in presenza, piuttosto, di dialoghi intercettati dal contenuto nitidamente confermativo dell’accusa e, semmai necessario, suffragati anche dalle dichiarazioni del coimputato IO (in part., pagg. 4-9, sent.). E’ sufficiente aggiungere, allora, che, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, non può essere di ostacolo al vincolo associativo la diversità degli scopi personali o degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, laddove si accerti che le condotte siano comunque poste in essere con la consapevolezza dell’esistenza di risorse dell’organizzazione su cui contare e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire perciò, con la propria azione, alla sua operatività (in questo senso, tra molte altre: Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816): la “affectio societatis”, in altri termini, non esclude l’esistenza di concorrenti scopi egoistici dei singoli sodali né, di conseguenza, che tra gli stessi possa eventualmente anche maturare una reciproca diffidenza. 1.3. In relazione, dunque, al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di cui al capo A) dell’imputazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il terzo motivo di ricorso, in tema di valutazione delle dichiarazioni del “testimone assistito” IO, è quanto meno infondato. La sentenza impugnata ha richiamato quella di primo grado, che ha correttamente individuato i princìpi delineati nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano le relative pagine da 14 a 17). Il ricorso, dal suo canto, si limita genericamente a negare l’osservanza di quel percorso epistemico, senza tuttavia indicare alcun elemento specifico munito di significato tale da minare irrimediabilmente la valutazione di attendibilità del IO, se non quello utilitaristico, dei benefici giudiziari e penitenziari, cioè, connessi alla collaborazione con gli organi giudiziari: profilo, quest’ultimo, evidentemente coessenziale, però, a tale forma di collaborazione e che, quindi, di per sé, non può valere a neutralizzare od anche soltanto a svilire la rilevanza del relativo contributo probatorio. 11 3. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di colpevolezza per i singoli episodi corruttivi di cui ai capi F) ed L) dell’imputazione, possono essere trattati congiuntamente, in ragione della sostanziale coincidenza dell’obiezione difensiva di fondo: quella, cioè, per cui la sola percezione di una porzione della “tangente” non sarebbe sufficiente alla configurazione del concorso nella corruzione da parte dell’agente pubblico che non abbia comunque contribuito al corrispettivo sviamento dell’attività istituzionale. Una tale difesa elude il confronto con il quadro fattuale offerto dal processo, sì come ampiamente illustrato in sentenza e qui non sindacabile. Emergono nitidamente, infatti, due dati probatori sostanzialmente incontroversi, ovvero: a) che sindaco ed assessori avessero costituito un vero e proprio sodalizio criminale, con il dichiarato – e praticato – intento di ricavare da qualsiasi appalto comunale denaro ed altre utilità da dividere tra loro, pur essendo ciascuno di essi autorizzato a trattare autonomamente e di propria iniziativa con i vari imprenditori;
b) che EL ha percepito la sua parte delle “tangenti” versate sia dalla società “Igeco” che dall’ignoto imprenditore interessato all’appalto dell’illuminazione pubblica (sul punto, il ricorso si limita, per un verso, a censurare come contraddittorie le dichiarazioni di IO, tuttavia riproponendo una censura già adeguatamente confutata in sentenza, mediante il richiamo alle inequivoche conversazioni intercettate tra loro e con altri assessori, sulle quali, invece, la difesa tace: vds. pagg. 16 s., sent.; mentre, per altro verso, relativamente all’appalto dell’illuminazione, si duole della mancata individuazione del corruttore, che, però, è del tutto irrilevante nell’ipotesi – come quella in esame – in cui è stata raggiunta la prova dell’avvenuto versamento del prezzo della corruzione). Vero è, per converso, che il ricorrente, personalmente, nella vicenda “Igeco”, si è limitato a partecipare, con tutta la giunta municipale, al consiglio comunale straordinario che aveva approvato la variante per l’isola ecologica;
mentre, per l’appalto dell’illuminazione pubblica, non risulta aver compiuto alcuna specifica attività, essendosene interamente occupato in prima persona altro assessore. Tuttavia, è ragionevole osservare – come fa la Corte d’appello – che, anzitutto, l’effettiva e perdurante vigenza del ferreo patto criminale stretto in via generale e preventiva dai componenti la giunta municipale trae conferma, anche nelle singole vicende in esame, dall’avvenuta ripartizione degli utili tra costoro;
che, inoltre, la “spartizione della tangente”, a sua volta, presuppone quanto meno la piena consapevolezza della trattativa in corso anche da parte dei sodali non personalmente impegnati nella stessa;
e che, di conseguenza, quell’accordo criminale, di volta in volta puntualmente osservato, e dunque confermato, avesse concreta efficacia rafforzativa dell’operato dei singoli nei diversi casi, dando a 12 ciascuno il sostegno morale derivante dalla consapevolezza che la sua iniziativa individuale avrebbe trovato l’avallo e, se necessario, la collaborazione degli altri. Il ragionamento in questo senso compiuto dai giudici d’appello, qual è possibile trarre dalla motivazione della decisione impugnata, si presenta logicamente del tutto lineare, perciò sottraendosi a censura in questa sede. 4. La motivazione della sentenza, invece, merita un approfondimento, o comunque un chiarimento, nella parte relativa alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi F) ed L): se, cioè, essi debbano essere sussunti – come ivi si ritiene – nella fattispecie della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, prevista e punita dall’art. 319, cod. pen., o, piuttosto, in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, di cui al precedente art. 318. Sul punto, infatti, la Corte di appello non si esprime con la necessaria precisione, richiamando alcuni precedenti di legittimità e sembrando dar rilievo decisivo al principio, ivi affermato, per cui la corruzione “propria” non presupponga necessariamente la contrarietà dell’atto dell’agente pubblico alla specifica disciplina normativa di riferimento, quale che ne sia il rango, e dunque potendo assume rilevanza anche la violazione del generale dovere d’imparzialità e correttezza dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97, Cost. (pagg. 13-15, sent.). In realtà, tale affermazione è stata progressivamente raffinata da questa Corte nella sua giurisprudenza più recente, secondo la quale, in caso di attività compiuta dall’agente pubblico in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’àmbito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa e quindi non in contrasto con quest’ultima, il discrimine fra le due fattispecie corruttive vada individuato nella direzione della sua azione. Più specificamente, l’accettazione di un'indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l'esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare. Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente, pur muovendosi nei confini di tale potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore;
diversamente, qualora non sia stato violato alcun dovere specifico e l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 318, cod. pen. (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di Guardo, Rv. 285366; Sez. 3, n. 13 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; e, più di recente, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376; Sez. 6, n. 28418 del 16/04/2024, Affinita, non mass.). Una tale disamina, nella sentenza impugnata, non si rinviene, sicché si rende indispensabile una rivalutazione del compendio probatorio al lume del principio appena enunciato. A questo fine, dunque, la sentenza dev’essere annullata, onde consentire al giudice di merito l’esatta qualificazione giuridica dei fatti di reato di cui ai capi F) ed L) dell’imputazione e l’adozione delle statuizioni conseguenti. 5. L’annullamento della sentenza su tale profilo non comporta, comunque, l’assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso, benché esso afferisca al trattamento sanzionatorio. L’impugnazione, infatti, censura il mancato riconoscimento di fattispecie circostanziali attenuanti applicabili anche al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 62, n. 4, 62-bis e 323-bis, primo comma, cod. pen.), nonché fonda la propria doglianza su profili di fatto indifferenti rispetto ad un’eventuale riqualificazione giuridica delle condotte in esame;
considerazione, quest’ultima, che vale anche per gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per negare quelle attenuanti (assenza di elementi positivamente valutabili e di segni di ravvedimento, entità delle somme in gioco, sistematica strumentalizzazione delle funzioni), che dunque rimangono validi anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di rinvio, si dovesse accedere ad una condanna per la diversa fattispecie di cui al citato art. 318. Ciò premesso, tale motivo di ricorso non può essere ammesso, traducendosi in una censura di puro merito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, che però è attività riservata al giudice di merito e sindacabile in questa sede solo nel caso di arbitrio o manifesta irragionevolezza, nel caso in esame certamente non ravvisabili. II. IC TO e RU. 1. Trattandosi di unico atto e di motivi comuni, questi ricorsi possono essere esaminati in modo unitario, evitando inutili ripetizioni. 2. Il primo motivo non è ammissibile. 14 Più che la coerenza logica della motivazione sulle dichiarazioni del sindaco IO, si contestano la valutazione che ne ha fatto la Corte d’appello e la conclusione in termini di attendibilità delle stesse. Si tratta, dunque, di una censura di puro merito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, tanto più perché viziata da aspecificità c.d. “estrinseca”, in quanto attinente soltanto ad uno degli elementi di prova valorizzati in sentenza: nulla dice il ricorso, infatti, sulle conformi dichiarazioni confessorie di un altro assessore, tale Quarta;
inoltre, apodittica, e quindi illogica, si presenta la dedotta irrilevanza delle conversazioni intercettate, essendo irragionevole ipotizzare che il versamento e la distribuzione di somme attestati da quei dialoghi e relativi ad importi decisamente rilevanti, nell’ordine, cioè, delle diverse migliaia di euro, non fossero stati preceduti da un accordo corruttivo noto a tutti i percipienti e da essi condiviso. Da ultimo, priva di ogni rilevanza giuridica è la circostanza del mancato utilizzo delle “economie di gara” per remunerare la “Igeco”: ai fini della realizzazione delle fattispecie corruttive, infatti, è sufficiente la conclusione del relativo patto, ovvero che l’indebita remunerazione sia stata anche soltanto promessa all’agente pubblico e che questi, a sua volta, abbia assunto l’impegno di favorire il promittente. Sotto questo specifico aspetto, dunque, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 3. Gli ulteriori motivi di ricorso non necessitano di disamina specifica e separata, poiché involgono tutti il medesimo tema: quello, cioè, della qualificazione giuridica del fatto – ad EL contestato al capo F), a TO e RU al successivo capo G), ma identico nei suoi elementi – come corruzione per l’esercizio della funzione, anziché come corruzione “propria”. La relativa censura è specificamente proposta con il sesto motivo, ma anche nei precedenti, dal secondo al quinto, lo sforzo difensivo è essenzialmente proteso a confutare il giudizio di illegittimità delle varie condotte di favore tenute dall’amministrazione comunale nei confronti della “Igeco”. Si tratta di una critica condotta per lo più attraverso una diversa lettura di risultanze probatorie, che però non trova risposta nella sentenza, in conseguenza del già rilevato vizio d’origine di quest’ultima: quello, cioè, di aver ritenuto non decisiva, a tal fine, la legittimità o meno degli atti amministrativi oggetto del patto corruttivo. Si ripropone, allora, anche per la posizione dei corruttori, la questione dei rapporti tra corruzione “propria” ed attività discrezionale del pubblico funzionario, rispetto alla quale, dunque, è sufficiente rinviare a quanto già esposto nel trattare del ricorso di EL (retro, § I.4). Anche per costoro, allora, la sentenza impugnata